Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Giovedì, 28 Marzo 2024
News

"No alla demolizione di parti abusive se si mette a rischio tutto l’edificio"

fonte www.edilportale.com / Edilizia

10/01/2014 - La demolizione di una parte di fabbricato, realizzata in modo illegittimo, non può essere effettuata se compromette la parte di edificio in regola con la normativa edilizia dopo un condono.

È arrivato a questa conclusione il Consiglio di Stato, che con la sentenza 5368/2013 si è pronunciato sul un ricorso contro l’ordinanza di demolizione emessa da un Comune della Calabria.
 
Il Comune aveva ordinato la demolizione del piano interrato e del secondo piano di un edificio, composto da tre piani fuori terra, realizzato in difformità dalla concessione edilizia.
 
I proprietari dell’immobile avevano impugnato l’ordinanza di fronte al Tar, sostenendo di aver ottenuto la concessione edilizia in variante grazie ad un parere positivo della Commissione edilizia e un condono con cui doveva ritenersi superata l’istanza di demolizione, ma il ricorso era stato respinto.
 
In seconda istanza, il Consiglio di Stato ha affermato che, per ottenere la concessione edilizia in variante, la comunicazione della Commissione edilizia doveva essere seguita da un provvedimento conclusivo, che invece non c’era stato. D’altra parte, il fabbricato non poteva essere considerato interamente condonato perché i proprietari avevano presentato due distinte istanze, ma solo una era stata accolta.
 
A detta del Consiglio di stato, l’unico elemento da tenere in considerazione nella decisione sulla demolizione è l’impatto sulle porzioni di fabbricato sanate grazie al condono. In base a questi motivi, il CdS non ha dato il via libera alla demolizione, ma ha ordinato il pagamento di sanzioni alternative.

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 950 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino