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"Interpello: l’esonero dal PSC in caso di incidenti imminenti e emergenze"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

09/07/2013 - Come interpretare correttamente  l'art. 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento), comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni?
Tale comma prevede che le disposizioni sul  Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ove previsto,  non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata é necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.
 
A sollevare un quesito sull’interpretazione del suddetto sesto comma dell’articolo 100 è la  Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche) che ha chiesto un  pronunciamento della Commissione per gli Interpelli (art. 12, D.Lgs. 81/2008).

Infatti la Federutility ha evidenziato che:
- “le aziende multiutility (aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e dei servizi funerari) che si occupano della erogazione di servizi ‘a rete’ sul territorio, provvedono anche al pronto intervento per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi e per garantire la sicurezza delle persone;
- in territori anche ampi (si pensi ad una Provincia) é possibile che simili interventi siano anche migliaia in un anno;
- i lavori di pronto intervento sono caratterizzati da una grande ripetitività consistendo spesso
in attività di poche ore e di limitata entità (anche in termini di uomini-giorno);
- a titolo esemplificativo, i lavori di pronto intervento sono relativi ai seguenti servizi: acqua potabile; acque reflue; gas (metano e GPL); teleriscaldamento; energia elettrica; telecomunicazioni; reti informatiche;
- i suddetti lavori di pronto intervento tesi a garantire la continuità dei servizi essenziali per la popolazione si compongono di attività sequenziali quali: ricerca ed individuazione del guasto; apertura e/o sezionamento tratto guasto; alimentazione di emergenza; accesso e scavo; riparazione e sostituzione del tratto di rete; ripristino normale configurazione di rete; ripristino e collaudo di reti di comunicazione;
- in relazione a tali lavori le aziende multiutility sono solite predisporre singole procedure operative per ogni tipologia di lavori, che comprendono la redazione di PSC per ogni singola tipologia di attività, e applicano tutte le disposizioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 (quali, ad esempio, quelle relative alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008, e alla verifica della redazione del Piano Operativo di Sicurezza, di seguito POS, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81/2008, da parte dei datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici)”.
 
Federutility evidenzia inoltre che la formulazione dell’articolo 100 - risultante dalla modifica introdotta dal D.lgs. 106/2009 – risponde a quanto indicato in sede di Relazione illustrativa del decreto c.d. "correttivo" (D.lgs. 106/2009): " L 'articolo 100 viene modificato in modo che non sia necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) quando sia necessario garantire la continuità nella fruizione di servizi essenziali per la popolazione".
 
Riguardo all’interpretazione del sesto comma dell’articolo 100 e con riferimento a quanto riportato dal richiedente, la  Commissione Interpelli si è espressa con il parere fornito il 2 maggio 2013 nell’ Interpello n. 3/2013 avente per oggetto “ Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo all'applicazione dell'art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni”.
 
Nella risposta la Commissione “ritiene opportuno rimarcare come la previsione del comma 6 dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni si riferisca anche ad ipotesi nelle quali è necessario contemperare tra loro esigenze di livello costituzionale, quali la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e l'erogazione (o la continuità nella erogazione) di servizi pubblici essenziali per la popolazione. In simili situazioni, il Legislatore ha ritenuto opportuno favorire la rapidità nello svolgimento dei lavori prevedendo che i medesimi lavori si possano svolgere anche senza la redazione di un PSC. Ciò, beninteso, ferma restando la necessità di applicare, senza altre eccezioni, ogni altra disposizione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (e, in particolare, del Titolo IV, che regolamenta i lavori nei "cantieri temporanei e mobili" del medesimo decreto legislativo)”.
 
Con riferimento dunque a tale regolamentazione legislativa, la Commissione ritiene in conclusione che i “lavori necessari a garantire la continuità nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione (quali, ed esempio, quelli relativi alla erogazione di acqua, energia elettrica, gas o alla funzionalità delle reti informatiche) possano essere effettuati senza necessità di redazione del PSC a condizione che essi siano lavori necessari a fronteggiare una emergenza nella erogazione o comunque garantire la continuità della erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, la cui interruzione determina in ogni caso l' insorgere di un'emergenza”. In questo senso – continua la Commissione – l’art. 100, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 “prevede che il PSC possa non essere redatto per quei lavori la cui esecuzione immediata è  necessaria per prevenire incidenti imminenti”.
 
 
 
 

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