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"Viene prorogato al 22 marzo 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole"

fonte www.conast.it / Formazione ed informazione

23/02/2015 -

La proroga si riferisce esclusivamente alle macchine agricole, quindi ai veicoli riconducibili all’art.57 del codice della strada, ovvero ai trattori agricoli e forestali ed ai carrelli semoventi a braccio telescopico, se questi ultimi omologati come macchine agricole (anche nel caso di noleggio).

La conversione in legge del cosiddetto Decreto del Fare ha introdotto importanti modifiche alla norma riguardante le abilitazioni degli addetti all’utilizzo delle macchine agricole. Come noto l’ Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 prevede che per poter utilizzare specifiche attrezzature nel settore agricolo (quali ad esempio trattrici agricole, carrelli semoventi a braccio telescopico e di tipo industriale) l’operatore sia dotato di specifica abilitazione o di almeno esperienza documentata biennale. Le novità introdotte definiscono nuove tempistiche per l’attuazione di quanto previsto dall’Accordo, differenziate tra le attrezzature classificate come macchine agricole e le altre attrezzature non agricole.

Nel primo caso, quello delle MACCHINE AGRICOLE, gli operatori addetti dovranno acquisire l’abilitazione (tramite corso specifico per il tipo di macchina) entro il 22 marzo 2015. Questo nuovo termine vale anche per gli operatori assunti dopo la data del 12 marzo 2013. Chi avesse già effettuato un corso di 4 ore, acquisirà l’abilitazione effettuando, entro il 12 marzo 2015, il corso di completamento di 4 ore.

Per i lavoratori del settore agricolo con esperienza biennale documentata alla data del 12 marzo 2013 rimane comunque valido il termine del 12 marzo 2017 entro cui effettuare il corso di aggiornamento (4 ore).

Il discorso si riferisce ai macchinari di proprietà dell’azienda, che fanno parte del normale processo produttivo dell’azienda. Si rammenta a tal proposito l’importanza della compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da inserire nel documento di valutazione dei rischi (divenuto obbligatorio per le aziende).

Per quanto attiene, invece, alle MACCHINE NON AGRICOLE (come nel caso ad esempio dei carrelli semoventi immatricolati non come agricoli ma come macchine operatrici, gru su autocarro, etc), rimane invece in vigore la precedente tempistica definita dall’Accordo e quindi:

• i lavoratori assunti (o incaricati) dopo il 12 marzo 2013, che non sono in possesso di alcuna abilitazione, devono ottenere l’abilitazione all’utilizzo dell’attrezzatura prima di essere assegnati alla mansione che prevede l’utilizzo dell’attrezzatura stessa.

• i lavoratori già incaricati ed in possesso di un precedente corso all’utilizzo dell’attrezzatura, prima del 12 marzo 2013 devono frequentare il corso di aggiornamento (della durata variabile a seconda del tipo di macchina e con o senza test finale da effettuarsi a seconda che non sia o sia stato fatto nel corso precedente) per ottenere l’abilitazione entro il 12 marzo 2015.

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