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"Sistri: Quadro sinottico aspetti normativi"
fonte www.lavoripubblici.it / Ambiente
14/11/2013 - Il
Ministero dell’Ambiente ha pubblicato sul sito internet www.sistri.it un
quadro sinottico
finalizzato a chiarire alcuni aspetti operativi per l’applicazione del
sistema di tracciabilità dei rifiuti, alla luce delle novità normative
introdotte in materia dall’art. 11 del decreto-legge n. 101/2013, così
come modificato dalla legge di conversione n. 125/2013.
Il quadro sinottico riporta 25 pareri del Ministero in riferimento ad altrettante richieste avanzate da Confindustria, da Fise, da Assoelettrica, da Fai_Sistri, dalle Associazioni Gestori Rifuiti, da Ansep-Unitam e da sSelex.
In particolare, viene ribadito che “ Durante il periodo di moratoria del regime sanzionatorio del SISTRI, la copia della scheda SISTRI non sostituisce il formulario. Per i produttori iniziali sono mantenuti al momento gli adempimenti cartacei; dal 3 marzo 2014, sono richiesti gli adempimenti SISTRI (ma questi ultimi non sono sanzionati fino al 31 luglio 2014)”.
L’art. 11 del decreto-legge n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013, dispone per i primi dieci mesi di operatività del Sistri un doppio regime degli adempimenti e delle relative sanzioni come è possibile rilevare nella Circolare n. 1 del Ministero dell’Ambiente 31 ottobre 2013.
Con riferimento, poi, alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “ enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi. Pertanto, per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi da parte degli enti o imprese che li hanno prodotti, l’obbligo di adesione al SISTRI deve intendersi stabilito con decorrenza dal 3 marzo 2014.
Il quadro sinottico riporta 25 pareri del Ministero in riferimento ad altrettante richieste avanzate da Confindustria, da Fise, da Assoelettrica, da Fai_Sistri, dalle Associazioni Gestori Rifuiti, da Ansep-Unitam e da sSelex.
In particolare, viene ribadito che “ Durante il periodo di moratoria del regime sanzionatorio del SISTRI, la copia della scheda SISTRI non sostituisce il formulario. Per i produttori iniziali sono mantenuti al momento gli adempimenti cartacei; dal 3 marzo 2014, sono richiesti gli adempimenti SISTRI (ma questi ultimi non sono sanzionati fino al 31 luglio 2014)”.
L’art. 11 del decreto-legge n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013, dispone per i primi dieci mesi di operatività del Sistri un doppio regime degli adempimenti e delle relative sanzioni come è possibile rilevare nella Circolare n. 1 del Ministero dell’Ambiente 31 ottobre 2013.
Con riferimento, poi, alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “ enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi. Pertanto, per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi da parte degli enti o imprese che li hanno prodotti, l’obbligo di adesione al SISTRI deve intendersi stabilito con decorrenza dal 3 marzo 2014.
A cura di
Gabriele Bivona
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