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"RSPP e responsabilità in caso di infortunio: chi risponde? "

fonte www.insic.it / Normativa

07/04/2015 - Un RSPP esterno ad una PA chiede alla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro chi risponde in un'amministrazione comunale dove non si adempiono gli obblighi del Testo Unico di Sicurezza

Un RSPP esterno ad un'amministrazione comunale ha chiesto agli esperti della rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro chi risponde in caso di infortunio o di malattia professionale derivante dal mancato adempimento degli obblighi derivanti dal " Testo Unico"
Risponde l'Avvocato Antonio Porpora - Avvocato del Foro di Roma, Docente Università di Teramo e Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali

Il Quesito

Sono stato designato quale RSPP esterno da una amministrazione comunale che ha più sedi operative, o unità produttive, in edifici distinti e separati.
Ho preso visione della documentazione in possesso dell'amministrazione e riscontrato la seguente situazione:
- il Sindaco con specifico decreto ha individuato e nominato n. 5 Responsabili di Servizio (non dirigenti) quali datori di lavoro delle proprie unità produttive. Trattasi di una nomina e non di una " delega";
- i suddetti datori di lavoro sono dei responsabili preposti alla gestione e coordinamento delle attività lavorative, ma di fatto e in sostanza non hanno poteri decisionali né di spesa in quanto qualsiasi spesa (anche per l'acquisito di un cartello segnaletico) deve essere approvata a livello superiore. In sostanza si limitano a segnalare eventuali necessità di adeguamento e/o di prevenzione e protezione dai rischi all'ufficio tecnico comunale;
- il decreto comunale, inoltre, individua e nomina un responsabile unico delle attività di prevenzione incendi per tutte le sedi operative. La persona nominata è anche datore di lavoro di una unità produttiva;
- alcuni datori di lavoro condividono uno stesso edificio o sede operativa che ha ambienti di lavoro, spazi ed impianti tecnologici comuni. È stato redatto unico DVR dai due datori di lavori;
- il Rls è unico per tutte le unità produttive o sedi operative.

Personalmente, sulla base dell'esperienza professionale e in seguito a specifici chiarimenti pubblicati sulla Vs. rivista, ritengo che la nomina dei datori di lavoro che non hanno poteri decisionali e di spesa, perché mancanti di proprio budget di spesa, sia solo formale e non sostanziale. Quindi chi risponde in caso di infortunio o di malattia professionale derivante dal mancato adempimento degli obblighi derivanti dal "Testo Unico"?
Quale RSPP se individuo e segnalo al datore di lavoro "nominato" carenze, criticità e rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che poi non vengono eliminati, posso avere responsabilità anche penali?

Secondo l'Esperto

Il vertice di una P.A. (il Sindaco di un Comune nel caso descritto) può designare uno o più datori di lavoro (dirigenti o funzionari di qualifica non dirigenziale), purché essi siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, ferme restando le responsabilità connesse alle scelte strateghe di indirizzo e di allocazione delle risorse economiche che permangono in capo all'organismo di vertice. In capo a quest'ultimo, peraltro, verrebbe ricondotta anche la funzione di datore di lavoro ove le designazioni di altri soggetti fossero state eseguite in difetto dei predetti requisiti (ultimo periodo della norma sopra richiamata).

Nel caso descritto, peraltro, si deve ritenere che la nomina a RSPP sia stata effettuata dai cinque datori di lavoro e non da altri, attesa il divieto di delega di tale adempimento ex art. 17 D.Lgs. 81/08.
Quanto agli altri quesiti, fermo restando il tema dei requisiti necessari per lo svolgimento della funzione di datore di lavoro, non sussistono specifici doveri di corrispondenza tra fabbricati e DVR. Ove, effettivamente, vi fosse una articolazione organizzativa su diversi datori di lavoro, tutti questi potrebbero delegare le attività inerenti la prevenzione incendi ad un unico soggetto nel rispetto delle condizioni di delega di funzioni di cui all'art. 16 D.Lgs. 81/08. Neppure ritengo sia normativamente vietata l'elaborazione, consultazione, sottoscrizione ed adozione di un D.V.R. congiuntamente tra più datori di lavoro; per tale circostanza, tuttavia, si deve ritenere la piena omogeneità dei rischi per le due organizzazioni.
Parimenti, ad un'unica organizzazione lavorativa, ancorché ripartita su diverse unità produttive o rami di organizzazione sindacale, potrà corrispondere un'unica forma di rappresentanza dei lavoratori (RLS); ovviamente gli RLS così designati eserciteranno le loro attribuzioni nei confronti dei diversi datori di lavoro, salvo che uno specifico accordo sindacale non ne disciplini ulteriori articolazioni di competenze. Sul punto, si dovranno osservare la previsioni dell' accordo confederale con l'ARAN, nonché le eventuali disposizioni della contrattazione decentrata applicabile.
In ultimo, il tema delle responsabilità.
Non si può affermare presuntivamente una responsabilità penale in caso di infortunio o malattia professionale, prescindendo dalle modalità di accadimento. Le possibili responsabilità connesse con gli eventi lesivi sono molteplici e sono riconducibili alle diverse posizioni di garanzia descritte nel D.Lgs. 81/08 e ricordate dal suo art. 299. Tutto ciò che fosse riferibile alla posizione di datore di lavoro, ove i cinque designati fossero privi di autonomi poteri decisionali e di spesa, sarebbe quindi riconducibile all'autore di tali designazioni; ciò non esclude altri ordini di responsabilità, quali dirigenti (ai fini della sicurezza e non necessariamente sotto il profilo di inquadramento) o preposti o una delle altre figure previste nel D.Lgs. 81/08.
Quanto al RSPP, la relativa fonte di responsabilità è funzione diretta della propria professionalità: oltre a far presente le eventuali carenze organizzative del sistema (es. inadeguata designazione datori di lavoro), egli dovrà svolgere consapevolmente le sue funzioni, segnalando eventuali situazioni di rischio e proponendone le corrispondenti valutazioni e misure, oltre agli altri compiti di cui all'art. 31 D.Lgs. 81/08. Un RSPP esterno, inoltre, che svolga tale attività in virtù di un rapporto libero professionale, avrà la possibilità di non accettare l'incarico ovvero di esercitare le proprie facoltà contrattuali, ove non ritenga bilaterale il rapporto fiduciario. Una volta svolte le segnalazioni, se il RSPP esterno non ha poteri diretti di intervento (perché non gli sono stati attribuiti dal/dai datore/i di lavoro) non incorre in ulteriori responsabilità; sarà, al rinnovo contrattuale, una sua valutazione se proseguire o meno nel rapporto.

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