Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Venerdì, 29 Marzo 2024
News

"Il giudice può scegliere fra le tesi dei consulenti di ufficio e di parte"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

04/11/2013 -
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 43080 del 18 ottobre 2013 - Ric. P.F.A. 
 
Commento a cura di G. Porreca
 
Viene confermato dalla Corte di Cassazione in questa sentenza un principio indirizzato al giudice in base al quale lo stesso è libero di scegliere e di condividere le tesi avanzate in merito alla dinamica di un infortunio sul lavoro dai consulenti di ufficio e da quelli di parte nonché le violazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro dagli stessi individuate nell’accadimento dell’evento infortunistico. Il giudice, infatti, ha sostenuto la suprema Corte, in virtù del principio del libero convincimento e nel caso di una inesistenza di prove legali ha la possibilità di scegliere fra le varie tesi avanzate dai consulenti stessi quella che ritiene la più condivisibile purché lo stesso dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere confutando in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti.

Il caso e l’iter giudiziario.
 
L’amministratore unico di una società è stato tratto a giudizio dal Tribunale per rispondere del delitto di cui agli artt. 40 cpv e 590, 3° comma cod. pen., perché per colpa non aveva impedito che un lavoratore dipendente della società stessa, intento ad effettuare lavori di carpenteria metallica pesante, si procurasse lesioni gravi consistite in "frattura bi malleolare tibia tarsica sx" comportanti un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni. Il Tribunale aveva ritenuto colpevole il ricorrente del reato ascritto in quanto, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di altre risultanze probatorie, era risultato che il lavoratore infortunato, intento al lavoro di assemblaggio di una scala di ferro, aveva sganciato dal carroponte una ringhiera in ferro appoggiandola su di un cavalletto e successivamente, nell’assemblare la scala metallica, la ringhiera si era rovesciata cadendogli addosso e cagionandogli le lesioni sopra descritte.
 
All’imputato erano state contestate dal Tribunale le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 35, 1° comma, del D. Lgs. n. 626/94 perché non aveva messo a disposizione del lavoratore dipendente attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, quali cavalletti stabili a terra muniti di asole atte ad evitare lo scioglimento laterale, della disposizione di cui all’art. 4, 2° comma dello stesso D. Lgs. perché non aveva effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con riferimento alla natura del lavoro da svolgere, alle scelte delle attrezzature di lavoro e della sistemazione dei luoghi di lavoro, nonché della disposizione di cui all’art. 22 dello stesso D. Lgs. perché non aveva assicurato che il lavoratore ricevesse un’adeguata e sufficiente formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
 
La Corte di Appello successivamente ha solo parzialmente riformata la sentenza emessa dal Tribunale sostituendo la pena detentiva con la pena pecuniaria ai sensi degli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981.
 
Il ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte.
 
L’amministratore della società ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello adducendo come principale motivazione la violazione di legge in particolare dell’art. 192 c.p.p. essendosi la Corte di merito limitata a far proprie le dichiarazioni del tecnico della prevenzione presso la ASL il quale non aveva condivisa la tesi prospettata dalla difesa di un azionamento involontario della pulsantiera ed omettendo altresì di spiegare le ragioni per cui aveva ritenuto non condivisibile la ricostruzione dettagliatamente descritta nella relazione del consulente di parte.
 
Il ricorrente ha sostenuto che la Corte distrettuale, nel fare proprie le dichiarazioni del tecnico della prevenzione, è incorsa nel travisamento del fatto laddove è stato sostenuto che non era possibile sorreggere una ringhiera di tre quintali con un attrezzo, cioè il carroponte, che serviva esclusivamente per il trasporto del materiale. In realtà, ha fatto rilevare l’imputato, il lavoratore infortunato aveva dichiarato il contrario e cioè di avere trasportato con il carroponte la prima parete della scala sul fianco del primo cavalletto e di averla fermata con i morsetti e di avere eseguito quindi poi la stessa operazione per la seconda parete che ha portata, sempre usando il carroponte, a fianco del secondo cavalletto.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione.
 
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi esposti dal ricorrente per cui ha rigettato il ricorso. La stessa ha fatto rilevare che la Corte di Appello, facendo propria la motivazione del Giudice di primo grado, aveva ritenuto che i profili di colpa, soprattutto quelli specifici, erano rimasti provati, oltre che dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, soprattutto da quelle rese dal tecnico della prevenzione presso l’ASL il quale, in sede del sopralluogo effettuato dopo l’incidente ma anche a seguito dall’esame della documentazione fornita dalla ditta di cui era titolare l’imputato, aveva potuto evidenziare le carenze delle misure di prevenzione degli infortuni con riferimento sia alla mancata predisposizione di idonee attrezzature necessarie per lo svolgimento del lavoro cui era stato adibito il lavoratore che alla mancata formazione dei dipendenti in tema di sicurezza in relazione allo specifico lavoro da svolgere. In particolare, ha sostenuto altresì la Sez. IV, i giudici di merito proprio in ragione delle specifiche competenze tecniche del tecnico di prevenzione da ritenersi in sostanza un consulente, avevano ritenuto condivisibile la ricostruzione dell’infortunio da questi operata, disattendendo quella rappresentata dal consulente di parte.
 
A tal riguardo” ha precisato la suprema Corte, “ la giurisprudenza costante di questa corte ammette, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove la possibilità del giudice di scegliere fra varie tesi, prospettare da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti” per cui “ ove simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale”.
 
Secondo la Sez. IV la Corte territoriale, rifacendosi alle argomentazioni svolte dal tecnico di prevenzione, esperto in materia di sicurezza sul lavoro, aveva specificamente disatteso, contrariamente a quanto eccepito in ricorso, la diversa ricostruzione dell’infortunio sostenuta dal perito di parte evidenziando che essa si basava su di un presupposto non solo indimostrato, ma anzi smentito recisamente proprio dalla persona offesa, e che cioè vi fosse stato un azionamento involontario da parte dello stesso della pulsantiera del carroponte nel momento di fissaggio della parete della scala da montare al cavalletto, nonostante la presenza di un sistema di ancoraggio con morsetti in acciaio idonei ad impedire, in partenza, di per sé ogni possibile ribaltamento o scivolamento della ringhiera. La Sez. IV ha messo altresì in evidenza che tale circostanza era stata esclusa dal tecnico della ASL che aveva, invece, affermato che, se si fosse adottato un diverso sistema di aggancio, con la predisposizione di un sistema ad "U" saldato sul cavalletto in modo tale da evitare lo sbandamento e lo scivolamento con il bloccaggio a pressione, non si sarebbe verificato l’infortunio. Lo  stesso consulente tecnico di parte della difesa aveva fatto osservare che il rischio di movimentazione del carroponte in maniera accidentale era scongiurato in partenza in ragione del fatto che il carroponte era fornito di un sistema di sicurezza per cui, nel momento in cui fosse stata azionata accidentalmente la pulsantiera, il carroponte non si sarebbe mosso.
 
 
 

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1114 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino