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"Regione Toscana: regole e modelli per la manutenzione sulle coperture"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro

25/03/2014 - Con la Deliberazione 10 marzo 2014, n. 178, “Approvazione delle disposizioni di attuazione di cui all’art. 5 comma 4 del D.P.R.G.T. 18 dicembre 2013 n. 75R in materia di misure preventive e protettive per l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”, la Regione Toscana ha deliberato di approvare “ gli allegati 1 ETC_Lett.a, 2_ETC_Lett.b, 3 ETC_Lett.c, 4 ETC_Lett.f e 5 ETC_Lett.h contenenti gli schemi di riferimento per redigere i contenuti tecnici di cui all’art. 5, comma 4 del regolamento 75/R, relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”.
Tali allegati comprendono diversi modelli e schemi tecnici relativi all’ elaborato tecnico della copertura (relazione tecnica illustrativa, programma di manutenzione, dichiarazione di conformità, ...) indicato all’articolo 5 del del D.P.R.G.T. 18 dicembre 2013 n. 75R.
 
Ricordiamo che il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75/R del 18 dicembre 2013 recante il nuovo “ Regolamento di attuazione dell'articolo 82, comma 15, della Legge regionale 3 gennaio 2005, n° 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005”, abroga il precedente Decreto del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2005, n. 62 allo scopo di “evitare dubbi interpretativi in ordine alla perdurante vigenza di disposizioni del regolamento”.
 
Il nuovo regolamento della Regione Toscana si è reso necessario – come indicato nel preambolo del decreto stesso – “a seguito di alcune importanti novità normative intervenute negli ultimi anni a livello statale, con particolare riferimento al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)”.
Inoltre l’ambito di applicazione del regolamento necessitava di una “definizione più chiara, con particolare riferimento sia agli interventi effettuabili sia alle soluzioni progettuali ammissibili”. E occorreva anche una ridefinizione dei “compiti che i vari soggetti sono tenuti a svolgere per quanto riguarda la predisposizione dell’elaborato tecnico della copertura”.
 
Il regolamento definisce (art. 1) “le istruzioni tecniche per i progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di nuove costruzioni e di edifici esistenti, prevedendo l’applicazione di idonee misure preventive e protettive atte a consentire, nei successivi interventi, impiantistici o di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”. E si applica (art. 2 - Ambito di applicazione) “nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento edilizio ed impiantistico che interessi coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti ai sensi dell’articolo 1”.
 
Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) i pergolati e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 80, comma 2, lettera b) della l.r. 1/2005;
c) le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall’alto da un’altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante;
d) gli interventi impiantistici diversi da quelli definiti all’articolo 3 (definizioni), comma 1, lettera d) del decreto.
 
Tra le novità introdotte dal nuovo regolamento è bene citare:
- la precisazione che anche gli interventi di natura impiantistica posti in copertura (ad esempio gli impianti fotovoltaici) necessitano di idonee misure di prevenzione per la successiva manutenzione;
- la non obbligatorietà di dotazioni fisse per le coperture di altezza inferiore ai 4 metri e la possibilità di ricorrere a percorsi di accesso non fissi.
 
Riportiamo, a questo proposito, i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 2:
- “le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri, non necessitano di misure preventive e protettive fisse o permanenti. In tali casi dovrà comunque essere redatto l’elaborato tecnico della copertura di cui all’articolo 5 indicante le misure sostitutive a quelle fisse o permanenti, da adottarsi per le successive manutenzioni della copertura. L’eventuale successiva installazione di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia comporta l’adozione di misure preventive e protettive fisse o permanenti”;
- “in relazione ai lavori da effettuare le misure progettate ed installate ai sensi del presente regolamento devono essere adottate ed utilizzate nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 111 e 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)”;
- “le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema anticaduta, nella misura strettamente necessaria a garantire l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza, non sono considerate nelle verifiche di conformità urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile o l’altezza massima delle costruzioni”.
 
Riportiamo alcune indicazioni tratte dalla Sezione II del decreto regionale toscano, relativa alle misure preventive e protettive.  
 
Con riferimento ai casi di cui all’articolo 2 (Ambito di applicazione), sono progettate e realizzate misure preventive e protettive al fine di “poter eseguire successivi interventi impiantistici o di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza. Tali misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza:
a) il percorso di accesso alla copertura;
b) l’accesso alla copertura;
 
In particolare:
- “i percorsi devono essere di tipo fisso o permanente e gli accessi devono essere di tipo fisso;
- il transito e l’esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione sulle coperture devono essere garantiti attraverso elementi protettivi di tipo fisso o permanente;
- nei casi di interventi su coperture esistenti, nei quali non sia possibile adottare misure di tipo fisso o permanente a causa di caratteristiche strutturali insufficienti a garantire l’ancoraggio dei sistemi anticaduta, o per contrasto con prescrizioni regolamentari o con norme di tutela riguardanti l’immobile interessato dall’intervento, nella relazione tecnica di cui all’articolo 5, comma 4, lettera b), devono essere specificate le motivazioni per le quali tali misure risultano non realizzabili. Devono altresì essere indicate le idonee misure di tipo provvisorio previste in sostituzione, tali comunque da garantire l’esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione della copertura in condizioni di sicurezza;
- fermo restando l’obbligo di prevenire il rischio di caduta con le modalità di cui al presente regolamento, eventuali parti della copertura non calpestabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio devono essere comunque raggiungibili, protette ed adeguatamente segnalate;
- negli interventi impiantistici comportanti l’installazione sulle coperture calpestabili di pannelli solari devono essere reperiti appositi spazi di dimensioni sufficienti a consentire l’installazione e l’uso di un sistema anticaduta garantendo la manutenzione in sicurezza della copertura e delle sue dotazioni. Tale disposizione non si applica nei casi di adozione di dispositivi di protezione collettiva permanenti;
- l’obbligo di utilizzo di sistemi anticaduta deve essere evidenziato con idonea cartellonistica nella zona di accesso alla copertura”.
 
Concludiamo riportando, con riferimento alla Deliberazione 10 marzo 2014, n. 178, alcune indicazioni relative all’ elaborato tecnico della copertura tratte dall’articolo 5 del nuovo regolamento:
 
- “l’elaborato tecnico della copertura è redatto in fase di progettazione. A tale adempimento provvede, nei casi di cui all’articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per la progettazione avente gli obblighi di cui all’articolo 91 del d.lgs. 81/2008. Nei casi in cui tale figura non sia prevista, provvede il progettista dell’intervento”;
- l’elaborato tecnico della copertura è aggiornato e completato (ai sensi del comma 4, lettere c), d), e), f), g), ed h) dell’articolo 5) entro la fine dei lavori. “A tali adempimenti provvede il coordinatore per l’esecuzione dei lavori avente gli obblighi di cui dell’articolo 92 del d.lgs. 81/2008 oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il direttore dei lavori”;
- per i lavori affidati dai soggetti di cui all’articolo 2 del d.lgs. 163/2006 l’elaborato tecnico della copertura fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del d.lgs. 163/2006”.
  
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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