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"Macchine elettriche fisse, in Gazzetta la nuova Regola tecnica "

fonte www.insic.it / Normativa

01/09/2014 -

Campo di Applicazione

Le disposizioni si applicano a tutte le installazioni di macchine elettriche fisse di nuova realizzazione e a quelle esistenti nel caso di interventi di ampliamento e modifica successivi alla data di entrata in vigore del decreto 15/7/2014 limitatamente alle parti interessate dall'intervento.
Quanto alle installazioni di macchine elettriche fisse, in esercizio, esse devono essere adeguate alle disposizioni di cui al Titolo I ed al Titolo III della regola tecnica allegata, salvo quando:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto all'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell'attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell' art. 3 del DPR n. 151/2011.
Le installazioni di macchine elettriche fisse di nuova realizzazione, per le quali sia stato avviato l'iter autorizzativo in attuazione di normative nazionali o regionali o di enti locali, si applicano le disposizioni previste al Titolo I ed al Titolo III della regola tecnica
Se le installazioni ubicate nelle centrali termoelettriche in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità, devono essere adeguate alle prescrizioni del Titolo I ed al Titolo III della regola tecnica, mentre le azioni di macchine elettriche fisse non collegate alla rete elettrica e non in esercizio dovranno rispettare le indicazioni fornite dal Titolo IV e Titolo V della regola tecnica.

Tempistica di adeguamento

L'articolo 6 regola la tempistica dell'applicazione della regola tecnica per le installazioni di macchine elettriche, indicando l'adeguamento ai nuovi requisiti di sicurezza antincendio
a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del DPR n.151/2011, per i seguenti punti della regola tecnica:
Titolo I, Capo II, punti 7, 8, 9;
Titolo I, Capo II punto 10, limitatamente alla installazioni di tipo BE e CE e punto 11;
Titolo III, punto 3;
Titolo III, Capo I, punto 1;
Titolo III, Capo V, punto 2;
b) entro quattro anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i seguenti punti:
Titolo III, Capo I, punto 2;
Titolo III, Capo II, punto 1, punto 3, limitatamente al primo capoverso, punto 4, limitatamente ai sistemi di ventilazione naturale, punto 5;
Titolo III, Capo III, punto 2, punto 3, limitatamente ai sistemi di ventilazione naturale, punto 4;
Titolo III, Capo IV, punto 2, punto 3, punto 4, limitatamente ai sistemi di ventilazione naturale, punto 5;
c) entro sei anni dal termine previsto alla precedente lettera a) per i restanti punti dei Titoli I e III della regola tecnica allegata al presente decreto;
d) per gli accessi e le comunicazioni del locale di installazione delle macchine elettriche fisse esistenti, di cui al presente comma, nei casi in cui è richiesto il filtro a prova di fumo, è consentita la separazione con elementi e serramenti con caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60/90. Resta ferma la realizzazione del previsto filtro a prova di fumo entro i termini previsti alla lettera c).

Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 e, comunque, alla scadenza dei rispettivi termini previsti dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi DPR n.151/2011.

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