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"Coordinatore della progettazione, ecco quando è richiesto"

fonte www.edilportale.com / Edilizia

03/04/2014 - Coordinatore per la progettazione, documenti da presentare al committente e collaborazione dei medici competenti. L’Ance, Associazione nazionale costruttori edili, ha risposto ad una serie di dubbi degli addetti ai lavori sulla normativa in materia di sicurezza.

Coordinatore della progettazione
Rispondendo ad un quesito presentato dall’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere, l’Ance ha chiarito che la designazione del coordinatore per la progettazione (obbligatoria quando nel cantiere sono presenti più imprese esecutrici anche non contemporaneamente) non è necessaria quando l’opera non necessita di permesso di costruire e l’importo dei lavori è inferiore a 100 mila euro. In questi casi, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
 
Quando, invece, i lavori sono soggetti al permesso di costruire, il committente è sempre tenuto, ove sia prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l’entità dell’opera.
 
Il coordinatore per l’esecuzione deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.
 
DUVRI e altri documenti da fornire al committente
Per la valutazione dell’idoneità tecnico professionale è sufficiente che l’impresa o il lavoratore autonomo presenti al committente il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000.
 
L’Ance ha spiegato che il committente non può chiedere una copia del DUVRI, ma solo i documenti e le informazioni necessarie per la sua elaborazione. Il DUVRI, infatti, deve essere allegato al contratto d’opera o di appalto e questo onere ricade sul committente.
 
L’associazione degli edili ha inoltre chiarito che in caso di forniture di materiali e attrezzature il d.lgs 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza, prevede la cooperazione tra i datori di lavoro, compresi i subappaltatori, e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione, con reciproca informazione, per eliminare i rischi da interferenza tra i lavori delle diverse imprese.
 
Ruolo del medico nella valutazione dei rischi
Per collaborare alla valutazione dei rischi, il medico competente è tenuto non solo a ricevere le informazioni dal datore di lavoro, ma anche ad acquisirle di sua iniziativa, ad esempio visitando gli ambienti di lavoro. Se il medico è nominato dopo la redazione della valutazione dei rischi, subentrando ad un altro medico, deve provvedere ad una rivisitazione della valutazione.
 
L’Ance ha infine spiegato che il datore di lavoro deve richiedere la collaborazione del medico da subito, cioè a partire dalla scelta dei metodi da adottare per la valutazione dei vari rischi.

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