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"La formazione specifica dei lavoratori e dei preposti in e-learning"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
13/09/2013 - Nicoletta
Cornaggia, dirigente della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia (Struttura
Prevenzione Ambienti di Vita e di Lavoro) e componente del
Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di
lavoro, l’aveva promesso in una intervista concessa a PuntoSicuro.
In risposta ad una nostra domanda sulla
valorizzazione della modalità e-learning per
la formazione alla sicurezza aveva sottolineato non solo i vantaggi di
tale modalità di formazione, ma aveva anche accennato alla necessaria
“individuazione di alcuni elementi il cui rispetto sia garanzia - per il
soggetto formatore, per l’utente e per l’organo di vigilanza - di
erogazione corretta del corso”.
In questo senso la Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, ha recentemente emanato una specifica circolare, la
Circolare regionale n. 17 del
29 luglio 2013 recante “
Indicazioni
in ordine ai criteri di realizzazione di corsi di formazione a distanza
in modalità e-learning e avvio della sperimentazione in coerenza con le
indicazioni delle linee applicative della conferenza stato regioni
degli accordi ex art. 34 comma 2, e 37, comma 2, del d. lgs 81/08 e
s.m.i.”. La circolare è stata pubblicata il 5 Agosto 2013 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
LA FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI IN E-LEARNING
La circolare - predisposta
insieme alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro - contiene
specifiche indicazioni per la corretta realizzazione di
corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro in modalità
e-learning in applicazione di quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni
del 21 dicembre 2011. In particolare, secondo quanto contenuto nell’ Accordo Stato
Regioni del 21 dicembre 2011 in merito alla formazione dei lavoratori ai
sensi del decreto legislativo 81/2008 e alle successive linee applicative
stabilite nell’ Accordo
Stato Regioni siglato il 25 luglio 2012, la circolare illustra “le
modalità organizzative utili ad avviare e
monitorare, in Lombardia, la sperimentazione di modelli di formazione
e-learning” in merito a punti della formazione precedentemente non definiti
dall’Accordo del 21 dicembre 2011: la formazione dei lavoratori sui rischi
specifici e la formazione particolare aggiuntiva dei preposti per i punti da 6
a 8.
Accordo Stato-Regioni del 21
dicembre 2011.
[…]
3. METODOLOGIA DI
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
[…]
“Utilizzo delle modalità di
apprendimento e-Learning
Sulla base dei criteri e delle
condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento
e-Learning è consentito per:
• la formazione generale per i
lavoratori;
• la formazione dei dirigenti;
• i corsi di aggiornamento
previsti al punto 9 del presente accordo;
• la formazione dei preposti,
con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue;
• progetti formativi
sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome
nei loro atti di recepimento
del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di
apprendimento e-Learning anche
per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti (i punti da 6 a 8
del percorso formativo dei preposti, ndr).” |
La circolare regionale definisce
quindi le modalità per l’avvio dei progetti sperimentali: le proposte
sperimentali in modalità e-learning devono essere
trasmesse al Dipartimento di Prevenzione Medico della ASL competente per
territorio, utilizzando la modulistica riportata nella circolare. E saranno
esaminate per una loro validazione “in apposite sedute dei tavoli tecnici di
confronto organizzate dai Servizi PSAL”.
La circolare segnala che la
Regione, in una logica di valorizzazione delle specificità espresse dalle
Aziende Sanitarie Locali (ASL), “si avvale delle articolazioni territorialmente
competenti, ovvero dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e segnatamente dei
Servizi di Prevenzione Salute e sicurezza negli Ambienti di Lavoro, per
l’adeguato governo delle proposte sperimentali”.
Per “l’attestazione della
formazione in modalità
e-learning in via sperimentale, al fine di mantenere uniformità a livello
regionale”, va utilizzato il modello allegato alla circolare.
La sperimentazione regionale in Lombardia dei percorsi formativi ha una
durata di 12 mesi a partire dal 5 agosto 2013, data di pubblicazione della
circolare sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.
I CRITERI DI REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E-LEARNING
La circolare fornisce inoltre
“indicazioni in ordine ai criteri di realizzazione di corsi di formazione a
distanza in modalità e-learning”.
Dopo aver ripreso la
definizione della formazione in modalità
e-learning contenuta negli Accordi del 2011 e nelle linee applicative del
luglio 2012 – ribadisce che l’e-learning si distingue da altre modalità di
formazione a distanza (FAD) proprio “per la componente Internet e/o web e per
la presenza di una ‘
piattaforma tecnologica’
specifica”. Tale modalità “è basata su un modello formativo interattivo per
l’attuazione di un percorso di apprendimento dinamico che si realizza
all’interno di una comunità virtuale che consente ai discenti di partecipare
alle attività didattico-formative anche attraverso la possibilità di interagire
tra di loro e con tutor qualificati”.
Dunque l’
e-learning si caratterizza per la presenza di:
- una funzione,
embedded nella piattaforma (cioè un
sistema progettato appositamente per una determinata applicazione e non
riprogrammabile dall’utente per altri scopi), “di monitoraggio delle attività
svolte dal discente;
- una funzione per la
comunicazione tra tutor e discente”.
In questo senso “la formazione
erogata attraverso la mera trasmissione di lezioni frontali non soddisfa i
requisiti indicati negli allegati agli Accordi”.
Inoltre la modalità e-learning
richiesta “è quella che
valorizza:
- la multimedialità (ovvero
l’utilizzo di materiale didattico non statico come semplici slides di testo ma
dinamico come filmati di approfondimento degli argomenti, lezioni audio-video
dei docenti, immagini, documenti di approfondimento);
- l’interattività con i
materiali, così che siano favoriti percorsi di studio personalizzati e
l’apprendimento sia ottimizzato;
- l’interazione umana tra
discenti e docenti/tutor, facilitando, sempre attraverso le tecnologie di
comunicazione in rete, la creazione di contesti collettivi di apprendimento”.
Si ricorda poi che la formazione
in modalità e-learning “deve essere fruita in orario di lavoro del
lavoratore; al pari di ogni altra modalità formativa, richiede una
ridistribuzione dei carichi di lavoro nel periodo di formazione, onde
consentire al discente di seguire le attività didattiche programmate”.
VERIFICHE FINALI DI APPRENDIMENTO DEI CORSI E-LEARNING
Un ulteriore aspetto affrontato
dalla circolare è relativo alle
verifiche
finali.
È specificato che se la
formazione dei lavoratori erogata in modalità tradizionale in aula non prevede
la valutazione finale, la formazione in modalità e-learning prevede “
la verifica finale in presenza”.
Dunque “le verifiche finali,
ovvero quelle sulla cui base il formatore dichiara il risultato raggiunto dal
discente, non possono essere condotte in modalità telematica (cosa possibile
per le verifiche intermedie), ma devono essere svolte in presenza,”
secondo una delle modalità indicate
nella circolare, “che dovranno essere scelte dall’azienda in funzione delle
proprie esigenze”:
-
verifica a carico dell’azienda o del soggetto formatore che,
attraverso personale qualificato (in possesso di esperienza almeno triennale di
docenza o insegnamento o professionale in materia di sicurezza), potrà
somministrare direttamente ai lavoratori che hanno concluso il percorso
e-learning un questionario di valutazione dell’apprendimento;
-
verifica attraverso videoconferenza sincrona, sempre a condizione
che anch’essa sia residente sulla medesima piattaforma tecnologica e che
permetta di tracciare tutte le fasi della verifica finale stessa. Ad esempio,
nel caso di somministrazione di questionari, un tutor d’aula “assicura il
corretto svolgimento delle verifiche in videoconferenza”.
In merito alle verifiche finali
dei corsi e-learning, la circolare sottolinea la possibilità prevista
dall’Accordo del dicembre 2011 che i progetti sperimentali “
possono ricomprendere anche sperimentazioni
finalizzate a dare valenza di efficacia a percorsi e-learning che si concludono
con la verifica finale condotta in modalità telematica”.
SOGGETTO FORMATORE E SOGGETTO EROGATORE DEI CORSI E-LEARNING
La circolare si sofferma poi sul
soggetto formatore, cioè il soggetto
giuridico “che organizza la formazione in modalità e-learning utilizzando una
specifica piattaforma tecnologica, che può essere sviluppata e fornita da un
soggetto/ente diverso”.
Sono a carico del soggetto
formatore “tutte le verifiche di conformità della piattaforma per la corretta
erogazione della formazione in modalità e-learning” e gli “adempimenti a
equipaggiamento della piattaforma per dare piena ottemperanza alle previsioni
di cui agli Accordi Stato Regioni”.
In particolare il soggetto
formatore rende disponibile ed assicura:
- “la piattaforma
e-learning e tutti i contenuti in formato direttamente fruibile dai
discenti;
- la connettività adeguata a
supportare l’utenza prevista;
- le risorse umane di supporto
all’aspetto tecnico;
- le risorse umane di supporto
all’aspetto didattico/organizzativo”.
Inoltre produce per ciascun corso
la seguente
documentazione:
- “versione su supporto durevole
dei materiali veicolati attraverso la piattaforma;
- registrazione dei dati di
fruizione, di apprendimento e di gradimento per ciascun discente;
- registrazione degli elenchi dei
partecipanti;
- autocertificazione di fruizione
sottoscritta da ciascun discente;
- statistiche di fruizione,
apprendimento e di gradimento per ciascun corso”.
Tale documentazione “deve essere
esibita dal soggetto formatore all’organo di vigilanza, se da questi richiesta,
per la valutazione dei corsi stessi e secondo le scadenze definite”.
Il soggetto formatore deve
inoltre definire un
documento di
progetto esaustivo di tutte le caratteristiche del corso (obiettivi
generali, programma e suddivisione in unità didattiche, target, numero massimo
di partecipanti, modalità con cui i contenuti sono stati declinati in funzione
delle differenze di lingua, finestra temporale di erogazione, nominativi dei
Tutor tecnici e didattici, durata di fruizione prevista, modalità di
valutazione dell’apprendimento, numero e tipo di verifiche intermedie e finali
previste, sede delle verifiche finali, scheda di iscrizione contenente
contratto formativo, …).
Il soggetto formatore rilascia
inoltre l’attestato di frequenza e di superamento della prova di verifica (alla
circolare è allegato un modello).
Il campo di applicazione della
formazione in modalità e-learning contemplata nella Circolare è relativo ai
percorsi per:
- “
datore di lavoro con funzione di RSPP: modulo normativo e
gestionale (1 e 2) e aggiornamento;
-
lavoratore: formazione generale e aggiornamento;
-
preposto: formazione di cui ai punti da 1 a 5 e aggiornamento;
-
dirigente”.
Ricordiamo che PuntoSicuro ha pubblicato nel 2012 una importante analisi sull’ efficacia dei
corsi e-learning di buon livello qualitativo rispetto ad analoghi corsi
erogati in tradizionale modalità frontale.
Pietro de’
Castiglioni e Tiziano Menduto
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