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"Pannelli fotovoltaici: Circolare dell’Agenzia delle Entrate su Profili catastali ed aspetti fiscali "

fonte www.lavoripubblici.it / Normativa

20/12/2013 - L’ Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 36/E del 19 dicembre, fa il punto sugli impianti per la produzione di energia fotovoltaica, focalizzandosi, in particolare, sulle conseguenze che derivano in materia catastale e tributaria a seconda della qualificazione degli stessi come beni mobili o immobili.
In via preliminare, per quanto riguarda i profili catastali, la circolare evidenzia come, ai fini del censimento in catasto, non assume rilievo esclusivo la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici, né la circostanza che possano essere posizionate in altro luogo mantenendo inalterata la loro originale funzionalità e senza antieconomici interventi di adattamento (circolare n. 4/T del 2006).
Dal punto di vista fiscale, invece, il requisito dell’amovibilità ai fini della qualificazione degli impianti fotovoltaici come beni mobili è essenziale (circolari n. 46/E del 2007 e n. 38/E del 2008). Tale diversa impostazione ha pertanto reso opportuno un intervento per dirimere le incertezze degli operatori.

Gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici rientrano nella categoria “D/1 – opifici”. Nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e, quindi, di “opificio” (Risoluzione n. 3/T del 2008).
Non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
  • la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a tre chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso
  • la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato a immobili già censiti al catasto edilizio urbano
  • per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri cubi.


La circolare in argomento, composta da 10 paragrafi e da un allegato, contiene i seguenti paragrafi:

  • Prassi pregresse concernenti la qualificazione mobiliare o immobiliare degli impianti Fotovoltaici
  • Profili catastali relativi agli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici
  • Profili fiscali relativi agli impianti fotovoltaici
  • Impianti fotovoltaici realizzati su beni di terzi disciplina ai fini delle Imposte Dirette e IVA
  • Impianti fotovoltaici acquistati in leasing
  • Disciplina dello scorporo del valore del terreno ai fini dell’ammortamento
  • Applicazione della disciplina delle società non operative
  • Diritto di superficie su terreni destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici
  • Locazione di terreni destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici
  • Trattamento fiscale V Conto Energia


L’Allegato tecnico contiene, poi, relativamente agli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici, alcuni esempi di rappresentazione in mappa ed in particolare la rappresentazione planimetrica delle installazioni fotovoltaiche realizzate sulla copertura dei fabbricati e particolari casi particolari di intestazione di immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici.

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