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"Accatastamento tardivo di edifici rurali, quando si rischia la multa"

fonte www.edilportale.com / Normativa

27/06/2013 - Le sanzioni per il tardivo accatastamento dei fabbricati rurali valgono solo per gli edifici che, al momento della scadenza del termine del 30 novembre 2012, erano ancora in possesso dei requisiti di ruralità. Il chiarimento è arrivato con una circolare della Direzione centrale Catasto e cartografie dell’Agenzia del Territorio su richiesta del Consiglio nazionale dei geometri.

Come spiegato dall’Agenzia del Territorio, in base al DL 201/2011 (Manovra Salva Italia), il termine per accatastare i fabbricati rurali al catasto edilizio urbano è scaduto il 30 novembre 2012. Le pratiche presentate in data successiva devono quindi essere sanzionate.
 
Dato che alcuni uffici territoriali dell’Agenzia del Territorio hanno applicato le stesse sanzioni anche per gli accatastamenti tardivi dei fabbricati ex rurali o che avevano perso il requisito di ruralità prima del 30 novembre 2012, il Consiglio nazionale dei geometri ha richiesto un chiarimento ufficiale.
 
La Direzione centrale Catasto e cartografia ha affermato che le sanzioni per le dichiarazioni tardive vanno applicate ai fabbricati rurali che al 30 novembre 2012 risultavano ancora in possesso dei loro requisiti ed iscritti al Catasto terreni. Al contrario, spiega la Direzione centrale Catasto e cartografia, le sanzioni non valgono per gli edifici ex rurali o che hanno perso i requisiti di ruralità prima del 30 novembre 2012.
 
Per chiarire meglio la situazione, l’Agenzia del Territorio ha quindi ribadito che i fabbricati rurali in possesso del requisito di ruralità dovevano essere accatastati entro il 30 novembre 2012, come previsto dalla Manovra Salva Italia. Diversamente, i fabbricati ex rurali sono sempre accatastabili entro trenta giorni o dopo cinque anni dal momento in cui perdono i requisiti di ruralità.

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