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"Decreto capannoni: non solo un obbligo burocratico"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

15/10/2014 -
All’interno del decreto legislativo 81/08, unico testo in materia di igiene e sicurezza del lavoro, uno degli articoli più spesso “rivisitati” dal Legislatore è certamente il 67, quello che prevede che, in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori, oltre ad essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore debbano essere notificati all’organo di vigilanza competente per territorio. Tale obbligo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
 
Si tratta del “discendente” del vecchio articolo 48 inserito nel DPR 303 del 1956 "Norme generali per l'igiene del lavoro".
Tale obbligo è spesso interpretato come l’ennesima incombenza burocratica che, oltre a produrre carta, allunga i tempi di apertura della nuova attività o dell’ampliamento che sia.
A parere di chi scrive, invece, la prescrizione dell’articolo 67 va interpretata come una formidabile occasione per interpellare preventivamente l’organo di vigilanza territorialmente competente circa le caratteristiche dei locali e degli impianti che si utilizzeranno nelle lavorazioni in fase di attivazione.

Parrebbe sia questo anche l’orientamento del Legislatore che utilizza nella riscrittura dell’articolo termini meno perentori e formali: il termine “notifica” resta solo nella rubrica essendo sostituito nel corpo dell’articolo dal termine “comunica”.
 
Sarà compito dell’ organo di vigilanza, all’esame della pratica, evidenziare (sempre preventivamente) eventuali criticità o non conformità o ancora segnalare o proporre soluzioni migliorative sul piano prevenzionistico o di protezione. Nell’ottica di una fattiva collaborazione tra cittadino e pubblica amministrazione, è certamente preferibile un impianto normativo così strutturato che non quello, da alcune parti suggerito, di abrogare qualsiasi vincolo normativo all’apertura di nuove attività, rimandando a successivi controlli la verifica del rispetto degli adempimenti, con conseguenze tanto immaginabili quanto inevitabili nel caso di constatazione di inosservanze di legge.
 
Caso mai, al fine di evitare eventuali allungamenti dei tempi di risposta, sarebbe stato utile evitare di abrogare quanto previsto dalle precedenti versioni dell’articolo e cioè il cd tacito assenso dopo 30 giorni dall’avvenuta notifica.
 
In ogni caso, nell’ultima versione dell’articolo emanata con la Legge 98/2013, il Legislatore si prende l’impegno di individuare e approvare un modello uniforme, ispirato a criteri di semplicità e comprensibilità, da utilizzarsi ai fini dell’assolvimento degli obblighi di notifica.
 
L’impegno viene mantenuto con il Decreto 18 aprile 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Tale modello è reperibile sul sito internet del Ministero del lavoro all’interno della sezione ”Sicurezza nel Lavoro”: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro
 
Il modello unico nazionale per la notifica allegato al suddetto decreto indica le informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza, indicando che da tale notifica sono esclusi i cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del Decreto 81/08 per i quali gli obblighi di notifica preliminare sono disciplinati dall’articolo 99.
 
Modello notifiche 1
 
Con riferimento alle sole aree interessate all’intervento edilizio, va poi compilato uno schema riportato sotto il titolo “Lavorazioni aziendali e mansioni” che, in merito al ciclo lavorativo, ricomprende le seguenti indicazioni:
 
Modello notifiche 2
 
P. Gatti (ASL AL)
 
 

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