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"Piano paesaggistico: possibile modifica al N.T.A. della regione Puglia"
fonte www.lavoripubblici.it / Ambiente
16/09/2013 - La vicepresidente e
assessore alla Qualità del Territorio, Angela Barbanente, ha diffuso la
seguente nota sul Piano paesaggistico recentemente adottato dalla Giunta
regionale. Secondo l’assessore “nell’acceso dibattito sulla recente
adozione del PPTR della Puglia, ricorre ormai frequentemente la
questione sulle misure di salvaguardia per gli interventi da eseguirsi
su aree qualificate come “Ulteriori contesti paesaggistici” dal Piano
nel periodo transitorio intercorrente tra l’adozione e l’approvazione
del Piano stesso (art. 105 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione).
Per rispondere alle critiche mosse da più parti (tra le tante si leggono le ultime dichiarazioni dell’avv. Pietro Quinto sul Corriere del Mezzogiorno) si evidenzia che non è certo sfuggito ai redattori del Piano il contesto normativo di riferimento. In particolare è parso doveroso formulare il tanto incriminato comma 2 dell’art. 105 delle N.T.A. per la vigenza della norma generale, ben nota a tutti gli operatori del settore, contenuta nella disciplina urbanistico-edilizia nazionale (art. 12 DPR 380/2001) che, al fine di non vanificare i processi pianificatori, anche in considerazione dei loro tempi spesso dilatati, prevede la sospensione dei procedimenti in corso qualora gli interventi siano in contrasto con i piani adottati. Né può dubitarsi che il PPTR sia un Piano Territoriale.
Non è un caso, infatti, che nel formulare la misura di salvaguardia per gli ulteriori contesti non sia stato citato l’art. 143 co. 9 che, come correttamente evidenziato, è invece norma speciale che riguarda solo i beni paesaggistici tutelati dal Codice all’art. 134. E di questo si è ben consapevoli. Pur nella assoluta convinzione della legittimità della scelta operata con il PPTR nella norma di salvaguardia, tenuto conto delle sollecitazioni giunte da più parti e del rischio di defatiganti e costose azioni giudiziarie, la Regione ha in animo, nei limiti in cui la legittima interpretazione delle norme lo consenta, di valutare la possibilità di modificare il contestato comma 2 dell’art. 105 dalle N.T.A.
Per rispondere alle critiche mosse da più parti (tra le tante si leggono le ultime dichiarazioni dell’avv. Pietro Quinto sul Corriere del Mezzogiorno) si evidenzia che non è certo sfuggito ai redattori del Piano il contesto normativo di riferimento. In particolare è parso doveroso formulare il tanto incriminato comma 2 dell’art. 105 delle N.T.A. per la vigenza della norma generale, ben nota a tutti gli operatori del settore, contenuta nella disciplina urbanistico-edilizia nazionale (art. 12 DPR 380/2001) che, al fine di non vanificare i processi pianificatori, anche in considerazione dei loro tempi spesso dilatati, prevede la sospensione dei procedimenti in corso qualora gli interventi siano in contrasto con i piani adottati. Né può dubitarsi che il PPTR sia un Piano Territoriale.
Non è un caso, infatti, che nel formulare la misura di salvaguardia per gli ulteriori contesti non sia stato citato l’art. 143 co. 9 che, come correttamente evidenziato, è invece norma speciale che riguarda solo i beni paesaggistici tutelati dal Codice all’art. 134. E di questo si è ben consapevoli. Pur nella assoluta convinzione della legittimità della scelta operata con il PPTR nella norma di salvaguardia, tenuto conto delle sollecitazioni giunte da più parti e del rischio di defatiganti e costose azioni giudiziarie, la Regione ha in animo, nei limiti in cui la legittima interpretazione delle norme lo consenta, di valutare la possibilità di modificare il contestato comma 2 dell’art. 105 dalle N.T.A.
Si tratta di una scelta che la Regione farà con tutta serenità
senza che molto muti negli assetti di tutela ormai consolidatisi atteso
che, sino all’approvazione definitiva del PPTR continuerà a vigere il
Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio con i suoi Ambiti
Territoriali Distinti che in parte si sovrappongono agli attuali
Ulteriori contesti paesaggistici”.
fonte www.regione.puglia.it
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