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"Pubblicato il decreto sulle semplificazioni per i lavoratori stagionali"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

16/04/2013 - Dopo la pubblicazione del decreto sui  criteri di qualificazione della figura del formatore e del  decreto relativo alla  segnaletica stradale per attività in presenza di traffico veicolare, siamo arrivati alla pubblicazione di una altro importante  decreto attuativo del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Stiamo parlando del  Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 relativo alla  semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.
Firmato da tre ministri (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della Salute e Ministro delle Politiche Agricole, Alimentali e Forestali) e pubblicato, a mezzo avviso, sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013, il decreto risponde a quanto richiesto al comma 13, art.3 del Decreto Legislativo 81/2008 per le attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel  settore agricolo:

Articolo 3 - Campo di applicazione
(...)
13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.

Il decreto, elaborato con riferimento all'avviso comune stipulato in data 16 settembre 2011 dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale, si applica dunque (comma 1, art. 1) “nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali”.
Inoltre, come indicato al comma 2 dell’art. 1, le disposizioni si applicano anche “nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole”.
 
Veniamo alle semplificazioni relative alla sorveglianza sanitaria, come contenute nell’articolo 2 del nuovo decreto.
 
Riguardo alle lavorazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 – “ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria” - gli adempimenti in materia di controllo sanitario “si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL”.
Tale visita medica preventiva “ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici”.
Dopo aver ricordato che l'effettuazione e l'esito della visita medica “devono risultare da apposita certificazione”, il decreto sottolinea che il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione.
 
Il comma 5 dell’articolo 2 è dedicato al ruolo degli enti bilaterali e degli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale.
Tali enti e organismi “possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici”.
In particolare in presenza della convenzione indicata, “il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati”.
 
Infine presentiamo le semplificazioni in materia di informazione e formazione (Articolo 3).
 
Il decreto indica che “gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai lavoratori individuati dal presente decreto, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all' acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro”.
 
Si sa tuttavia che il settore agricolo presenta un’alta percentuale di lavoratori stranieri stagionali e dunque il comma 2 dell’articolo 3 sottolinea che “ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione”.
 
 
 


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