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"Contributo costruzione si calcola al rilascio della concessione"

fonte www.edilportale.com / Edilizia

05/11/2013 - La quantificazione del contributo di costruzione va fatta al momento in cui è rilasciata la concessione, secondo le tabelle parametriche regionali al momento vigenti. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 5045/2013.

Nel caso esaminato dal CdS, un’impresa aveva stipulato col Comune una convenzione per la lottizzazione di alcuni terreni. L’impresa si era impegnata a realizzare e cedere gratuitamente le opere di urbanizzazione primaria per scomputare la quota di urbanizzazione primaria del contributo di concessione.
 
Per l’urbanizzazione secondaria era stato deciso che gli oneri dovevano essere commisurati al volume degli edifici per cui era stata chiesta la concessione. Successivamente, però, la ditta si era impegnata, con una convenzione, a realizzare direttamente, a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria, una serie di opere e interventi il cui valore era stato calcolato sul computo metrico redatto dall’ufficio tecnico del comune in base alle tariffe vigenti.
 
Dopo la realizzazione e il collaudo delle opere, secondo il Comune era ancora dovuto un contributo residuo. L’impresa aveva quindi pagato la prima rata, ma aveva poi fatto ricorso al Tar, vedendo respingere la propria richiesta.
 
Con l’appello al Consiglio di Stato è stato stabilito che l’impegno assunto con la convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria non influisce sul fatto che gli oneri di urbanizzazione secondaria siano determinati secondo le tabelle parametriche vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire.
 
Secondo l’appellante, lo scomputo degli oneri era stato eseguito correttamente, ma il Comune aveva usato dati disomogenei per effettuare il calcolo perché per lo scomputo erano state usate le tabelle parametriche vigenti nel 1989, mentre il valore delle opere era stato stimato nel 1981, cioè quando era stata rilasciata la concessione edilizia.
 
Il Consiglio di Stato ha confermato la tesi portata avanti dall’appellante, prescrivendo di rifare i calcoli basandosi sui prezziari dello stesso anno.

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