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"Indicazioni per la compilazione del DVR standardizzato"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

17/09/2013 - In relazione al  Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sulle  procedure standardizzate, dal 1° giugno 2013 i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori – salvo alcune eccezioni indicate nel Testo Unico - effettuano la valutazione dei rischi (articolo 29 comma 5, del D.Lgs. 81/2008) secondo le disposizioni del documento “ Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 81/2008”, approvato dalla Commissione Consultiva in data 16 maggio 2012.
 
Ricordando che tale  procedura standardizzata può essere utilizzata anche da aziende fino a 50 lavoratori (anche in questo caso con eccezioni, ad esempio in riferimento a particolari attività a rischio), segnaliamo che cominciano ad essere prodotte e a circolare specifiche guide operative e linee di indirizzo per guidare i datori di lavoro nella costruzione del  documento standardizzato di valutazione dei rischi.

Ad esempio il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Veneto (CO.RE.CO. Veneto) ha elaborato delle linee di indirizzo, in sintonia con la norma nazionale, per fornire semplici e chiare specifiche operative per la valutazione dei rischi e la stesura della documentazione conseguente. Linee di indirizzo che si sviluppano attraverso una analisi guidata dei rischi che si avvale di check-list tematiche strutturate sul classico percorso: identificazione, valutazione, verifica degli interventi di prevenzione adottati, gestione del rischio residuo.
 
Le specifiche operative del CO.RE.CO. Veneto – conformi alle procedure standardizzate di cui al Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 - sono contenute nel documento “ Indicazioni per la stesura del documento standardizzato di valutazione dei rischi (Artt. 17, co. 1, lett. a, 28 e 29 del D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81)”, elaborato nel dicembre 2012 dal Gruppo di lavoro “DVR standardizzato” del CO.RE.CO. e aggiornato nel 2013.
 
Il modello di DVR proposto comprende anche 14 liste di controllo di approfondimento di alcuni rischi/elementi di valutazione: il datore di lavoro che intende servirsene è “tenuto a considerare unicamente le parti presenti nella propria attività, adattandone eventualmente i contenuti alle specifiche esigenze aziendali”.
 
Il documento evidenzia inoltre che, in conformità al parere n. 7/2012 reso dalla Commissione per gli Interpelli ex art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008, “ …il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori disporrà delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare – attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate – di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. n. 81/2008”.
 
La metodologia per la valutazione, descritta nel paragrafo 3.1 del documento (“Contenuti del documento di valutazione dei rischi”), in particolare:
- “individua gli elementi costitutivi minimi del d.v.r. (sezioni da 1 a 5);
- indica, per ciascuna sezione, gli elementi da descrivere e/o i contenuti della documentazione da produrre”.
E nel paragrafo 3.2 “Modello di Documento di Valutazione dei rischi” viene proposta, a titolo puramente esemplificativo e non vincolante, “una traccia per la stesura del documento che si compone di modelli degli elaborati previsti all’interno di ciascuna sezione (scheda anagrafica azienda, dati identificativi, organigramma, funzionigramma, descrizione dell’attività, valutazione dei rischi e programma delle misure di prevenzione e protezione da attuare)”.
Mentre nel paragrafo 3.3 “Elenco dei rischi normati, riferimenti normativi e liste di controllo” si elencano i “rischi normati potenzialmente presenti nei luoghi di lavoro con i relativi riferimenti legislativi” e si rinvia alle specifiche liste di controllo allegate utilizzabili per l’individuazione dei rischi e per la determinazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare.
 
Diamo alcune indicazioni relative ai contenuti del documento di valutazione dei rischi (paragrafo 3.1):
- descrizione azienda: anagrafica azienda e dati identificativi delle figure della prevenzione; organigramma e funzionigramma della sicurezza     (la sezione riassume con uno schema grafico, le funzioni aziendali per la sicurezza sul lavoro, con evidenza delle relative dipendenze gerarchiche); descrizione dell’attività, dell’ambiente di lavoro e del ciclo produttivo;
- identificazione dei pericoli: descrizione delle fasi di lavoro con le relative risorse umane strumentali ed i materiali e sostanze e prodotti utilizzati;
- valutazione dei rischi: valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; Misure di prevenzione e protezione attuate;
- programma interventi: programma delle misure di prevenzione e protezione da attuare (la sezione indica le azioni che il datore di lavoro intende attuare per assicurare e mantenere nel tempo i livelli di prevenzione in azienda in riferimento ai rischi individuati);
- documenti da allegare alla VR: valutazioni tecniche, strumentali e altri documenti di legge (nella presente sezione vanno elencati i documenti e le certificazioni essenziali come risultanti dall’analisi di rischio effettuata sulla base delle liste di controllo utilizzate).
 
In particolare ci soffermiamo sui contenuti della sezione “ valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza”.        
Si devono riportare per ciascun ambiente-reparto e per ogni fase-attività di lavoro “i rischi per la salute e la sicurezza presenti nell’ambiente di lavoro, nelle attrezzature di lavoro e macchine utilizzate, nelle sostanze prodotte, …. Dovranno essere valutati i rischi, sia nelle normali situazioni di lavoro, sia nelle situazioni che si verificano in modo non continuativo (es. manutenzione, pulizia ecc.), oltre che in quelle anomale e di emergenza. Saranno indicati inoltre i documenti utilizzati o prodotti ( certificazioni di conformità, eventuali misure strumentali ecc.) nel processo di valutazione”.
Anche in questo caso si sottolinea che per la valutazione dei rischi possono essere utilizzate le liste di controllo allegate quale “guida per l’autoverifica dei singoli aspetti che devono essere oggetto di attenzione nella valutazione dei principali rischi” indicando che nell’utilizzare le liste di controllo devono essere presi in considerazione unicamente i punti di attenzione che corrispondono a situazioni/condizioni presenti all’interno dell’azienda. Gli esiti della valutazione dei singoli rischi devono essere riportati nel dvr (documento di valutazione dei rischi).
 
Ricordiamo, per concludere, che a seguito della legge di conversione n. 98/2013 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - la valutazione dei rischi può essere effettuata anche utilizzando il modello ministeriale previsto dal nuovo comma 6 ter dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 81/2008 per le attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali. Comma che tuttavia fa riferimento ad un decreto che deve essere ancora emanato, lasciando quindi in sospeso tale nuova possibilità.
 
Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
(...)
6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.
(...)
 
 
 
I documenti del CO.RE.CO. Veneto, relativi alle linee di indirizzo per la stesura del Documento Valutazione dei Rischi (DVR) standardizzato, pubblicati sul sito dell’ ULSS 6 di Vicenza:
 
 
- Allegato 01 - ambiente di lavoro (formato PDF, 111 kB);
 
 
- Allegato 02 bis - macchine impianti attrezzature (pubblici esercizi, commercio, uffici) (formato DOC, 142 kB);
 
 
- Allegato 04 - rumore (formato PDF, 48 kB);
 
- Allegato 05 - vibrazioni (formato PDF, 25 kB);
 
 
 
- Allegato 08 - esplosione (formato PDF, 32 kB);
 
- Allegato 09 - incendio (formato PDF, 55 kB);
 
 
 
 
- Allegato 12 - sorveglianza sanitaria (formato PDF, 28 kB);
 
 
- Allegato 14 - lavoratrici madri (formato DOC, 62 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto
 

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