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"Ristrutturazioni, Scia o permesso di costruire?"

fonte www.edilportale.com / Edilizia

16/10/2014 - La ristrutturazione deve consistere in interventi compatibili e complementari con il manufatto su cui sono realizzati. Se abbinata ad ampliamenti e al cambio di destinazione d’uso, è necessario il rilascio del permesso di costruire perché si deve considerare che il mutamento investe tutta la zona e comporta una variante urbanistica. Allo stesso tempo bisogna valutare la compatibilità degli interventi con le norme urbanistiche perché il rilascio in deroga è possibile solo in alcuni casi.

Per questi motivi, il Consiglio di Stato, con la sentenza 5031/2014, ha spiegato i casi in cui le ristrutturazioni non possono essere realizzate con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e che il permesso di costruire in deroga può essere rilasciato solo per gli edifici di interesse pubblico.
 
Nel caso preso in esame dal CdS, una società di costruzione aveva presentato la Scia per l’ampliamento con cambio di destinazione d’uso di una serra, che doveva essere trasformata in edificio residenziale. Secondo la società, l’intervento era ammissibile ai sensi del Decreto Sviluppo ( DL 70/2011).
 
Ricordiamo infatti che, in vista della scadenza delle prime leggi regionali sul Piano Casa, il decreto chiedeva alle Regioni di approvare norme per incentivare e semplificare le demolizioni e ricostruzioni, i cambi di destinazione d’uso e la delocalizzazione degli edifici per obiettivi di rigenerazione urbana. Ma non solo, perché il Decreto Sviluppo ammetteva il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici anche per i cambi di destinazione d’uso, a condizione che si trattasse di destinazioni tra loro compatibili e complementari.
 
Il Consiglio di Stato ha invece affermato che la ristrutturazione deve consistere in un intervento compatibile e complementare rispetto alla costruzione esistente e che la trasformazione di una serra in appartamenti non rientra invece in questa categoria.
 
Il CdS ha inoltre affermato che, in mancanza di una disciplina regionale che recepisca il DL 70/2011, deve essere applicato l’articolo 14 del Testo unico dell’edilizia ( Dpr 380/2001), in base al quale il permesso di costruire in deroga alle disposizioni urbanistiche può essere rilasciato solo per i cambi di destinazione d’uso degli edifici di interesse pubblico.
 
Ricordiamo inoltre che il Decreto Sblocca Italia ( DL 133/2014), che sta affrontando l’iter per la conversione in legge, ammette il permesso di costruire in deroga per gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica a condizione che una delibera del Consiglio comunale ne attesti l’interesse pubblico.

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