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"Emilia Romagna: l’obbligo di installazione di linee vita in edilizia"

fonte www.puntosicuro.it / Edilizia

02/02/2015 - In una  news in breve PuntoSicuro ha segnalato, nei giorni scorsi, una scadenza relativa all’ obbligo dell’installazione di dispositivi permanenti di ancoraggio sulle coperture, di  linee vita, in Emilia Romagna.
 
Infatti dal  31 gennaio 2015 decorre il termine – un termine inizialmente previsto al 15 luglio 2014 e successivamente prorogato dalla Legge Finanziaria regionale n. 17/2014  - a partire dal quale trovano applicazione i requisiti obbligatori previsti dalla  Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 149 del 17 dicembre 2013 concernente “ Atto Indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 2000 n. 20”.

L'Atto di indirizzo introduce infatti l'obbligo di installazione di dispositivi permanenti di ancoraggio sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio degli edifici con la finalità di ridurre ulteriormente i rischi di infortunio in relazione alla potenziale caduta dall'alto nei lavori in quota in occasione di attività di cantiere per accesso, transito, esecuzione di lavori futuri.
 
Le linee di indirizzo - approvate dall’Assemblea Legislativa della regione Emilia-Romagna nella seduta n. 161 e con deliberazione del 17 dicembre 2013 - fissano dunque le indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare in fase di progettazione e realizzazione di interventi sulle coperture di edifici, pubblici e privati, in modo da garantire che i successivi interventi di manutenzione ordinaria delle coperture o le azioni comportanti l’accesso, il passaggio o lo stazionamento sui tetti avvengano in sicurezza. 
 
Tale atto di indirizzo e coordinamento – nato dalla necessità di programmare azioni per affrontare l’elevata incidenza degli infortuni nell’ambito dei cantieri edili e dal rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale 2/2009 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile” - costituisce un “complemento alla vigente normativa statale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili”.
 
Nelle finalità del documento si sottolinea che l’installazione di dispositivi permanenti di ancoraggio “non esonera il committente dei lavori ed il datore di lavoro dell’impresa esecutrice dalla valutazione dei rischi tenendo conto della priorità dell’utilizzo delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 81/08”. In particolare i dispositivi di ancoraggio installati “sono un elemento del sistema di protezione contro le cadute dall’alto che prevede sempre l’utilizzo da parte del lavoratore di un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto”.
 
Vediamo brevemente l’ ambito di applicazione del provvedimento.
 
L’atto di indirizzo e coordinamento “si applica agli edifici pubblici e privati quando si intendono realizzare:
- interventi di nuova costruzione;
- interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti assoggettati a regime abilitativo, di cui all’art. 9 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). Nel caso di opere pubbliche, di cui alla lettera b) dell’art 10 della predetta legge, i predetti interventi, saranno approvati previo accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi ai sensi del D.P.R.
 n. 383/94 e successive modifiche;
 - interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008”. 
Dopo aver riportato indicazioni specifiche (punto 3.2) “per i casi di sanatoria di interventi che riguardano l’involucro esterno di un edificio esistente (pareti esterne perimetrali e/o coperture) realizzati sine titulo, ovvero in difformità del titolo abilitativo”, si indica che sono escluse dall’ambito di applicazione del presente atto di indirizzo e coordinamento:
- “le coperture completamente portanti poste ad un’altezza inferiore ai 2,00 m, calcolati a partire dal filo di gronda rispetto ad un piano stabile;
- le coperture completamente portanti dotate di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 m;
- le ampie e/o continue pareti a specchio esterne degli edifici per la cui manutenzione siano installati dispositivi permanenti per l’utilizzo di attrezzature/strutture di protezione collettiva (ponti sospesi, piattaforme di lavoro auto sollevanti o altro)”.
 
Il documento, che si sofferma ampiamente sugli adempimenti richiesti al proprietario dell’edificio o al committente dei lavori (con riferimento, ad esempio, alla richiesta dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione prima del termine dei lavori dei dispositivi di ancoraggio permanenti) segnala che i dispositivi di ancoraggio permanenti realizzati prima dell’entrata in vigore del presente atto di indirizzo e coordinamento, “risultano conformi alle disposizioni del presente atto di indirizzo se corredati da:
a) relazione di calcolo di idoneità del supporto;
b) certificazioni del produttore dei dispositivi di ancoraggio;
c) dichiarazione di corretta installazione dell’installatore;
d) manuale d’uso;
e) programma di manutenzione.
Nel caso non siano disponibili tali documenti ovvero siano disponibili solo in parte, il dispositivo di ancoraggio permanente è conforme alle disposizioni del presente atto di indirizzo se corredato da una relazione tecnica di progetto completa dei documenti mancanti, a firma di un tecnico professionista abilitato come previsto dalla normativa vigente”. La mancata documentazione del dispositivo di ancoraggio permanente di cui al punto precedente comporta la sua non idoneità all’uso”.
 
Inoltre il documento disciplina anche le misure preventive e protettive, per i successivi interventi sulle coperture e le ampie e/o continue pareti a specchio degli edifici, finalizzate a mettere in sicurezza:
a) il percorso di accesso alla copertura e all’ampie e/o continue pareti a specchio;
b) l’accesso alla copertura e all’ampie e/o continue pareti a specchio;
c) il transito e l’esecuzione dei lavori.
In particolare si precisa che:
- “i percorsi e gli accessi devono essere di tipo permanente;
- il transito e l’esecuzione dei lavori devono essere garantiti attraverso elementi protettivi permanenti”.
 
Concludiamo indicando che le misure preventive e protettive, come richiesto dal documento approvato dalla Regione Emilia Romagna, devono soddisfare le seguenti prescrizioni generali:
 
a) Percorsi di accesso: “i percorsi di accesso alla copertura devono essere tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza. Lungo l’intero sviluppo dei percorsi è necessario che: a.1) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo; a.2) sia garantita una illuminazione di almeno venti lux; a.3) sia nota la portata massima degli elementi costituenti il percorso a.4) la larghezza del percorso non sia inferiore a 0,60 m per il solo transito dell’operatore;
 
b) Accessi alla copertura: la copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza. Nel caso di accesso interno, lo stesso deve possedere le seguenti caratteristiche: b.1) se costituito da una apertura verticale la larghezza minima deve essere di 0,70 m ed l’altezza minima deve essere di 1,20 m; b.2) se costituito da una apertura orizzontale od inclinata il dimensionamento deve essere stabilito sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno 0,70 m e comunque di superficie non inferiore a 0,50 m2;
 
c) Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture: il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta/esecuzione dei lavori in sicurezza mediante elementi protettivi, quali: c.1) parapetti; c.2) linee di ancoraggio; c.3) dispositivi di ancoraggio; c.4) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali; c.5) reti di sicurezza; c.6) impalcati; c.7) ganci di sicurezza da tetto”.
 
Si segnala infine che “eventuali parti della copertura non portanti con rischio di sfondamento della superficie di calpestio devono essere adeguatamente protette e qualora non sia tecnicamente possibile devono essere espressamente segnalate come rischio residuo all’interno dell’Elaborato tecnico”. Inoltre l’impiego di ganci di sicurezza da tetto “è consentito solo per brevi spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili per le caratteristiche strutturali delle coperture”.
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto

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