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"Interpello: cosa si deve intendere per RSPP interno?"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

10/11/2014 - Un nuovo interpello interviene sul tema del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, dopo altri interpelli passati che hanno dato chiarimenti su vari aspetti. Ad esempio sulla possibilità di utilizzare un unico servizio di prevenzione e protezione (SPP) in aziende con più unità produttive ( Interpello n. 1/2012) o sul budget del SPP interno all’azienda ( Interpello n. 22/2014) o, ancora, sulla formazione degli RSPP e ASPP ( Interpello n. 18/2013).
 
Tuttavia il recente interpello n. 24/2014 del 4 novembre 2014 in risposta ad un quesito della Confcommercio affronta un aspetto particolarmente delicato, l’interpretazione dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e la definizione di cosa si debba intendere per RSPP interno.
 
Ricordiamo infatti che proprio sul tema degli RSPP interni e esterni il nostro paese è stato sottoposto in passato dalla Commissione Europea ad una procedura d’infrazione; la procedura richiamava il nostro Paese ad un più corretto recepimento delle direttive europee circa l’ordine di preferenza nella scelta fra servizio interno ed esterno.
Procedura risolta poi attraverso le novità introdotte dal Decreto del Fare-Legge n. 98/2013 e le modifiche all’art. 31 del D.Lgs. 81/2008: ora il datore di lavoro (art. 31, comma 1) deve organizzare il SPP “ prioritariamente ” all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva.

Inoltre anche sul comma 6 dell’articolo 31 - relativo agli ambiti in cui l’istituzione del SPP interno all’azienda è comunque obbligatoria - sono sorti in questi anni alcuni dubbi interpretativi, ad esempio su cosa si dovesse intendere precisamente per “ azienda industriale”.
 
Veniamo dunque all’istanza di interpello inviata da Confcommercio per conoscere il parere della Commissione Interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, sulla corretta interpretazione dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008.
 
In particolare viene chiesto “ [...] se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all'interno dell'azienda - nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 - il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge”.
 
Per rispondere alla domanda la Commissione ricorda che con la modifica introdotta dal Decreto Legge n. 69/2013 - convertito in Legge n. 98/2013 – si “pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di organizzare il SPP prioritariamente all'interno”.
 
Appare dunque evidente che il legislatore “abbia voluto sottrarre al datore di lavoro la facoltà di optare liberamente fra servizi esterni ed interni favorendo la scelta di quest'ultimo”. A norma poi del comma 4 dell’articolo 31 si indica che ‘ il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unita produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32”.
 
Inoltre la Commissione ricorda quanto previsto dal legislatore nel disciplinare l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione con riferimento all'articolo 31, comma 6. E indica che tale previsione è “ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all'interno dell'azienda”.
 
Riportiamo integralmente il comma 6 e il comma 7 dell’articolo 31:
 
Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione
(...)
6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
(...)
 
Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
La Commissione “ritiene che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando - a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 - egli sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell'azienda. Pertanto, sarà cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere”.
 
Infatti – continua l’interpello – il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, proprio in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, “deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell'azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell'organizzazione aziendale può possedere”.
 
Come intendere dunque in tale quadro normativo il termine “interno”?
 
Il termine "interno" – secondo la Commissione - non può intendersi equivalente alla definizione di "dipendente", ma “ deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività”.
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 

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