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"Schermature solari e caldaie a biomassa: a quali si applica l’ecobonus 65%"

fonte www.edilportale.com / Risparmio energetico

21/04/2015 - L’ENEA chiarisce negli ultimi Vademecum  sulle schermatura solari e Vademecum sulle caldaie a biomassa i requisiti tecnici necessari per rientrare nella detrazione fiscale del 65%.

Schermature solari

Per usufruire dell’incentivo le schermature solari devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:
- Devono essere a protezione di una superficie vetrata;
- Devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
- Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate;
- Possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
- Devono essere mobili;
- Devono essere schermature “tecniche”;
- Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti ;
- Per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento Nord.
 
In sintesi possono essere detratte al 65% tutte le tipologie di schermature solari tecniche (interne, esterne, integrate nelle vetrazioni), ad esclusione delle tende esterne aggettanti posizionate su pareti esposte a Nord.
 
Viene confermato che la voce  “ Risparmio energetico stimato [kWh]” dell’Allegato F deve essere compilata inserendo il valore “zero”. Viene meno quindi la necessità di eseguire qualsiasi tipologia di calcolo da parte di tecnico abilitato. Il documento può essere compilato e trasmesso online direttamente dal richiedente le detrazioni fiscali oppure da un intermediario.
 
ENEA ha inoltre modificato l’ALLEGATO F esplicitando che per classe della schermatura solare debba essere intesa la classe del parametro fattore solare gtot così come definite dalla UNI EN 14501. Tale valore può essere evinto dalle schede tecniche dei produttori delle schermature solari.
 
Unicmi ricorda le classi delle schermature solari in funzione del fattore solare gtot in riferimento all’UNI EN 14501
Classe 0: gtot maggiore/uguale 0,50
Classe 1: gtot tra 0,35 e 0,50
Classe 2: gtot tra 0,15 e 0,35
Classe 3: gtot tra 0,10 ? gtot ? 0,15
Classe 4: gtot inferiore a 0,10
 

Caldaie a biomassa

Per rientrare nella detrazione del 65% le caldaie a biomassa devono rispettare le seguenti caratteristiche:
- il generatore di calore deve appartenere a una delle categorie elencate nella tabella del Vademecum;
- il rendimento utile nominale minimo dev’essere non inferiore all’85% 
- devono rispettare le normative locali per il generatore e per la biomassa;
- devono essere conformi alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato.
 
Sono inoltre agevolabili anche le operazioni di smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente e la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con una caldaia a biomassa.
 
E’ necessaria un’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante i requisiti tecnici tecnici.  
 
L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate o essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici. 

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