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"Rischio alcol: le procedure aziendali per prevenire infortuni"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro

26/05/2014 - Se il 10% degli infortuni sul lavoro che avvengono può essere realmente riconducibile, come riportano indagini di alcune organizzazioni internazionali,  all’ assunzione di bevande alcoliche, è evidente che necessitano precise e urgenti azioni di prevenzione.
Azioni che riguardano non solo una corretta valutazione del rischio, una puntuale informazione e formazione dei lavoratori e una idonea  sorveglianza sanitaria, ma anche la predisposizione di specifiche  procedure per fronteggiare i casi di lavoratori che hanno assunto bevande alcoliche e che presentano comportamenti inadeguati a causa di tale assunzione.

A parlarne è un documento, già presentato da PuntoSicuro nei mesi scorsi, elaborato dal CPT di Torino e dal titolo “ Indicazioni per l’applicazione delle norme in materia di alcol e problemi alcolcorrelati”. Il documento, che ha l’obiettivo di favorire una corretta stima di questo fattore di rischio e di adottare adeguate misure preventive, fa particolare riferimento alle disposizioni della Regione Piemonte correlate alla Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) del 22 ottobre 2012, n. 21-4814 in materia di assunzione di bevande alcoliche e di verifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni.
 
Riguardo alle procedure aziendali, il documento del CPT sottolinea che la presenza di lavoratori in evidente stato di ebbrezza/intossicazione acuta da alcol “rappresenta una situazione di emergenza; tale situazione deve poter essere affrontata con una procedura aziendale, semplice e chiara, che consenta di allontanare immediatamente i lavoratori dalla mansione a rischio anche nel caso in cui gli stessi si oppongano al provvedimento”.
Procedura che “dovrà essere concordata con RLS/RLST e dovrà prevedere:
- i soggetti che devono provvedere all’allontanamento del lavoratore in stato di ebbrezza o intossicato; in genere dovrebbero essere incaricati gli addetti al primo soccorso o altri soggetti (es. preposti) a conoscenza delle modalità di comportamento e comunicazione in queste situazioni;
- le modalità con cui il lavoratore deve essere immediatamente allontanato dalla mansione a rischio;
- altri provvedimenti ritenuti necessari come ad esempio la richiesta dell’intervento del pronto soccorso pubblico o le modalità per l’accompagnamento in un luogo sicuro del lavoratore”.
 
Si segnala inoltre che a scopo precauzionale “il lavoratore che presenta i sintomi di uno stato di ebbrezza o intossicazione acuta da alcol deve essere temporaneamente allontanato dalla mansione a rischio, almeno sino alla giornata successiva”. E “qualora, nell’ambito dello svolgimento delle mansioni a rischio, sussistano elementi che facciano pensare ad un possibile consumo di alcol in forma acuta, il caso deve essere segnalato al medico competente in forma scritta dal datore di lavoro o da un suo delegato, anche su segnalazione di preposti o lavoratori”.
 
Il documento riporta poi alcuni elementi, che possono consentire di individuare i casi a rischio e favorire la richiesta al medico competente di accertamento mirato, tratti da un allegato approvato con DGR del 22 ottobre 2012.
 
L’ Allegato 5 “Elementi indicativi per possibile assunzione acuta di alcol che determini una condizione di rischio nello svolgimento delle attività incluse nell’allegato 1 dell’Intesa Stato – Regioni (ragionevole dubbio)” riporta tre diverse fasce:
- Fascia A: “alito ‘alcolico’; ha portato alcolici in azienda; è stato visto bere alcolici sul lavoro od in pausa pranzo; difficoltà di equilibrio; evidente incapacità a guidare un mezzo; si addormenta sul posto di lavoro senza riuscire a restare sveglio anche se richiamato; tremori agli arti superiori;
- Fascia B: incapacità a comprendere un ordine semplice; ha difficoltà a parlare; instabilità emotiva; ha provocato incidenti-infortuni con modalità ripetute; assenteismo; almeno tre assenze dal lavoro al rientro dal week-end;
- Fascia C: ridotta capacità ad eseguire lavorazioni fini; calo del rendimento; disattenzione; ripetuti allontanamenti dalla postazione lavorativa; litigiosità con i colleghi di lavoro; frequenti ritardi all’entrata”.
In particolare l’ accertamento mirato “verrà richiesto al medico competente dal datore di lavoro, anche su segnalazione di preposti o altri lavoratori, qualora un lavoratore presenti almeno una situazione ricadente della fascia A, 2 della fascia B o 3 della fascia C”.
 
Il documento si sofferma poi sui programmi di informazione e formazione dei lavoratori e sulla sorveglianza sanitaria con particolare riferimento a:
- verifica dell’assunzione di bevande alcoliche;
- verifica di situazioni di alcol dipendenza.
E si sottolinea che il documento di valutazione dei rischi deve contenere in riferimento ai rischi connessi all’ assunzione di alcol:
- le misure di prevenzione previste;
- le procedure aziendali;
- l’elenco dei soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria.
 
Concludiamo la presentazione delle “ Indicazioni per l’applicazione delle norme in materia di alcol e problemi alcolcorrelati” con una sintesi sulle azioni da intraprendere secondo gli obblighi imposti dalle norme e con riferimento al DGR del 22 ottobre 2012 della Regione Piemonte e alle attività lavorative a rischio che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro:
- “integrazione del DVR con l’elenco dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio da sottoporre a sorveglianza sanitaria”;
- “integrazione del DVR con le azioni preventive e di promozione della salute da attuare in riferimento ai rischi connessi all’assunzione di alcol”;
- “elaborazione delle procedure aziendali per interventi semplici e chiari nei casi con problematiche alcol-correlate”;
- “invio al medico competente l’elenco dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio da sottoporre a sorveglianza sanitaria”;
- “esecuzione dell’aggiornamento della formazione degli addetti al primo soccorso in materia di problematiche alcol-correlate e/o formazione degli addetti all’applicazione delle procedure aziendali”;
- “attuazione dell’informazione e della formazione”;
- “divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche”;
- “attivazione della sorveglianza sanitaria per la verifica dell’assunzione di bevande alcoliche (e quindi il rispetto del divieto) e per la verifica di situazioni di alcol dipendenza”.
 
 
 
Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni l’igiene e l’ambiente di lavoro di Torino e provincia, “ Indicazioni per l’applicazione delle norme in materia di alcol e problemi alcolcorrelati” (formato PDF, 627 kB).
 
 
 
 
 
RTM

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