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"Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

30/07/2013 - Il Ministero del Lavoro ha reso nota la circolare n. 31 del 18 luglio 2013 avente ad oggetto "D.M. 11 aprile 2011 concernente la 'Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo – Chiarimenti", con la quale vengono fornite indicazioni in relazione all'obbligo di trasmissione trimestrale del registro informatizzato delle  verifiche periodiche effettuate, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'Allegato III del D.M.

La circolare chiarisce che la trasmissione e gestione dei dati di cui al punto sopracitato deve avvenire con le modalità di seguito riportate.
 
“I Soggetti abilitati trasmettono trimestralmente (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio) il suddetto registro attraverso il "Portale soggetti abilitati" predisposto da INAIL, sia per la prima che per le successive verifiche da questi effettuate nei trimestri di riferimento.
 
L'INAIL provvederà a garantire a ciascuna ASL/ARPA, in relazione alle attività svolte nei rispetti vi territori di competenza, l'accesso in tempo reale e comunque entro 15 giorni dalle richiamate scadenze trimestrali a tutte le informazioni relative alle verifiche periodiche successive trasmesse sia dai Soggetti abilitati che dalle ASL/ARPA e inserite in banca dati; si intende per "accesso ...... a tutte le informazioni" di cui sopra la possibilità di consultare i dati delle verifiche periodiche ed effettuare il prelievo degli stessi dati secondo il tracciato record standard predisposto da INAIL, nonché delle copie digitalizzate dei verbali delle stesse verifiche periodiche. In tale modo, inoltre, risulterà semplificata la procedura di inserimento dei dati da parte di ASL/ARPA per l'invio annuale (15 febbraio) ad INAIL, in quanto riguarderà esclusivamente le verifiche periodiche effettuate direttamente dal soggetto titolare.
 
Al fine di dare la massima divulgazione possibile alle informazioni desumibili dalla suddetta banca dati, si ritiene che la relazione annuale di cui al punto 5.2 dell'Allegato III del decreto di che trattasi debba essere pubblicata nei tempi più brevi possibili, compatibilmente con la raccolta e l'elaborazione di un campione significativo delle stesse.”
 
 
 

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