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"Bonifiche amianto: i riferimenti nella Legge di Stabilità 2015 "

fonte www.pmi.it / Amianto

13/01/2015 - Nella Legge di Stabilità 2015- L.23 dicembre 2014, in vigore dal 1 gennaio 2015 (per i cui contenuti si rimanda al dossier Camere) si riporta all'interno della lettera "i" commi 50 e 51, inseriti al Senato, uno stanziamento complessivo di 135 milioni di euro nel triennio 2015-2017 (45 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017) al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN) contaminati dall'amianto.

Una quota dello stanziamento, pari a 25 milioni annui, è destinata ai comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli. Il comma 51 demanda ad un decreto del Ministero dell'ambiente, da emanare entro il 15 febbraio 2015, l'individuazione delle citate risorse da trasferire a ciascun beneficiario.
Si riportano di seguito alcuni estratti del dossier che fa luce sulle misure previste ai lavoratori esposti all'amianto.

Previdenza per esposti ad amianto
Inoltre per i lavoratori esposti all'amianto, il comma 112 dispone che per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche di coloro che siano attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015 e senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto (salvo il caso di dolo da parte del soggetto interessato, accertato giudizialmente con sentenza definitiva) dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'INAIL per il conseguimento dei benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente per gli stessi lavoratori.
In particolare, si dispone che per le suddette finalità non vengano considerati i provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'INAIL (salvo dolo provato dell'interessato) per il conseguimento dei benefici previsti dall'art. 13, c. 8, della L. n. 257/1992 secondo cui, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni l'intero periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali è moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Gli oneri derivanti dal comma in oggetto sono valutati nella misura di 124,2 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2024 (6 milioni di euro per il 2015, 16,5 per il 2016, 21,1 per il 2017 e il 2018, 20,1 per il 2019, 16 per il 2020, 10,7 per il 2021, 6,2 per il 2022, 3,5 per il 2023 e 3 per il 2024).
Il comma 115 individua la data del 31 gennaio 2015 come termine ultimo per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l'esposizione all'amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall'azienda per cessazione dell'attività lavorativa, che avevano presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 (data dell'entrata in vigore del D.L. n. 269/2003), a condizione che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità maggiori dei limiti di legge. In sostanza, la disposizione è volta a consentire a tali soggetti di accedere ai benefici secondo il più vantaggioso regime previsto fino al 2 ottobre 2003 (ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della L. n. 257/1992).

Estensioni benefici alle vittime dell'amianto
I commi 116 e 117, inseriti al Senato, estendono la platea di lavoratori esposti all'amianto ai quali sono riconosciuti specifici benefici previdenziali ed assistenziali: si estendono (in via sperimentale per il triennio 2015-2017) le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell'amianto (nel limite delle risorse disponibili nel Fondo stesso) ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o, per esposizione familiare, ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale (comma 89-bis).
Inoltre, in deroga alla normativa previdenziale vigente, si prevede l'applicazione della maggiorazione contributiva (di cui all'articolo 13, comma 2, della L. 257/1992), ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (solamente nel corso del 2015 e senza la corresponsione di ratei arretrati), anche per gli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese (esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale), a condizione che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata (accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della L. 257/1992) (comma 89-ter).
La copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni i è posta a valere sul Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto per un importo di 4,2 milioni di euro per il 2015 e di 5 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 (si veda l'articolo 3, comma 66-bis).

Riferimenti normativi:
LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
(GU Serie Generale n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2015

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