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"Le norme di sicurezza valgono per gli ascensori privati e pubblici"

fonte www.edilportale.com / Sicurezza Macchine ed Attrezzature

24/02/2015 - In Gazzetta è stato pubblicato il DPR 8/2015 che modifica il campo di applicazione delle norme che regolano la messa in esercizio di ascensori e montacarichi, contenute nel DPR 162/1999, estendendole anche a quelli di servizio pubblico. 

Il DPR 162/1999 era stato emanato in attuazione delle direttive europee 1995/16/CE e 2006/42/CE ma, come ricordato nelle premesse del decreto, nel 2011 la Commissione UE ha contestato all’Italia il non corretto recepimento della direttive; il DPR 162/1999  infatti si riferiva ai soli ascensori in servizio privato, mentre nelle direttive non si rinviene tale distinzione.
 
Inoltre la Commissione UE ha contestato anche il decreto che introduce, per gli ascensori e montacarichi in servizio pubblico, alcune prescrizioni troppo restrittive a carico delle imprese costruttrici non previste dalla direttiva europea.

Conseguentemente è stato adottato un nuovo schema di regolamento con il quale si modifica il precedente (DPR 162/1999) al fine di estenderne le disposizioni agli ascensori in servizio pubblico.
 
Nel DPR 8/2015 infatti le disposizioni previste per la messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi vengono estese a tutti gli ascensori, mentre prima tali norme riguardavano solo quelli in servizio privato.
 
Inoltre, con la modifica dell’art. 13, viene allargata la platea dei soggetti competenti a svolgere le verifiche periodiche prescritte per il mantenimento in esercizio degli ascensori anche alla direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture uno dei soggetti competenti.
 
Viene consentito agli organismi ispettivi accreditati di erogare servizi di verifica per la generalità degli ascensori senza dover sostenere oneri aggiuntivi per conseguire accreditamenti ulteriori e viene introdotto un nuovo articolo, il 17-bis, che semplifica la concessione di autorizzazioni all'istallazione di ascensori in deroga a determinati requisiti di sicurezza.

L'articolo 2 rinvia ad apposito decreto le procedure inerenti alle verifiche e alle prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico. 


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