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"L’obbligo di aggiornamento per i coordinatori: entro il 15 Maggio 2013"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

18/04/2013 - In merito all’imminente scadenza dei termini di aggiornamento per i coordinatori della sicurezza e alla conseguente validità del titolo di coordinatore, proponiamo un contributo di un lettore di PuntoSicuro, l’ingegnere Giampaolo Ceci.

Riferimenti normativi
La questione relativa gli obblighi di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza è trattata in particolare all’Art. 98 del d.lgs. 81/2008 e nel dettaglio nell’allegato XIV dello stesso decreto.
Per consentire ai colleghi che vogliano approfondire, di farsi un’idea diretta della questione si allega il testo di legge del D.lgs. 81/2008 che tratta dell'argomento (con l’aggiunta delle sanzioni e la sottolineatura delle integrazioni inserite con D.Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106):

Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. (arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
 
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
 
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
 
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIV.
 
4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’ ALLEGATO XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
 
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
 
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
 
ALLEGATO XIV
CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
(...)
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
 
La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la parte teorica e 30 per la parte pratica. E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.
Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
 
Sull’obbligo dell’aggiornamento quinquennale per i coordinatori della sicurezza
Da quanto sopra si desume che la questione viene trattata sostanzialmente dall’art 98 del DLgs 81/2008 così come integrato dal DLgs 106/2009.
In particolare l’art 98 specifica i requisiti che devono essere posseduti dal tecnico che voglia espletare la funzione di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione.
L’art 98 elenca i percorsi formativi necessari per acquisire il titolo di coordinatore e si sofferma anche sul requisito collaterale, ma essenziale, costituito dall’obbligo di frequenza di un corso di formazione di 120 ore.
I contenuti didattici di questa tipologia di corso sono esplicitati nell’allegato XIV ove vengono elencati puntualmente.
Il legislatore, in altri termini, subordina la possibilità di svolgere la funzione di coordinatore al possesso dei requisiti scolastici generali e a quelli integrativi specifici (corso di 120 ore) purché aventi i contenuti elencati nell’allegato XIV.
Vengono specificate anche le eccezioni a tale percorso standard qualora il soggetto ricada in funzioni o in percorsi scolastici particolari che consentono l’esonero dalla formazione integrativa obbligatoria.
Non si entra nel dettaglio di questa parte della norma perché il dettato legislativo appare chiaro e a mio avviso non richiede ulteriori approfondimenti.
 
Riassumendo, si può concludere che, per espletare la funzione di coordinatore, tranne che nei casi particolari puntualmente indicati dal legislatore, si richiede una formazione scolastica di base e una formazione integrativa specifica (corso da 120 ore) purché realizzata coi vincoli e i contenuti espressamente indicati nella norma sopra riportata.
I soggetti autorizzati a espletare tali azioni formative sono elencati nel medesimo art 98.
 
Mancando uno dei requisiti verrebbe meno una condizione essenziale per la validità del titolo abilitativo e il soggetto non potrebbe esercitare la funzione di coordinatore della sicurezza.
 
Il legislatore all’ultimo capoverso dell’allegato XVI impone però un’altra condizione per la validità del percorso abilitante, da fare valere in generale verso tutti quelli che avessero compiuto l’iter abilitante dopo l’entrata in vigore del DLgs. 81/2008 (15 Maggio 2008) e da tale data, per coloro che lo avessero concluso prima.
Mi riferisco all’“OBBLIGO di AGGIORNAMENTO A CADENZA QUINQUENNALE della durata complessiva di 40 ore”.
 
In altri termini, per esercitare la funzione di coordinatore, dopo 5 anni dal conseguimento della abilitazione originaria (corso da 120 ore o laurea), non basta possedere i requisiti elencati in precedenza, ma bisogna possedere anche una documentazione che dimostri di aver frequentato “ aggiornamenti” professionali di almeno 40 ore (non una di meno!).
I coordinatori che facessero trascorrere cinque anni dall’abilitazione o, se abilitati prima del 15 Maggio 2008, dalla data di entrata in vigore del DLgs 81/2008, senza effettuare alcun aggiornamento professionale nei modi di legge (corsi e partecipazione a convegni e seminari) non possiederebbero uno dei requisiti essenziali e quindi non potrebbero esercitare più la funzione di coordinatore.
 
Purtroppo il legislatore ha usato parole chiare: “E’ inoltre previsto l’OBBLIGO di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore".
La parola “Inoltre” sta ad indicare un requisito aggiuntivo a quelli già descritti; “ Obbligo” ovvero l’inderogabilità vincolante del requisito; “ Aggiornamento” ovvero le nuove azioni informative connesse alle modifiche normative o tecniche riguardanti i contenuti del percorso formativo già espletato; “ Cadenza quinquennale” ovvero il periodi quinquennali compreso dalla assunzione del titolo abilitante ai cinque anni successivi; “ Cadenza” Ovvero che i periodi quinquennali devono essere valutati successivamente e consecutivamente l’uno all’altro in blocchi da 5 anni non frazionabili : “ 40 Ore”  ovvero un tempo preciso.
 
Chi si “aggiorna” in periodi diversi a cadenze diverse, o in tempi e contenuti diversi da quelli indicati dal legislatore perde uno dei requisiti per espletare le funzioni di coordinatore essendo i requisiti obbligatori. Mi pare chiaro.
 
Ma come si potrebbe riacquistare il requisito dell’aggiornamento di 40 ore nel quinquennio se il quinquennio fosse già trascorso?
Evidentemente sarebbe impossibile un aggiornamento retroattivo e quindi mancherebbe per sempre uno dei requisiti per espletare le funzioni di coordinatore che non potrebbe più essere acquisito. Si perderebbe quindi il quinquennio. Ecco perché la scadenza del 15 Maggio prossimo è importante.
 
L’attestato di frequenza al corso da 120 ore resta valido, in quanto attesta un percorso formativo, ma sarebbe inefficace ai fini della abilitazione alla funzione di coordinatore, qualora mancasse uno degli altri requisiti, infatti l’attestato di frequenza a corso può sempre essere “rispolverato” per il quinquennio successivo, qualora si possa dimostrare l’assolvimento, nel quinquennio precedente, dell’avvenuto aggiornamento nei modi di legge.
 
Per quanto illogico, dalla lettura del dettato normativo, si dedurrebbe che, chi, al termine del quinquennio non possedesse attestati di aggiornamento per un totale di 40 ore, per acquistare nuovamente l’abilitazione a svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza, non potendo portare attestati di aggiornamento, dovrebbe riattivare l’iter e frequentare nuovamente l’intero corso di 120 ore o attendere che trascorra la seconda“cadenza quinquennale” durante la quale espletare l’aggiornamento di legge essendo insanabile quello appena trascorso.
Sono gradite altre interpretazioni.
 



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