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"Aumentate le sanzioni per violazioni in materia di lavoro irregolare e di orario di lavoro"

fonte www.porreca.it / Normativa

07/01/2014 -
Con il Decreto Legge n. 145 del 23/12/2013 (cosiddetto "destinazione Italia") pubblicato sulla G.U. n. 300 del 23/12/2013 ed entrato in vigore il 24.12.2013 sono state aumentate del 30% le sanzioni aggiuntive per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dei lavori di cui all'art. 14, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 (impiego lavoratori irregolari oltre il 20% nonché gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro) ed aumentate fino al al 1000%, cioè decuplicate, le sanzioni in caso di altre violazioni in materia di lavoro irregolare o di orario di lavoro. Il Decreto Legge dovrà ora essere convertito in legge entro 60 giorni e potrà subire in fase di conversione eventuali modifiche.
    
Quanto sopra indicato è riportato nell’art. 14 del Decreto legge contenente le “Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare” secondo il quale:

  “1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al  fenomeno  del lavoro sommerso ed irregolare  e  di  tutela  della  salute  e  della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  sono   introdotte   le   seguenti disposizioni:

    a) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo  3 del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.   12,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c),  del  decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  è  aumentato  del  30%.  Per  la violazione prevista  dal  citato  articolo  3  del  decreto-legge  22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23 aprile 2002, n. 73, non è ammessa alla procedura di diffida  di  cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

    b) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3  e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66, con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono decuplicate;

    c) i maggiori introiti derivanti dall'incremento  delle  sanzioni di cui alle lettere a) e b) sono destinati al finanziamento di misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggior efficacia della vigilanza in  materia  di  lavoro  e  legislazione  sociale  ad iniziative  di  contrasto  al  lavoro  sommerso  e  irregolare  e  di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei  luoghi di lavoro  effettuate  da  parte  delle  Direzioni  territoriali  del lavoro, nonché alle spese di  missione  del  personale  ispettivo  e quelle derivanti dall'adozione delle misure di cui alla lettera f). A tal fine le predette risorse sono versate  all'entrata  del  bilancio dello Stato per essere  riassegnate  sugli  appositi  capitoli  dello stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

    d) ferme restando le competenze  della  Commissione  centrale  di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo  3  del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare  la migliore e più razionale impiego del personale ispettivo degli  Enti Pubblici che  gestiscono  forme  di  assicurazioni  obbligatorie,  la programmazione delle verifiche ispettive, sia  livello  centrale  che territoriale,   da   parte   dei   predetti   Enti   è    sottoposta all'approvazione delle rispettive strutture centrali  e  territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    e)  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   è autorizzato ad  implementare  la  dotazione  organica  del  personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità  di  cui  duecento nel profilo di ispettore del  lavoro  di  area  III  e  cinquanta  di ispettore  tecnico  di  area  III  da  destinare  nelle  regioni  del centro-nord ed a  procedere  in  modo  progressivo  alle  conseguenti assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma  2.  Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali  comunica  annualmente al Dipartimento della Funzione  Pubblica  ed  al  Dipartimento  della Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unità assunte  e  la relativa spesa;

    f) con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione  del  presente decreto,   sono    individuate    forme    di    implementazione    e razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo  proprio  in  un'ottica  di economicità complessiva finalizzata all'ottimizzazione del  servizio reso da parte del personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali.

  2. Ai maggiori oneri  derivanti  dalla  disposizione  di  cui  alla lettera e) si provvede  mediante  riduzione  del  Fondo  sociale  per l'occupazione e la  formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni  per  l'anno  2015  e  10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016”.

     Leggi il testo del D.L. sulla G.U. del 23/12/2013

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