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"Quesito: formazione per addetti ai carrelli commissionatori "

fonte www.pmi.it / Formazione ed informazione

06/05/2014 - Sulla Rivista Ambiente & Sicurezza sul lavoro è stato presentato un interessante approfondimento sulla formazione degli addetti ai carrelli commissionatori alla luce dell'Accordo Stato Regioni di febbraio 2012.

Partendo da un quesito sull'obbligatorietà della formazione anche agli utilizzatori di transpallet elettrici senza operatore a bordo, facciamo chiarezza sulle attrezzature citate e sugli obblighi formativi ad essi collegati.

Il quesito

La domanda posta riguarda quale formazione sia necessaria, in riferimento all' Accordo Stato Regioni di febbraio 2012, per un addetto che conduce un carrello commissionatore e che quindi svolge lavori in altezza.
Si chiede se la formazione per l'uso dei carrelli elevatori/muletti debba essere estesa anche agli utilizzatori di transpallet elettrici senza operatore a bordo.
In base al quesitante, in base all' Accordo Stato Regioni, la formazione risulterebbe obbligatoria solo per le attrezzature con operatore a bordo.



Formazione addetti carrelli senza conducente e commissionatori
A cura di Lucio Fattori
Ingegnere civile, RSPP e consulente
(estratto dalla Rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro 1/2014)
Sulla Rivista Ambiente & Sicurezza sul lavoro è stato presentato un interessante approfondimento sulla formazione degli addetti ai carrelli commissionatori alla luce dell’Accordo Stato Regioni di febbraio 2012. Partendo da un quesito sull’obbligatorietà della formazione anche agli utilizzatori di transpallet elettrici senza operatore a bordo, facciamo chiarezza sulle attrezzature citate e sugli obblighi formativi ad essi collegati.
Il quesito
Vorrei sapere qual è la formazione necessaria, in riferimento all’ Accordo Stato Regioni di febbraio 2012, per un addetto che conduce un carrello commissionatore e che quindi svolge lavori in altezza.
Un’azienda che si occupa della manutenzione degli apparecchi di sollevamento presso un mio cliente, ha informato il preposto delle attività che la formazione per l’uso dei carrelli elevatori/muletti debba essere estesa anche agli utilizzatori di transpallet elettrici senza operatore a bordo. Secondo quanto desumo dall’ Accordo Stato Regioni, la formazione mi risulta obbligatoria solo per le attrezzature con operatore a bordo.
I due quesiti, pur avendo argomento differente, possono essere assimilati perché fanno riferimento a due attrezzature che sembra si possano ricondurre alla definizione di carrello elevatore per cui l’ Accordo CSR del 22/02/2012 ha stabilito rigide modalità di svolgimento della formazione.
Partendo dalla definizione dell’attrezzatura oggetto della domanda, e confrontandola con quella contenuta nell’ Accordo, si potrà chiarire che tipo di formazione può essere necessaria per i due casi proposti.
Definizione delle attrezzature del quesito
Normalmente si definisce carrello commissionatore (in inglese “order piking forklift”) un carrello elevatore con forche adattato per permettere all'operatore a bordo di prelevare il carico a più livelli e di avere un piano di appoggio (pallets) livellabile in altezza. Questi carrelli hanno altezza
operativa e portata variabile, e possono arrivare ad altezze anche superiori ai 10 mt.
La definizione di transpallet include un carrello elevatore non impilatore con guidatore a piedi o a bordo munito di forche atte al sollevamento da terra e al trasporto di pallet. Il transpallet non è quindi costruito per sollevare e impilare merci, ma solo per movimentarle. Il sollevamento da terra, nell’ordine di qualche centimetro, è solamente funzionale alla movimentazione del carico. Al transpallet può essere installato un motore elettrico che ne migliora l’efficienza, alleggerendo l’attività fisica dell’operatore in quanto il meccanismo di sollevamento e di traslazione è comandato per mezzo di un motore elettrico e non manualmente.
Simile al transpallet ma con la possibilità di accatastare e impilare carichi, è invece il carrello impilatore. Questa attrezzatura trova impiego nei magazzini, nei supermercati e in altri lavori in cui gli spazi di manovra sono limitati ma comunque c’è necessità di movimentare materiale pallettizzato ad una altezza superiore a quella di terra.
Le attrezzature hanno caratteristiche differenti, ma si può identificare l’aspetto comune legato alla movimentazione meccanica dei carichi. Tra l’altro la movimentazione delle merci pallettizzate può essere causa d’infortunio non solo per l’operatore ma anche per altri che si trovassero ad operare nelle vicinanze.
Il carrello commissionatore inoltre porta il lavoratore a un’altezza che può essere anche rilevante, introducendo il rischio legato ai lavori in altezza.
Il fatto che questi mezzi siano mossi da un motore elettrico fa anche individuare i rischi connessi alla presenza della batteria, sia nelle fasi di ricarica che in quelle operative (sversamento liquidi, rabbocchi, ecc.).
Obblighi formativi per le attrezzature del quesito
In questa rubrica si è già affrontato il tema della formazione per gli operatori di attrezzature non soggette all’ Accordo (vedi “Ambiente & Sicurezza sul lavoro, ottobre 2013). Si ricorda brevemente che l’Art. 71 del D.Lgs. 81/08 prevede che le attrezzature che per il loro impiego richiedono conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici siano impiegate esclusivamente da personale dovutamente informato, formato ed addestrato.
L’Art. 73 obbliga quindi il datore di lavoro affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza e relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature e alle situazioni anormali prevedibili. Sempre ai sensi dello stesso articolo la formazione, l’informazione e l’addestramento sull’uso di queste attrezzature devono essere adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Soltanto nel comma 5, sempre dell’Art. 73, si fa riferimento ad un elenco definito di attrezzature a cui deve corrispondere una precisa e determinata formazione. Per le altre, che comunque rientrano tra quelle ritenute “pericolose” definite dall’Art. 71, non ci sono indicazioni precise sulle modalità di svolgimento di questa formazione.
L’ Accordo CSR del 22/02/2012 nell’Allegato A contiene l’elenco delle “attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori” così come previsto dall’Art. 73 comma 5. Sono elencate:
1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili
2. Gru a torre
3. Gru mobile
4. Gru per autocarro
5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
6. Trattori agricoli o forestali
7. Macchine movimento terra
8. Pompa per calcestruzzo
Il gruppo di nostro interesse, a cui sembra appartengano le attrezzature del quesito, è il quinto che include i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. Si deve però chiarire cosa si intenda con il termine “conducente a bordo”, visto che anche nei carrelli commissionatori l’operatore si trova a bordo e si muove con il mezzo e nei transpallet elettrici e nei carrelli impilatori può essere presente una ribaltina per il sostegno dell’operatore durante il movimento.
Le sotto-definizioni dell’ Accordo, riportate a chiarimento della dicitura prima indicata e a specifica del tipo di formazione da effettuare, sono:
1. Carrelli semoventi a braccio telescopico: … [omissis]
2. Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile.
3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi: attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile.
La Circolare MLPS n. 21.2013 al punto 4 ha chiarito che l’elenco riportato nell’All. A dell’ Accordo è esaustivo e non esemplificativo, pertanto l’elenco delle attrezzature non può essere esteso per
analogia, ma resta quello definito nell’ Accordo.
Possiamo pertanto escludere dall’obbligo formativo il transpallet, anche se elettrico e anche se il conducente si trova a bordo del mezzo sul una ribaltina, perché l’attrezzatura non nasce per impilare i carichi, non li solleva se non, come si è visto, per quei pochi centimetri necessari alla movimentazione.
Possiamo anche escludere dagli obblighi dell’ Accordo i mezzi in cui l’operatore si trovi a bordo del carrello, ma non a “bordo su sedile”. Sulla definizione generale di “carrello con conducente a bordo” contenuta nell’Allegato A prevale certamente la definizione specifica dell’ Accordo sopra indicata, e che riporta la dicitura specifica “a bordo su sedile”.
Pertanto i carrelli commissionatori, in cui normalmente l’operatore si trova in piedi nella cabina di comando, e i carrelli impilatori, in cui l’operatore può trovarsi in piedi su una ribaltina, non rientrano nella definizione dell’ Accordo prima citato. Non rientrando nelle definizioni dell’ Accordo, non sono soggetti alla formazione particolare indicata dall’ Accordo stesso.
Resta comunque da soddisfare la richiesta di formazione, informazione e addestramento contenuta nell’Art. 73 c. 4, in merito all’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ma senza specifici vincoli sui contenuti e sulla durata dei corsi.
Bisogna evidenziare però che alcuni aspetti relativi all’uso in sicurezza del carrello commissionatore e del carrello impilatore possono essere ritenuti sovrapponibili a quelli di un normale carrello semovente con conducente a bordo (baricentro del carico, targa di portata, ricarica e rischi nell’uso delle batterie, ecc…).
Inoltre per il carrello commissionatore il datore di lavoro valuterà anche la presenza del rischio dovuto al lavoro in altezza. Tra gli “Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota” descritti nell’Art. 111 è contenuta, tra gli altri, anche la formazione dei lavoratori in relazione a tale rischio specifico.
Infine si ricorda che la formazione dei lavoratori debba essere sempre e comunque valutabile come “sufficiente ed adeguata”, e inoltre debba essere organizzata con la collaborazione dell’RSPP e dell’RLS.
A margine dell’aspetto legato alla formazione, si tratta brevemente quello legato all’accertamento sull’uso di sostanze psicotrope e stupefacenti per queste attrezzature. Questa materia è disciplinata spesso da norme di carattere regionale, ma è importante avere chiara la tipologia di attrezzatura in uso in azienda per capire se si è soggetti all’obbligo o meno.
Ad esempio, in Regione Lombardia, il documento “Ulteriori chiarimenti in materia di accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro, in applicazione degli orientamenti forniti con Circolare regionale del 22 gennaio 2009 (Prot. H1.2009.0002333)” riporta:
05) GLI ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI RIENTRANO NELLE CATEGORIE DA SOTTOPORRE A SCREENING?
Sì, in quanto guidano macchine di movimentazione merci. Si applica in questo caso il principio di effettività, con il quale si escludono dagli accertamenti i lavoratori che, benché formati, non utilizzano carrelli. La formulazione della norma prevede che l’idoneità alla mansione è comunque necessaria a prescindere dai tempi d’impiego nell’attività a rischio.
Devono essere considerati esclusi gli addetti alla conduzione di traspallet manuali o a motore.
Pertanto, ai fini dell’applicazione di questa norma specifica, l’utilizzo di transpallet non esporrebbe all’obbligo di screening mentre quello del carrello impilatore si. È importante verificare con il proprio Medico Competente le varie casistiche applicabili e le definizioni a cui estendere o meno tali obblighi.
Conclusioni
Come si è visto non esistono richieste specifiche da parte della normativa in relazione alla formazione per il lavoratore addetto all’utilizzo delle attrezzature oggetto del quesito.
Il datore di lavoro potrebbe ad esempio fare le seguenti valutazioni:
 se il lavoratore incaricato dell’uso del carrello commissionatore o impilatore utilizzasse anche il carrello elevatore semovente “tradizionale”, si può avviare il lavoratore al corso per l’uso del carrello elevatore semovente (corso teorico e pratico di 8+4 ore) e integrare poi la sua formazione in merito all’attrezzatura specifica e anche allo svolgimento dei lavori in quota, nel caso di impiego del carrello commissionatore.
 se invece il lavoratore utilizzasse solo il carrello commissionatore o impilatore, e al datore di lavoro potrebbe sembrare non opportuno far frequentare il corso teorico e pratico prima citato, si potrebbe progettare un evento formativo ad hoc che includa sia una parte teorica che una pratica sull’uso del carrello, e nel caso del carrello commissionatore unire una formazione specifica sui lavori in quota.
L’azienda potrebbe anche decidere di svolgere internamente la formazione in merito all’uso di questa particolare attrezzatura di lavoro, anche se può certamente apparire più cautelativo che il contenuto del corso e le modalità di organizzazione siano il più possibile vicini e coerenti con il programma per la formazione degli operatori di carrelli semoventi con conducente a bordo contenuto nell’All. VI dell’ Accordo CSR del 22/02/2012.
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