Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Venerdì, 29 Marzo 2024
News

"I quesiti sul decreto 81: sulla formazione di stagisti e tirocinanti"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

22/05/2013 - Sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro degli stagisti e dei tirocinanti. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Domanda
Coloro che svolgono stages o tirocini formativi all’interno di una azienda rientrano ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 nel percorso formativo dettato dall’ Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti?

Risposta
La definizione di lavoratore ai fini dell’applicazione del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 è contenuta nel comma 1 lettera a) dell’art. 2 dello stesso decreto legislativo. Secondo lo stesso, infatti,  il lavoratore è la:
 
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
 
Lo stesso articolo, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, indica comunque anche coloro che sono da considerarsi equiparati ai lavoratori così come sopra definiti ed in merito  precisa che:
 
Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”,
 
per cui è facile osservare che fra gli equiparati ai lavoratori il legislatore ha voluto specificatamente inserire gli stagisti ed i tirocinanti.
 
E’ chiaro quindi, per quanto sopra detto ed in risposta al quesito formulato, che, nell’ipotesi in cui presso un’azienda siano presenti soggetti che svolgano stages o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti quegli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei confronti dei lavoratori al fine di garantire la loro salute e sicurezza e sarà in particolare tenuto ad adempiere agli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.
 
Agli stagisti ed ai tirocinanti in definitiva, ai sensi dell’ Accordo sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti raggiunto in data 21/12/2011 nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome, deve essere impartita una formazione generale della durata di 4 ore ed una formazione specifica della durata di 4, 8 o 12 ore a seconda del settore di attività al quale appartiene l’azienda ed a seconda della fascia di rischio, basso, medio o alto, nella quale è inserita l’attività dell’azienda medesima.
 
In tal senso si è espresso anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella risposta ad un quesito allo stesso formulato in data 1/10/2012.
Nel fornire tale risposta, infatti, il Ministero del Lavoro, dopo aver ribadita la equiparazione, ai sensi della definizione di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, degli stagisti e dei tirocinanti con i lavoratori, ha concluso sostenendo che “ nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti del testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta”.
 

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1222 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino