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"I quesiti sul decreto 81: l’obbligo di registrare i mancati incidenti"

fonte www.puntosicuro.it / Responsabilità sociale

19/02/2014 -
La domanda
In merito ai  mancati infortuni, quali sono gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 81/2008? Non essendo certificati e/o non avendo ancora adottato un Sistema di Certificazioni, in che modo può essere evidenziata da parte di un tecnico ASL l’assenza di segnalazioni di “ mancati infortuni”?

La risposta
In merito all’ obbligo di registrare e valutare gli incidenti, near-miss e comportamenti pericolosi nel D.Lgs. n., 81/2008, si segnala che l' art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008 all'articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione - prevede che:
 
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio,
(...)
 
e l' Accordo del 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento  e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo  37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti  n. 221/CSR) - prevede quanto segue:
 
6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/08, in  riferimento  a  quanto previsto all'articolo 37,  comma  7,  del  D.  Lgs.  n.  81/08  e  in relazione  agli  obblighi  previsti   all'articolo   18   sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata  in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi:
(...)
MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
(...)
-  la considerazione degli  infortuni  mancati (...)
 
Dunque con tutta evidenza i fattori di rischio da valutare emergono dalla considerazione dei mancati infortuni. E, inoltre, come si fa a insegnare ai dirigenti anche a considerare i mancati infortuni se l’azienda non li registra e gestisce?
 
Inoltre occorre considerare anche gli “ Indirizzi per la redazione del documento di valutazione del rischio” della Regione Lombardia - Documento approvato dal Comitato Tecnico Scientifico del Progetto Obiettivo Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro nella riunione del 16 luglio 2004; Coordinatori: Susanna Cantoni (Regione Lombardia Direzione Generale Sanità – U.O. Prevenzione - Spsal ASL Città di Milano), Gianni Saretto (Associazione Lombardia Medicina Lavoro ALML – Spsal ASL Pavia) - contengono un ALLEGATO I Linee Guida Regionali cit. [Tratto dalle Linee Guida Cee per effettuare la valutazione dei rischi – Direzione Generale V – III Sezione] recante “ Esempi di situazioni e di attività lavorative che richiedono una valutazione dei rischi”. Al punto 8 indicano:
 
8. INTERAZIONE DEL POSTO DI LAVORO E DEI FATTORI UMANI
a) Dipendenza del sistema di sicurezza dalla necessità di ricevere ed elaborare con cura le informazioni.
b) Dipendenza dalle conoscenze e dalle capacità del personale.
c) Dipendenza dalle norme di comportamento.
d) Dipendenza da una soddisfacente comunicazione e da istruzioni corrette per far fronte a condizioni mutevoli.
e) Conseguenze di deviazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza.
 
La lettera e) prevede dunque l'obbligo di considerare gli incidenti, che sono quasi sempre  “conseguenza” di “ deviazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure”.
 
Inoltre le  nuove procedure standardizzate per la valutazione di tutti i rischi durante il lavoro di cui al Decreto interministeriale del 30 novembre 2012, in vigore dal 4 febbraio 2013, obbligano (chi le applica) ad individuare i possibili incidenti, e dunque a maggior ragione rendono evidente l'obbligo anche metodologico di registrare gli incidenti realmente accaduti al fine di poterne evitare la reiterazione.
 
Se poi qualcuno dice che non vi sono stati incidenti la cosa non è credibile in presenza di infortuni, ma neppure in assenza di infortuni posto che la sproporzione tra incidenti e infortuni è talmente grande che praticamente non esiste attività lavorativa priva di incidenti, solo che assai spesso non si registrano, o non si vuole organizzare la loro registrazione.
 
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano
 

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