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"Impianti termici, la Toscana si adegua al nuovo libretto"

fonte www.edilportale.com / Risparmio energetico

17/03/2015 - Esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici. Con il Decreto del presidente della Giunta 25/R/2015, la Toscana si adegua alla normativa nazionale.

In conformità a quanto previsto dal Dpr 74/2013, che ha fissato i criteri generali per la gestione, gli impianti termici devono essere corredati dal libretto di impianto, dalle istruzioni di uso e manutenzione consegnati dalla ditta installatrice o incaricata della manutenzione, dai libretti di istruzione di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell’impianto forniti dai produttori, dalla dichiarazione di conformità, dai rapporti di controllo e manutenzione e codice identificativo dell’impianto. Il libretto è conservato a cura del responsabile dell’impianto presso l’unità immobiliare o la centrale termica in cui questo è collocato per tutta la sua durata in esercizio.
 
L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al responsabile dell’impianto come identificato dall’allegato A al d.lgs. 192/2005, che può delegarle ad un terzo.
 
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione sono svolte con la periodicità contenute nelle istruzioni fornite dall’impresa installatrice o dalla ditta incaricata della manutenzione.
 
Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione, l’operatore incaricato dal responsabile dell’impianto redige e sottoscrive un resoconto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che deve essere controfirmato dal responsabile.
 
Gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW devono affrontare anche il controllo dell’efficienza energetica in caso di prima messa in esercizio, sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione e interventi non rientranti tra quelli periodici.
 
Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega al libretto. Un’altra copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle autorità competenti.
 
Sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW vengono inoltre eseguite le ispezioni. L’ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’immobile e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.
 
L’attività ispettiva è effettuata tramite tecnici dotati di adeguata competenza professionale. Per questo è necessario  il possesso di formazione tecnica e professionale di base, comprovato da un apposito attestato di idoneità tecnica rilasciato da ENEA o dall’iscrizione nell’elenco regionale dei verificatori. In mancanza di attestati specifici è sufficiente anche una significativa esperienza professionale nel campo delle ispezioni degli impianti termici.

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