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"Anche i progetti non approvati valgono per la dimostrazione dei requisiti"

fonte www.edilportale.com / Professioni e Professionisti

19/03/2015 - I servizi di progettazione resi durante una gara in project financing devono essere equiparati a quelli svolti per un committente privato. Il progettista può quindi utilizzarli per dimostrare i requisiti utili alla partecipazione ad una successiva gara d’appalto anche se i progetti non sono stati approvati e la gara non è andata a buon fine.

La spiegazione, data dal Consiglio di Stato con la sentenza 692/2015, fornisce un’interpretazione dell’articolo 263 del Regolamento Attuativo del Codice Appalti.
 
Nel caso preso in esame dai giudici, un ente aveva bandito una gara per la progettazione e la realizzazione di un’opera pubblica. Il vincitore per dimostrare i requisiti richiesti aveva usato dei servizi di progettazione analoghi, svolti in una precedente procedura in project financing.
 
Il secondo classificato aveva impugnato l’aggiudicazione lamentando che la procedura indicata dal vincitore non si era mai conclusa e i progetti non erano stati approvati dal committente. A suo avviso, infatti, l’articolo 263 del Regolamento Attuativo del Codice Appalti prevede che il progetto debba essere approvato per poter essere utilizzato come credenziale in una gara successiva.
 
Il Consiglio di Stato ha subito chiarito che questo vale per gli appalti pubblici, ma che in caso di committenti privati la disciplina cambia.
 
I giudici hanno spiegato che, in base al Regolamento attuativo del Codice Appalti, nelle procedure pubbliche bisogna valutare i servizi di progettazione iniziati, valutati e approvati nel decennio o nel quinquennio precedente alla pubblicazione del bando, mentre non è importante l’effettiva realizzazione dei lavori. Possono essere presi in considerazione anche i servizi svolti per committenti privati, documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione. Questi servizi possono essere anche auto dichiarati e la Stazione Appaltante può in seguito chiedere il certificato di collaudo o la copia del contratto e le fatture per la prestazione svolta.
 
I giudici hanno infine chiarito che nel project financing prevale la natura privata dal momento che il committente ha natura privatistica. Ciò significa che i servizi di progettazione svolti nell’ambito di queste procedure possono essere utilizzati per la dimostrazione dei requisiti anche se i progetti non sono stati approvati.

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