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"SISTRI: in una circolare i chiarimenti del Ministero dell'Ambiente"

fonte wwww.insic.it / Ambiente

02/10/2013 -

Operatori interessati dall'avvio del SISTRI

La circolare chiarisce innanzitutto che l'obbligo di adesione al SISTRI riguarda le seguenti categorie di operatori economici:
a) "produttori iniziali di rifiuti pericolosi".
Il Ministero chiarisce che "Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi". Non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. E sono esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese
b) "enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale".
Il Ministero dell'Ambiente chiarisce che la norma si riferisce ai soli rifiuti speciali pericolosi; l'esclusione dei rifiuti urbani si desume dalla disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, del d.l. n. 101/2013, che, con riferimento ai rifiuti urbani limita l'obbligo di iscrizione per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
c) "enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi".
d) "nuovi produttori di rifiuti", cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati, per natura o composizione; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall'allegato 2 del d.m. n. 52/2011;
e) "enti o imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi".
In tale ipotesi la norma riguarda sia i rifiuti speciali che quelli urbani

Termini di avvio del SISTRI

Si evidenzia che dal 1 ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti che, nell'ambito della loro attività, detengono rifiuti pericolosi.
Alla data del 1 ottobre 2013 è previsto l'avvio dell'operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
- enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale. Si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi, nonché al trasporto di propri rifiuti in quantità superiori ai limiti stabiliti dall'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006.
- Attività transfrontaliere: con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti il Ministero ricorda che l'articolo 194, comma 3 del Codice Ambiente prevede che l'obbligo di adesione al SISTRI riguarda tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all'interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all'obbligo di iscrizione al SISTRI.
- enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti special pericolosi; in questa categoria rientrano anche i nuovi produttori, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati;
- soggetti che svolgono intermediazione e commercio, senza detenzione, dei rifiuti speciali pericolosi.
Alla data del 3 marzo 2014 è previsto l'avvio dell'operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti e iscritte all'Albo nazionale ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del Codice Ambiente;
-i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

Obblighi dei non iscritti al SISTRI

Il Ministero dell'Ambiente analizza l'articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento istitutivo del SISTRI), che disciplina le procedure relative alle categorie di soggetti non iscritti al SISTRI, e chiarisce che "le medesime procedure devono essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l'avvio dell'operatività del sistema per la propria categoria".
Pertanto, fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, adempiono ai propri obblighi e devono comunicare i propri dati, necessari per la compilazione della "Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE", al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della "Scheda SISTRI -AREA MOVIMENTAZIONE", firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della "Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE" rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni.
Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti dovrà poi stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento dell'obbligo. In caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del Trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore.
I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall'articolo 193 del Codice Ambiente.
Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l'utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo "Annotazioni" della propria registrazione cronologica.
Sanzioni SISTRI
Il Ministero chiarisce che per il primo mese successivo alla data di avvio dell'operatività del SISTRI (con riferimento alle due date) i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto così come previsto dall'articolo 12, comma 2, del d.m. 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006. Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell'operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza.
In base all'articolo 16, comma 2 del d.lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 189 del d.lgs. n. 152/2006.
Il Ministero dell'Ambiente rivela poi, che tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del d.l. n. 101/2013, ed attualmente all'esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell'operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI.
In ogni caso, l'articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, già prevede che l 'irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all'articolo 260-bis, del d.lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione.

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