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"Fasi di verifica e valutazione per asseverare i modelli organizzativi"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

17/06/2013 - PuntoSicuro si è soffermata più volte sul tema dell’asseverazione. L’ asseverazione dei modelli organizzativi è quel delicato processo con il quale un  organismo paritetico dichiara di  aver esaminato la corretta adozione e l’efficace attuazione da parte dell’impresa richiedente di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza, conforme ai requisiti dell'art. 30 del  Decreto legislativo 81/2008.
 
Per costruire procedure di asseverazione chiare e valide su tutto il territorio nazionale, l’ Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) – su richiesta della  Commissione Nazionale dei Comitati Paritetici Territoriali (CNCPT) – ha elaborato la prassi di riferimento  UNI/PdR 2:2013, raccolta nel documento “ Indirizzi operativi per l’asseverazione nel settore  delle costruzioni edili e di ingegneria civile”. Tale prassi non è una norma tecnica, ma introduce prescrizioni tecniche per un tempo limitato, non superiore a 5 anni. Entro i cinque anni le prescrizioni possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR)  o ritirate.
 
PuntoSicuro, in un precedente articolo di  presentazione della prassi, ha descritto i compiti degli organismi paritetici, ha presentato il processo di asseverazione e si è soffermato sulla sua prima fase: la  fase istruttoria in cui avviene la richiesta di asseverazione da parte dell'impresa edile e di ingegneria civile e la verifica dei pre-requisiti.
 
Tuttavia il processo di asseverazione – come descritto nella prassi di riferimento - è caratterizzato da altre due fasi:  verifica del modello e  fase valutativa.

Fase 2 – Verifica attuazione del modello
La fase di verifica attuazione del modello è caratterizzata in realtà da diverse attività di verifica e analisi.
Innanzitutto la verifica e analisi obblighi documentali relativi all'adozione da parte dell'impresa richiedente del modello di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (pre-verifica). 
Ad esempio sono oggetto di analisi e verifica da parte di GDV (gruppo di verifica, formato da uno o più tecnici verificatori):
- “la documentazione inerente il modello organizzativo e di gestione: manuale, procedure, modulistica per le registrazioni, sistema disciplinare e sanzionatorio, sistema di controllo, articolazione delle funzioni con le relative idonee competenze tecniche;
- la documentazione inerente la sicurezza obbligatoria per legge” (riportata nell'Appendice C alla prassi);
- “l'applicazione della normativa pertinente (leggi, regolamenti e norme, protocolli e contrattazione collettiva);
- le informazioni sui processi produttivi e relative istruzioni operative, e gli schemi organizzativi”.
 
Una seconda tipologia di verifica è la verifica documentale dell'impresa richiedente l'asseverazione (verifica documentale) che consiste “nel valutare la congruenza della documentazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza, cioè del manuale, delle procedure e della modulistica per le registrazioni, con le attività effettivamente svolte dall'impresa richiedente, nonché l’effettuazione degli audit interni e del riesame del modello da parte della direzione”. Al  termine della verifica documentale sono individuati i luoghi di lavoro in cui si svolgerà la verifica tecnica.
 
 
La  verifica tecnica e comportamentale è la verifica nel/nei cantiere/i e altri luoghi di lavoro dell'impresa richiedente e consiste:
- “nello stabilire il grado della reale adozione del modello di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza nelle sedi individuate nel corso della verifica documentale;
- nel raccogliere direttamente dati ed informazioni riguardo ai processi e alle attività rientranti nello scopo del modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, considerando gli aspetti connessi con il rispetto di leggi e norme applicabili;
- nel verificare i documenti che non erano presenti al momento della verifica documentale presso la sede dell'impresa richiedente”.
In particolare la verifica tecnica è finalizzata all'accertamento dei seguenti obblighi giuridici:
-  al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate;
- alla validità dei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui all'art.
 30, comma 1, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- alla previsione di un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- alla idoneità a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione attraverso un adeguato sistema disciplinare;
- alla presenza nel modello organizzativo di un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del modello stesso e sul suo mantenimento nel tempo”.
 
Ricordiamo che per le imprese richiedenti in possesso di Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) “certificati da un organismo di certificazione accreditato da Accredia, la Fase 2 è effettuata per le parti di cui all'art. 30, D.Lgs 81/08 non oggetto della certificazione e per eventuali significativi luoghi di lavoro non considerati durante il processo di certificazione”.
Segnaliamo inoltre che al termine del processo di verifica documentale e tecnica il GDV, coordinato da RGV (responsabile del gruppo di verifica), “redige un rapporto, che viene inviato alla Commissione Paritetica tecnicamente competente, nel quale viene documentato lo svolgimento delle attività di verifica e viene data evidenza delle risultanze degli accertamenti, e ne rilascia copia all’impresa edile richiedente”.
In particolare i rilievi effettuati sono riportati nel rapporto di verifica utilizzando le seguenti modalità di classificazione: non conformità (“evidenziano il mancato soddisfacimento oggettivo o potenziale di un requisito specificato o una deviazione rispetto a procedure, pratiche o norme giuridiche”); raccomandazioni (“sono segnalazioni finalizzate al miglioramento del modello organizzativo e/o della sua applicazione”). Contestualmente all'invio del rapporto di verifica alla Commissione Paritetica tecnicamente competente, “GDV esprime un parere motivato relativamente al rilascio o al diniego del documento di asseverazione”.
 
Fase 3 – Valutativa
La fase valutativa è caratterizzata dalla valutazione del rapporto di verifica.
Infatti la Commissione Paritetica tecnicamente competente “valuta opportunamente il rapporto del gruppo di verifica e conseguentemente delibera il rilascio o il diniego del documento di asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. Tale valutazione si svolge attraverso l’applicazione dei seguenti criteri:
- nessun rilievo: la Commissione Paritetica tecnicamente competente rilascia il documento di asseverazione.
- presenza di sole raccomandazioni: la Commissione Paritetica tecnicamente competente rilascia il documento di asseverazione; all'attestato è allegato l'elenco delle raccomandazioni, l'applicazione delle quali è oggetto di esame nel corso della verifica di mantenimento;
- presenza di non conformità: la Commissione Paritetica non rilascia il documento di asseverazione”; alla comunicazione viene allegato un modulo da restituire al CPT in cui l’impresa richiedente possa dichiarare tempi e modalità per il trattamento dei rilievi (“la restituzione del modulo e il trattamento dei rilievi devono essere eseguiti entro le scadenze stabilite dal CPT”); “a seguito di una comunicazione da parte dell’impresa richiedente dell’avvenuto trattamento viene pianificata una nuova verifica, documentale e/o tecnica, per l'eventuale rilascio del documento di asseverazione”.
 
Il  riconoscimento asseverativo “verrà pubblicato su un apposito sito web gestito a livello nazionale dalla Commissione Nazionale dei CPT (CNCPT), affinché anche gli organi di vigilanza ne possano prendere atto (ai sensi del D.Lgs. 81/08 art.  51 comma 3 bis). È altresì facoltà di ogni singolo CPT pubblicare sul proprio sito l'elenco delle imprese asseverate nel proprio territorio”.
 
Concludiamo sottolineando che “la validità dell'attestazione di asseverazione è stabilita in 36 mesi, nel corso dei quali sono previste due verifiche di mantenimento”.
Durante le verifiche di mantenimento sono eseguite “la verifica documentale e la verifica dei luoghi di lavoro; il conseguente rapporto di verifica è valutato dalla Commissione Paritetica tecnicamente competente per confermare o sospendere o revocare l’attestato di asseverazione. L’eventuale sospensione o revoca dell’asseverazione verrà tempestivamente comunicata all’impresa richiedente, ne verrà rimossa la pubblicazione dal sito web e verranno attivate adeguate procedure finalizzate alla risoluzione della sospensione”.
 
In caso di imprese richiedenti in possesso di Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) certificati da un organismo di certificazione accreditato da Accredia, anche le verifiche di mantenimento sono effettuata per le parti “di cui all'art. 30, D.Lgs 81/08 non oggetto della certificazione e per eventuali significativi luoghi di lavoro non considerati durante il processo di certificazione”. Per tali imprese l'asseverazione “decade alla data di cessazione della validità della certificazione dell'SGSL”.
 
 

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