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"Bonifiche aree inquinate: la messa in sicurezza d'emergenza va motivata"

fonte www.insic.it / Sicurezza

04/06/2013 -

Il Caso

La proprietaria di un terreno, posto nell'ambito di un sito di interesse nazionale,aveva ricorso al TAR Toscana ritenendo illegittima la richiesta da parte del ministero dell'Ambiente di bonificare la falda acquifera presente nell'area in questione. La donna sosteneva di aver già provveduto alla messa in sicurezza del suolo anche se non era la diretta responsabile dell'inquinamento del fondo. La ricorrente lamentava l'inutilità di una bonifica in quanto dalla prima caratterizzazione della falda, e inizialmente non contestata, era stata dimostrata l'assenza di contaminazione delle acque sotterranee.
Ciononostante alla proprietaria era stato imposto entro 30 giorni l'adozione immediata di ulteriori interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda acquifera presente nell'area.

Il giudizio del TAR Toscana

Il TAR ha precisato che non sussiste in capo al proprietario di un'area inquinata non responsabile dell'inquinamento, l'obbligo di porre in essere interventi di messa in sicurezza d'emergenza, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l'area interessata libera dall'onere reale che incombe sulla stessa ai sensi dell'art. 253 del D.Lgs. n. 152/2006.
Per la bonifica dei siti di interesse nazionale, l'imposizione di misure di messa in sicurezza d'emergenza ulteriori rispetto a quelle già adottate, deve essere adeguatamente motivata con riferimento all'urgenza, al pericolo per la salute e all'inadeguatezza delle misure preesistenti, al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza e del contraddittorio con i destinatari delle prescrizioni.

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