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"La registrazione dell’orario degli autotrasportatori"

fonte www.quotidianosicurezza.it / Sicurezza sul lavoro

19/11/2013 -

L’art. 8 del Dlgs n. 234/2007 ( Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti), racchiude una serie di procedure e obblighi formali a carico del datore di lavoro connessi al rapporto di lavoro con gli autisti. Fra gli adempimenti, l’obbligo: 

  1. di informare il lavoratore su tutte le disposizioni che lo riguardano (DLgs n. 234/2007, regolamenti europei);
  2. di consegnare al lavoratore: a) copia del regolamento interno aziendale, b) eventuale contratto collettivo stipulato;
  3. di conservare, per almeno due anni, il registro dell’orario dei lavoratori*.

Il registro va conservato nella sede aziendale e va vidimato presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

Insieme al registro vanno redatti e conservati i fogli di registrazione previsti dal Regolamento CEE 3821/1985, “relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada **. I cronotachigrafi necessari per calcolare il rispetto dei tempi di guida e riposo, indicano e registrano la velocità, le distanze ed i tempi di lavoro. L’utilizzo dei cronotachigrafi si basa sulle disposizioni del Regolamento CE n. 561/2006.

Il lavoratore deve essere in grado di esibire i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli dei quindici giorni precedenti.

* La sua istituzione è prevista dal comma 2 dell’art. 8 del DLgs 243/2007.
** Ecco il testo dell’art. 14 del regolamento europeo:
“1. Il datore di lavoro rilascia ai conducenti un numero sufficiente di fogli di registrazione, in relazione al carattere individuale di tali fogli, alla durata del servizio ed alla necessità di sostituire eventualmente i fogli sciupati o ritirati da un agente incaricato del controllo. Il datore di lavoro consegna ai conducenti soltanto fogli di un modello omologati, atti ad essere utilizzati nell’apparecchio montato a bordo del veicolo.
2. L’impresa conserva i fogli di registrazione in modo sistematico per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. I fogli sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo”.


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