Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Venerdì, 19 Aprile 2024
News

"Le ritenute su lavori di riqualificazione si recuperano in Unico2013"

fonte www.edilportale.com / Normativa

09/07/2013 - Le ritenute d’acconto erroneamente accreditate ai contribuenti rientranti nel regime dei minimi per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica possono essere recuperate con il modello Unico 2013. Lo ha chiarito l’ Agenzia delle Entrate, intervenuta sull’argomento con la Risoluzione 47/E.

I soggetti che effettuano i lavori di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica e che rientrano nel regime fiscale “dei minimi” sono esenti dalla ritenuta del 4% che banche e Poste Italiane effettuano sui bonifici ricevuti.
Per questo motivo, il nuovo quadro LM del modello Unico PF 2013, anno di imposta 2012, non prevede un campo in cui scomputare le ritenute subite.
 
Nel caso in cui, come segnalato da alcuni contribuenti, le ritenute siano state applicate erroneamente, possono essere scomputate in via eccezionale nella dichiarazione Unico PF 2013. Al campo “Situazioni particolari”, situato nel frontespizio, si dovrà associare il codice 1.
Le ritenute relative ai bonifici dovranno essere riportate nel quadro RS al rigo RS 33 nella colonna 2  esclusivamente nel primo modulo del quadro RS, e non dovrà essere compilata la colonna 1, dedicata al codice fiscale del consorzio.
 
Se devono essere riportate  le ritenute cedute dai consorzi, devono essere esposte nei moduli successivi, riportando anche i codici fiscali.
Le ritenute indicate nel rigo RS33 potranno essere normalmente scomputate nel quadro LM, al rigo LM13, ovvero nel quadro RN, al rigo RN32, colonna 4.
 
Come si è evoluta la normativa delle ritenute
In base al DL 78/2010, le banche e Poste Italiane dovevano operare una ritenuta del 10% sui bonifici versati dai clienti, che usufruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica degli edifici, alle imprese che effettuano i lavori.
 
Come spiegato dal provvedimento 92488/2010 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dalla Risoluzione  65/E, nel momento in cui veniva erogato il bonifico, le banche effettuavano la ritenuta Irpef dovuta dalle imprese che beneficiavano del pagamento e provvedevano al versamento col modello F24. Ai destinatari dei bonifici veniva rilasciata una certificazione della ritenuta praticata.
 
Il DL 98/2011 ha poi abbassato la ritenuta al 4% per i contribuenti di piccole dimensioni che intendono iniziare un’attività di impresa o di lavoro autonomo, in possesso dei requisiti per ottenere un regime fiscale di vantaggio.
 
Col provvedimento 185820/2011, data l’esiguità dell’imposta è stato infine deciso di eliminare la ritenuta d’acconto. Per usufruire di questa agevolazione, il contribuente deve rilasciare alla banca una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito e le somme percepite non sono soggette all’imposta sostituiva.

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1035 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino