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"Le verifiche periodiche degli apparecchi a pressione"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature

10/03/2014 - Nei giorni scorsi PuntoSicuro si è soffermato sulle informazioni che le aziende sanitarie locali offrono sui loro siti in merito alle  verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
 
In particolare abbiamo presentato la documentazione, la normativa ed alcuni chiarimenti in merito alle  verifiche degli ascensori e degli  impianti di sollevamento, tratte da quanto presente sul sito dell’ Azienda Sanitaria Locale di Milano.
 
Rimaniamo ancora una volta sul sito di questa ASL e ci soffermiamo invece sulla  sicurezza degli apparecchi a pressione.

La pagina web dedicata a questo tema indica in particolare che “la S.S. Verifiche Apparecchi a Pressione effettua le verifiche periodiche di apparecchi/insiemi a pressione (generatori di vapore, recipienti di vapore, recipienti di gas etc…) in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08, del D.M. 329/04, del Regio Decreto 12.5.1927 n.824 e s.m.i. e verifica gli impianti termici ad acqua calda con temperatura di esercizio non superiore a quella di ebollizione alla pressione atmosferica, secondo quanto disposto nel D.M. 1.12.1975”.
 
Sul sito sono presenti indirizzi utili, informazioni relative al tariffario con riferimento anche al Decreto Dirigenziale del 23 novembre 2012 relativo alle “Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro”.
 
Viene poi affrontato anche il problema della titolarità delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro successive alla prima, con riferimento alle modifiche al Decreto 81 dovute alla legge n. 98/2013 di conversione del D. L. n. 69/2013.
Riportiamo a questo proposito l’attuale comma 11 e 12 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/2008:
 
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
 
Torniamo al problema specifico della sicurezza degli apparecchi a pressione, riportando alcune risposte alle “domande poste frequentemente”, la Frequently Asked Questions (FAQ):
- “la verifica di primo impianto ovvero della messa in servizio è da richiedere alla S.S. Sicurezza Apparecchi a Pressione? No, è di competenza dell’I.N.A.I.L. ex Dip. I.S.P.E.S.L. territorialmente competente;
- la prima delle verifiche periodiche è di competenza della S.S. Sicurezza Apparecchi a Pressione? No, è di competenza dell’I.N.A.I.L. ex Dip. I.S.P.E.S.L. territorialmente competente;
- quali attrezzature a pressione/insiemi possono essere verificate dai soggetti abilitati? Nel rispetto delle modalità previste nel D.M. 11 aprile 2011, di norma quelle comprese nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008;
- i Soggetti Abilitati possono effettuare la verifica di primo impianto ovvero della messa in servizio? No, con riferimento all’Art.4 del D.M.329/04 le competenze rimangono in capo all’ I.N.A.I.L.;
- i Soggetti Abilitati possono effettuare verifiche periodiche su centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, come per esempio quelle che si trovano nei condomini? No, per tali impianti non si applicano le disposizioni del D.M. 11/04/2011 ma continua ad applicarsi il D.M. 01/12/1975;
- i Soggetti Abilitati possono effettuare verifiche periodiche su GPL non asserviti a processi produttivi, per esempio quelli ad uso domestico? No, per tali impianti non si applicano le disposizioni del D.M. 11/04/2011 ma continuano ad applicarsi il D.M. 01/12/2004, n° 329, D.M. 29/02/1988, D.M. 23/09/2004, D.M. 17/01/2005, nei casi previsti nei diversi ambiti di applicazione come previsto dalla Circolare 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro”.
 
Concludiamo elencando la modulistica presente sul sito dell’ASL Milano:
- Richiesta verifica periodica apparecchi a pressione;
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per duplicato libretto apparecchi a pressione;
- Richiesta duplicato libretto apparecchi a pressione;
- Denuncia inattività apparecchi a pressione;
- Libretto tirocinio.
 
 
 
 
 
RTM

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