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"Impianti di estinzione incendi: alcune domande sulla nuova UNI "

fonte www.insic.it / Rischio incendio

17/03/2015 - Sulla rivista Antincendio un quesito fa luce su diversi aspetti applicativi della nuova UNI, che valgono, in generale per tutte le tipologie di impianti di protezione attiva antincendio e anche per tutti gli altri presidi di prevenzione incendi.
Il quesito presentato sulla rivista Antincendio fa luce su diversi aspetti applicativi della nuova UNI, che valgono, in generale per tutte le tipologie di impianti di protezione attiva antincendio e anche per tutti gli altri presidi di prevenzione incendi.

Il Quesito

Il punto 9.2 della norma in oggetto, come nella precedente edizione del 2007, prevede che gli impianti di estinzione incendi a naspi e idranti debbano essere sottoposti a collaudo che deve includere una serie di operazioni minime così riassunte:
-esame generale dell'impianto
-prova idrostatica delle tubazioni
-collaudo delle alimentazioni;
-verifica del regolare flusso nei collettori di alimentazione
-verifica delle prestazioni di progetto con riferimento alle portate e pressioni minime da garantire.
Nel predisporre l'asseverazione da allegare alla SCIA Antincendio per attività soggetta alle visite di prevenzione incendi, ho visionato la documentazione consegnata dall'installatore dell'impianto di estinzione incendi ad idranti.
La documentazione consiste nella dichiarazione di conformità alla regola dell'arte su apposito stampato previsto dal D.M. n. 37/98.
Quale " tecnico asseveratore" della rispondenza dell'attività al progetto approvato dai VV.F. nonché alle normative tecniche di prevenzione incendi ho richiesto la consegna della " documentazione finale" di cui al punto 9.1.2 della norma UNI 10779 e quella relativa al collaudo dell'impianto.
La ditta installatrice, interpellata in merito, ha risposto che con la presentazione della D.C., rilasciata ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 37/08, attesta la rispondenza dell'impianto a tutte le norme tecniche applicabili all'impiego e che lo stesso è correttamente funzionante ed efficiente.
Escludendo la possibile presenza di vizi e/o carenze, quale tecnico incaricato dal responsabile dell'attività, ritengo che la ditta installatrice, nel rispetto della norma UNI 10779, debba consegnare (quali allegati alla D.C.) i seguenti documenti:
1. progetto dell'impianto a firma di tecnico abilitato
2. relazione con tipologia dei materiali impiegati nonché i certificati di marcatura CE e/o di rispondenza alle norme di riferimento
3. verbale comprovante l'esito positivo della prova idrostatica delle tubazioni
4. certificato di collaudo delle alimentazioni (se previste)
5. verbale di verifica delle prestazioni di progetto completo dei dati e delle pressioni accertate con idonea strumentazione e portate.
A mio avviso le operazioni di collaudo dovrebbero essere fatte da un tecnico abilitato.
-Se effettuate dall'azienda installatrice e/o dal suo responsabile tecnico, si può presentare un conflitto di interessi?
-Chi deve eseguire le operazioni di collaudo comprendenti la verifica delle prestazioni di progetto dell'impianto?
-L'acquisizione e la visione del progetto e di tutta la documentazione comprovante la costruzione a regola dell'arte dell'impianto nonché quella della verifica funzionale dello stesso sono sufficienti per asseverare la conformità dello stesso?
-Il tecnico asseveratore deve giudicare l'operato di altri tecnici abilitati? (progetti, certificazioni, attestazioni, relazioni tecniche, ecc...). In questo caso dovrebbe essere un super esperto in tutti i campi!
-Può un tecnico entrare nel merito dell'operato di un collega o di un professionista iscritto al proprio ordine professionale?
-La sanzione penale riportata sul Mod. PIN 2.1-2014 Asseverazione, per dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti è da intendersi a carico di coloro che elaborano e firmano i documenti di cui sopra?

Secondo l'Esperto

Quanto espresso dal Lettore vale non solo per la Nuova UNI 10779/2014, ma vale in generale per tutte le tipologie di impianti di protezione attiva antincendio e anche per tutti gli altri presidi di prevenzione incendi. In altre parole, la nuova figura dell' asseveratore, introdotta con il D.P.R. 151/2011, va a "sostituire", in buona sostanza, quanto in precedenza veniva svolto dal funzionario del Comando VV.F. che, prima di procedere al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, esaminava tutta la documentazione prodotta da progettisti, installatori, consulenti antincendio,ecc. ed intervenendo solo laddove la documentazione fosse risultata incompleta, palesemente mendace, ecc., ma mai sostituendosi alle responsabilità di coloro che hanno prodotto e firmato le documentazioni presentate. Tuttavia, così come il Comando VV.F. può richiedere la visione, ad esempio degli allegati alla Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'installatore ai sensi del D.M. 37/2008, allo stesso modo l'asseveratore, prima di asseverare, ha titolo e diritto di visionare tutta la documentazione al completo, anche in presenza di Dichiarazione di Conformità firmata dall'installatore.
Per quanto riguarda il collaudo, si concorda sul fatto che il collaudatore è bene sia una figura "terza" rispetto alla ditta installatrice, poiché il conflitto di interessi è evidente.
Si rammenta infine che la responsabilità penale è individuale e se una figura professionale, sia esso il progettista e/o l'installatore o altro soggetto, sottoscrive una documentazione mendace, ne risponde personalmente dal punto di vista penale, a meno che si dimostri che anche l'asseveratore fosse a conoscenza della falsità della documentazione e quindi ne risponderebbe in concorso con colui che l'ha redatta.
Se la documentazione è formalmente corretta e completa, l'asseveratore non si può sostituire ai singoli professionisti per quanto riguarda il "contenuto" delle singole documentazioni delle quali, si ripete, risponde sempre colui che l'ha firmata.

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