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"Coordinatore della sicurezza, aggiornamento possibile fino a maggio 2013"

fonte www.unioneingegneri.com / Sicurezza sul lavoro

16/04/2013 - Il 15 maggio 2013 scadrà il termine fissato dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro per frequentare un corso di aggiornamento della durata di 40 ore necessario per continuare a svolgere le funzioni di coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in fase di progettazione e/o di esecuzione.

L'allegato XIV del d.lgs. 81/2008 definisce i contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, di una durata complessiva di 120 ore.

Per quanto riguarda l'aggiornamento, l’allegato prevede l'obbligo di frequenza a determinati corsi con cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore. Tali aggiornamenti possono essere effettuati anche attraverso diversi moduli nel periodo dei cinque anni.

 Per i coordinatori della sicurezza che avevano conseguito l'attestato di abilitazione prima dell’entrata in vigore del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, l'obbligo dell'aggiornamento inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 81/2008 (15 maggio 2008).

Il D.Lgs. n. 81/2008 non parla di decadimento dell'abilitazione nel caso di non ottemperanza dell'obbligo di aggiornamento. I coordinatori che non sono riusciti ad aggiornarsi entro il 15 maggio 2013 non perderanno la loro abilitazione. Non potranno però ricoprire il ruolo di coordinatore ai sensi dell'art. 98 fin quando non avranno frequentato le 40 ore di aggiornamento e posto che dovranno frequentarne altre 40 entro il 15 maggio 2018.

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