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"Formazione specifica in e-learning: come presentare i progetti?"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

24/06/2014 - L’ e-learning, un modello formativo interattivo attuato attraverso una piattaforma informatica online, ha grandi potenzialità riconosciute anche dalla normativa. Una  formazione in e-learning che rispetti tutti i possibili parametri qualitativi,  ha caratteristiche – ad esempio la possibilità di frazionare le lezioni secondo le esigenze del discente o di rivedere più volte i concetti riportati nel corso - che la rendono più facilmente fruibile e, per alcuni aspetti, più efficace di altri modelli formativi.
 
In merito a questa tipologia di formazione eravamo dunque curiosi di comprendere quale fosse l’impatto nella  Regione Lombardia della  Circolare regionale 29 luglio 2013 n. 17 recante “ Indicazioni in ordine ai criteri di realizzazione di corsi di formazione a distanza in modalità e-learning e avvio della sperimentazione in coerenza con le indicazioni delle linee applicative della conferenza stato regioni degli accordi ex art. 34 comma 2, e 37, comma 2, del d. lgs 81/08 e s.m.i.”.
Circolare che contiene specifiche indicazioni per la corretta realizzazione di corsi di formazione in  modalità e-learning, in ottemperanza all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, c.2, del D.Lgs. 81/2008, anche in merito a due ambiti formativi che l'Accordo prevede possano essere attuati solo a seguito di una specifica normativa di attuazione regionale: la formazione dei  lavoratori sui rischi specifici o la formazione “particolare aggiuntiva” dei  preposti (punti 6-8).

Ricordiamo, a questo proposito, che secondo l’ Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per la formazione generale per i lavoratori, la formazione dei dirigenti, i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 dell’Accordo e la formazione dei preposti (con riferimento ai punti da 1 a 5 del percorso formativo).
Tuttavia sono possibili anche progetti formativi sperimentali , eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e per i punti da 6 a 8 del percorso formativo dei preposti.
 
La sperimentazione regionale in Lombardia dei percorsi formativi, avviata dalla Circolare, ha una durata di 12 mesi a partire dal 5 agosto 2013 (data di pubblicazione della circolare sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia). E immaginiamo che i nostri lettori siano interessati ad avere informazioni sulla prossima scadenza, così come sui risultati e sull'eventuale futuro di questa sperimentazione.
 
Quali sono stati i criteri per la validazione? Quali sono le procedure da seguire? Sono molte le aziende che hanno presentato progetti formativi alla Regione? Ci sono state domande rifiutate? E perché?
 
Per avere risposte significative a queste domande, PuntoSicuro ha intervistato due referenti di una Asl milanese, l’ Asl Milano 2, molto attiva all’interno del Tavolo Tecnico composto anche dall’Asl Città di Milano e dall’Asl Milano 1.
 
Abbiamo posto alcune domande all’Assistente Sanitaria Raffaella Zanarelli  e al Tecnico della Prevenzione, operante nel Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, Ivano Re.
 
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
 
 
Cerchiamo di comprendere la funzione della circolare regionale e il meccanismo che è stato messo in atto per la validazione dei progetti.
 
Ivano Re: La circolare interviene sulla parte di modalità e-learning che l’Accordo Stato Regioni ha vietato in prima battuta come modalità di erogazione, demandando alle singole regioni le opportunità di validare attraverso una procedura (...) la modalità e-learning anche per quella parte che inizialmente viene considerata vietata. Per cui la Regione Lombardia attraverso la circolare ha demandato alle Asl l’opportunità di sviluppare dei criteri di valutazione dei progetti formativi che una singola azienda vuole utilizzare. Allo stato attuale è stato individuato nelle tre Asl di Milano il Tavolo Tecnico a cui è demandato questo compito e il Tavolo Tecnico ha di fatto realizzato quelli che sono i criteri per valutare i progetti formativi che vengono proposti alle Asl di competenza territoriale della sede legale dell’azienda...
 
Raffaella Zanarelli: In realtà il Tavolo Tecnico non è costituito solo dalle Asl. Nel Tavolo Tecnico ci sono anche le parti sociali che ne fanno parte. E quindi c’è anche Confindustria, Assolombarda, le varie associazioni sindacali, ...
 
Possiamo aver qualche indicazione relativa ai criteri utilizzati?
 
RZ: I criteri che il Tavolo Tecnico ha impostato rientrano in parte nella circolare stessa e in parte sono invece creati all’interno del Tavolo Tecnico stesso che si è dato una scaletta per valutare ogni singolo progetto e eventualmente per validarlo o non validarlo (...).
I criteri sono molti numerosi, noi abbiamo costituito una griglia che serve nella valutazione dei singoli progetti. (...) I criteri più importanti sono proprio estrapolati dalla stessa circolare. (...)
Per la formazione in modalità e-learning in Regione Lombardia, il Tavolo Tecnico si è dato come criterio di validazione il fatto che le attività rientrino in un rischio basso. Mentre per la formazione specifica dei lavoratori con un rischio medio o alto, non è prevista la modalità in e-learning.
 
Vediamo anche dei criteri che hanno portato alla non validazione di qualche progetto.
 
RZ: Uno dei criteri previsti che comporta un parere negativo, è relativo alla tipologia di progetti formativi cosiddetti “a catalogo”, cioè corsi erogati e a disposizione ad una pluralità di aziende senza che il soggetto formatore “personalizzi” i contenuti sulla base della realtà produttiva della singola azienda fruitrice.
Il punto 4 dell’Accordo 221/ CSR prevede infatti che i rischi trattati siano declinati secondo la loro effettiva presenza, così come i contenuti e la loro durata siano subordinati all’esito del DVR.
I corsi a catalogo non possono, per loro struttura progettuale, soddisfare questi principi, pertanto il tavolo tecnico ha deciso di non prenderli in considerazione; di conseguenza di non validarli.
 
Quali sono i tempi di risposta dopo la presentazione di un progetto?
 
RZ: (...) All’interno della nostra Asl i tempi sono rispettabilissimi per quello che è l’aspetto burocratico: 30 giorni, massimo 60 giorni. La prima istruttoria (verifica della documentazione ricevuta) può prevedere la necessità di richiedere delle integrazioni necessarie e propedeutiche al rispetto dei criteri di valutazione. Al termine dell’istruttoria, l’ASL che ha valutato il progetto formativo lo presenta all’interno del Tavolo Tecnico per la validazione finale.
 
A cosa corrisponde la scadenza del 5 agosto del 2014? E’ sufficiente che un’azienda presenti un progetto entro quella data?
 
IR: No. Si intende che al 5 agosto 2014 è tassativo – a meno che ci siano proroghe di cui non siamo ancora a conoscenza – che venga sospeso il percorso formativo. Anche noi all’inizio pensavamo alla data di presentazione del progetto all’Asl, (...) ma purtroppo non è così. Questo vale nonostante il progetto formativo sia stato presentato, ad esempio, a giugno o maggio. Arrivati al 5 agosto per chi l’ha avuta, la formazione teoricamente è valida, ma per chi supera quella data, no.
RZ: (...) Al 5 di agosto termina la formazione di quelle aziende a cui è stato dato parere favorevole. E si chiederà una reportistica a queste società che hanno erogato questo tipo di formazione. (...)
 
Voi pensate che in futuro che potrebbe essere possibile che una validazione avuta da un Tavolo Tecnico possa valere anche a livello nazionale?
 
IR: Quello che lei ha appena detto - insieme alla richiesta di capire se era possibile prorogare la data o comunque dare indicazioni sulla data del 5 agosto - è stato oggetto di richieste alla Regione. (...)
La richiesta riferita alla scadenza ci permetteva di capire cosa rispondere alle aziende quando avessero presentato la domanda, per dare una speranza che potessero erogare la formazione in quella maniera. Lo  abbiamo chiesto in più riprese alla Regione Lombardia (...).
Quello che lei dice è stato poi uno dei problemi più sentiti.
Visto che c’è un accordo Stato-Regioni che deve valere sul territorio nazionale, è un controsenso che ogni Regione dica che la formazione può essere erogata solo nel proprio territorio perché la singola Regione emette un parere. (...)
Il nostro Tavolo Tecnico è stato il primo e il più attivo, perché siamo partiti abbastanza celermente anche in virtù delle richieste che arrivavano. Per cui siamo partiti piuttosto alacremente a creare questi criteri che sono stati oggetto di revisione, ma che ormai sono consolidati. Criterio che sono stati provati sul campo e che abbiamo notato essere funzionanti.
Un’ulteriore richiesta è che stata quella di allargare tutto ciò anche alle altre Asl: ci si auspica che una pubblica amministrazione risponda in maniera uguale a qualunque azienda si presenti in un’Asl, e non che abbia criteri diversi. (...)
 
 
 


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