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"La collocazione aziendale del Medico Competente in relazione al SPP"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

22/01/2015 - Con la risposta a interpello n. 28/2014, la Commissione per gli Interpelli si è pronunciata sulla corretta applicazione dell’art. 39 comma 4 del D.Lgs. 81/08 [1] e di conseguenza su alcuni temi particolarmente importanti per il medico competente, quali quello dell’autonomia che a questi deve essere garantita dal datore di lavoro e, correlato al tema dell’autonomia, quello della collocazione organizzativa del medico competente all’interno di un’azienda.   
 
In particolare, l’interpellante si domandava se l’art.39 fosse rispettato in quelle “situazioni organizzative di Aziende Sanitarie Locali, ma anche presso alcune grandi aziende private”, in cui “il datore di lavoro subordina gerarchicamente, funzionalmente e organizzativamente il medico competente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.
 
Come noto, la Commissione per gli Interpelli ha chiarito che “nel caso in cui organizzativamente vi sia coincidenza tra ruolo di direttore di UOC [Unità Operativa Complessa, n.d.r.] o di analoga struttura con lo svolgimento da parte dello stesso direttore anche delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la subordinazione gerarchica di un medico incardinato nella stessa UOC o struttura, incaricato di svolgere le funzioni di medico competente, può riguardare i soli aspetti che esulano da tale incarico, stante la condizione di piena autonomia organizzativa e funzionale che deve essere garantita dal datore di lavoro al medico competente per lo svolgimento delle proprie funzioni.” 
 
La questione affrontata da questo Interpello è di particolare rilevanza, alla luce della frequenza con cui nella pratica capita di imbattersi in situazioni in cui il medico competente è inserito all’interno del Servizio di Prevenzione, e dunque merita qualche approfondimento.
 
E’ stato osservato a tale proposito che “in alcuni casi può ricorrere la richiesta di posizionare nell'organigramma di aziende private e/o di aziende pubbliche, in particolare strutture sanitarie complesse (ad esempio aziende sanitarie locali o aziende ospedaliere) il medico specialista che svolge le funzioni e ha assunto il ruolo di “medico competente” ai sensi della normativa vigente all’interno del servizio di prevenzione e protezione (addirittura anche nella qualità di addetto al servizio di prevenzione e protezione).
In tal modo si viene a determinare, nei fatti, una condizione di subordinazione – talora anche gerarchica – tra i ruoli di “medico competente”, professionista diretto consulente del datore di lavoro, e “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, soggetto che collabora e risponde al datore di lavoro, utilizzato dal datore di lavoro e che dirige il servizio di prevenzione e protezione.
Tale condizione è palesemente illegittima, alla luce degli obblighi specifici (penalmente sanzionati nel caso di inadempienza) attribuiti dalla legge al medico competente e, altresì, dei compiti specifici di cui invece il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è titolare. E’ opportuno sottolineare che una simile visione, riduttiva e confusa, finisce comunque per ledere l’autonomia e la professionalità di un medico titolare di formazione specialistica, qualificata e specifica, fondamentale ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e ha la conseguenza di ostacolarne la stessa attività.”
Dunque, concludono gli Autori, “in termini operativi, al fine di facilitarne l’accessibilità e le attività consultive, il medico competente, soprattutto quando titolare di un rapporto di dipendenza con il datore di lavoro che lo ha nominato, deve essere inquadrato nell’ambito dell’organigramma aziendale all’interno di una struttura operativa autonoma […].” ( Ruolo professionale e autonomia del medico competente in un sistema integrato di gestione della sicurezza”, di AA.VV., in GdL MeLC SIMLII.)
 
Personalmente, come di recente sottolineato, “con riferimento alla collocazione funzionale del medico competente dipendente di ASL o di Ospedali Pubblici, riteniamo che, data la natura “consulenziale” del ruolo di medico competente, la collocazione ottimale - e rispettosa delle norme - di tale soggetto sia in staff al datore di lavoro, al pari degli altri “uffici” di staff, quali ad esempio il Servizio di Prevenzione e Protezione.
E’ chiara infatti la volontà del legislatore di distinguere il Servizio di Prevenzione e Protezione, la cui organizzazione è definita dall’art. 31 e i cui compiti sono quelli dell’articolo 33 del testo unico, dal medico competente, la cui organizzazione, pur in mancanza di una specifica norma, è comunque definita per alcuni aspetti dagli articoli 39 e 25, e i cui compiti e  - in questo caso anche - obblighi sono elencati da quest’ultima disposizione (in comb. disp. art. 41).” Pertanto “per queste ragioni riteniamo non colga lo spirito e la lettera della norma l’ipotesi della collocazione del medico competente all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione, Servizio che è composto dall’RSPP e da eventuali ASPP. Ciò vale anche nel caso in cui sia il medico competente stesso responsabile di detto Servizio. 
 
Una visione lucida del rapporto tra Servizio di Prevenzione e Protezione e Medico Competente ci viene consegnata dalla giurisprudenza e in particolare dalla Cassazione Penale, che ha avuto modo di rilevare che “la peculiare figura istituzionale del sistema prevenzionistico costituita dal servizio di prevenzione e protezione, insieme al medico competente, svolge un peculiare ruolo di collaborazione con il datore di lavoro”, precisando al contempo che il SPP “coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze, in breve, un lavoro in equipe”. (Cass. Pen., Sez. IV, sent. 21 dicembre 2012 n. 49821, richiamata da R. Guariniello in Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza , Ipsoa, Ed. Quinta, 2013, P.378.)
 
Un’adeguata collocazione del medico competente all’interno della struttura organizzativa aziendale, dunque, è certamente un elemento atto a contribuire alla salvaguardia dell’autonomia del medico stesso (autonomia che in ogni caso deve essere garantita dal datore di lavoro), per non dire addirittura una pre-condizione - accanto alle altre - affinché si realizzi tale garanzia voluta dal legislatore del testo unico all’articolo 39.
E non va dimenticato, parlando di autonomia, che tale vincolo è “un obbligo giuridico, e non soltanto una raccomandazione, per il datore di lavoro il quale deve mettere il medico competente  in condizione di poter adempiere a tutti i suoi compiti; l’inciso “garantendone l’autonomia” sembra porre a carico del datore di lavoro l’onere di astenersi da qualsiasi attività che possa toccare in qualche modo l’indipendenza del medico.” (B. Deidda, G. Ital. Med. Lav. Erg. 2010, 32:4, Suppl, 316-319, pp.317-318).
 
Anna Guardavilla
 

 


[1] Art. 39 c. 4 D.Lgs.81/08: “Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.”

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