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"Il committente non deve rispettare il termine di 8 giorni per contestare l’adeguatezza dell’opera svolta da un architetto/progettista"

fonte a cura di Nicola Pignatelli, avvocato in Barletta / Edilizia

30/01/2014 -

In una controversia civile con un soggetto che aveva dato incarico professionale ad un architetto, quest’ultimo - per fronteggiare il diniego del pagamento di spettanze, oppostogli dal committente - ha sostenuto che questi era ormai decaduto dalla possibilità di denunziare i “vizi” dell’attività (di progettazione e direzione dei lavori) svolta dal professionista.


In sostanza, l’architetto ha chiesto il pagamento di quanto spettantegli, sostenendo che il committente aveva provveduto a contestargli l’inadeguatezza della sua opera professionale ben oltre il termine di 8 giorni dalla presa d’atto (o scoperta) di tale “inadeguatezza”.


Nel giudizio di primo grado, l’architetto si vedeva rigettare le proprie argomentazioni difensive, accolte, invece, in secondo grado, dalla Corte di Appello.


Il committente ha proposto, quindi, il ricorso in Cassazione, sostenendo che il termine di 8 giorni entro i quali effettuare la denuncia dei vizi, non può applicarsi anche alle prestazioni intellettuali, per le quali, invece, la “contestazione” può avvenire anche in un periodo di tempo maggiore.


La Corte di Cassazione, con una sentenza del dicembre 2013, ha dato ragione al committente, affermando testualmente che “Le disposizioni dell’art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi dell’opera, sono inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l’uno e l’altro compito, attesa l’eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l’art. 2226 cod. civ., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall’art. 2230 c.c.”.


[a cura di Nicola Pignatelli, avvocato in Barletta - avvocatonicolapignatelli@gmail.com]

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