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"La visita medica richiesta dal lavoratore: il caso dello stress"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
23/04/2015 -
La gestione della visita su richiesta del lavoratore
C'è ancora molta confusione e
cattiva gestione riguardo le visite richieste dal lavoratore.
L'art. 41, al comma 2, lettera c)
prevede che la sorveglianza sanitaria comprenda la visita medica su richiesta
del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a
causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica.
Alcuni hanno inteso che la visita
su richiesta sia avanzabile solo da parte del lavoratore già sottoposto a
sorveglianza sanitaria. Ad es. un venditore che utilizza l'auto aziendale e non
utilizza il computer per un tempo superiore alla 20 ore complessive settimanali
e quindi che non è e non può essere sottoposto alla sorveglianza
sanitaria da parte del medico competente, può chiedere una visita di
idoneità al medico competente?
Può!
Infatti l'articolo di legge
utilizza la congiunzione "o" e non "e": ciò significa che è
previsto che le due opzioni citate non coesistano ma siano in alternativa. Cioè
il lavoratore può avanzare la richiesta di visita sia qualora correlata ad un
rischio lavorativo (e quindi è già sottoposto alla sorveglianza sanitaria) sia
quando egli ritenga che l'attività lavorativa possa controindicare o aggravare
le sue pre-esistenti condizioni di salute (anche se non è sottoposto alla
sorveglianza sanitaria).
In che modo il lavoratore può
avanzare la richiesta di visita? La legge non lo prevede, pertanto in tutti i
modi: orale, scritto, presentando una certificazione al medico competente ma
anche no.
La procedura corretta sarebbe che
il lavoratore comunichi al datore di lavoro, meglio in forma scritta, la
necessità di consultare il medico competente il quale valuterà la congruità
della richiesta con le condizioni previste dalla legge: che sia correlata al
rischio professionale oppure che il lavoratore abbia patologie che possano
controindicare alcuni compiti lavorativi.
Il medico competente può
rifiutare la visita su richiesta? Si, se valuta che non siano presenti le due
condizioni riportate. Però lo deve incontrare, altrimenti come fa a valutare?
E' corretta la procedura di
consegnare al datore di lavoro certificazioni mediche attestanti patologie ?
Assolutamente NO. La documentazione sanitaria è tutelata dall'art. 622 del C.P.
(segreto professionale), senza dimenticare che essa rappresenta un dato
sensibile garantito dal Codice della Privacy (D.Lvo 196/03).
Entro quanto tempo il medico
competente deve effettuare la visita? Non è specificato nella norma. Nel minimo
tempo possibile al fine di organizzarsi.
Nel frattempo il lavoratore deve
essere sospeso dalla mansione? Certo che no. Il datore di lavoro non conosce le
ragioni sanitarie che hanno spinto il lavoratore a chiedere la visita di
idoneità.
La procedura corretta quindi è:
1) il lavoratore presenta al
datore di lavoro una richiesta (meglio se scritta) di visita con il medico
competente, senza specificare alcuna motivazione;
2) il medico competente incontra
il lavoratore e valuta la congruità della visita;
se sono presenti anche una delle
due condizioni citate nell'articolo 41, egli stilerà la cartella sanitaria e di
rischio e rilascerà il giudizio
di idoneità altrimenti potrà decidere di non procedere.
Stress Lavorativo: il lavoratore
che si rivolge al Medico Competente
Indipendentemente dalla
valutazione dei fattori di rischio stress lavoro correlato che ogni azienda è
tenuta ad effettuare ed indipendentemente dagli esiti della valutazione, il
Lavoratore che soffre o ritiene di soffrire un disagio lavorativo che abbia
conseguenze sulla sfera psico-fisica può rivolgersi al medico competente.
Sottolineo la presenza di effetti
sulla integrità psico-fisica in quanto, in assenza di franca patologia, il caso
va trattato nell'ambito della valutazione e non della idoneità lavorativa del
singolo.
Pertanto il lavoratore procede
alla richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41, al comma 2, lettera c)
del D.Lvo 81/08 e può essere richiesta sia da un soggetto già sottoposto alla
sorveglianza sanitaria (visite mediche) sia da un soggetto che non è sottoposto
a sorveglianza sanitaria in quanto non esposto ad un rischio specifico.
In considerazione della
delicatezza dell'argomento sarebbe più opportuno documentare tutto e quindi
procedere alla richiesta di visita di idoneità in forma scritta.
Nelle aziende ove non sia
presente il medico competente, il lavoratore può rivolgersi, tramite richiesta
SSN del proprio medico curante, alle Unità Ospedaliere di Medicina del Lavoro o
ai Centri per il Disagio Lavorativo.
Il medico competente può
rifiutarsi di considerare il caso di patologia da stress lavorativo ? No, non
può. E' per questo sottolineo l'esigenza di formalizzare la richiesta di visita
medica e di richiedere la formalizzazione della visita nella propria cartella
sanitaria e di rischio, oltre a richiedere copia della cartella sanitaria
qualora il medico non intenda valutare il caso (art. 25, comma 1, lettera h del
D.Lvo 81/08.
Non può farlo per almeno 3
motivi:
1) i fattori di rischio stress
lavoro correlato sono fattori di rischio riconosciuti per tutti i lavoratori tanto
che devono essere valutati (art. 28, comma 1 e comma 1bis del D.Lvo 81/08) ed
una valutazione che non evidenzi una condizione complessiva o di gruppo
omogeneo di presenza di fattori di rischio stress lavoro correlato non esclude,
di per sè, la presenza di casi singoli. Così come un esposizione a rumore di 84
dBA non esclude, in un singolo lavoratore, un'ipoacusia da rumore.
Il medico competente deve
valutare la causa del disagio, anche ai fini di esclusione della correlazione
con il lavoro ma anche ai fini dell'idoneità dell'esposizione a taluni fattori
stressanti presenti nella mansione.
2) le patologie da stress
lavorativo sono incluse tra quelle per le quali, in presenza del fattore di
rischio, vige l'obbliga di denuncia di sospetta malattia professionale ( D.M.
10 giugno 2014 che aggiorna l'elenco delle malattie di cui al D.M. 11 dicembre
2009, patologie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi dell'articolo
139 del D.P.R.1124/1965).
3) già in epoca antecedente
all'entrata in vigore del Testo Unico, la Corte di Cassazione confermava la
condanna di un medico competente che aveva rifiutato di gestire la visita
richiesta da un lavoratore affetto da patologia psichica. In particolare aveva
omesso di approfondire lo stato di disagio psichico del lavoratore ai fini
della idoneità ( Corte
di Cassazione - Sentenza del 13 giugno 2006, n. 20220 - Sufficiente e adeguata
formazione).
Dopo questo primo passo formale
il medico competente, in un tempo ragionevole, provvede ad effettuare la visita
del lavoratore, formalizzandone il contenuto nella cartella sanitaria e di
rischio.
Egli, nella sua autonomia, può
decidere, anche sulla base di eventuale documentazione presentata dal
lavoratore: certificazioni, terapie, visite effettuate, ecc di:
1) concludere il caso formulando
il giudizio di idoneità senza effettuare alcun approfondimento in quanto non
ritiene il caso descritto collegato all'attività lavorativa né ritiene che lo
stato di salute psico-fisica del lavoratore possa avere conseguenze sulla
mansione. Il lavoratore quindi, se ritiene invece che il suo caso sia stato mal
gestito, può presentare ricorso (art. 41, comma 9 del D.Lvo 81/08) alle
apposite commissioni ASL che valuteranno, in autonomia, il caso del lavoratore.
2) può decidere di approfondire
inviando il lavoratore ad una visita psichiatrica/colloquio psicologico o,
meglio ancora, presso un centro per il disagio lavorativo. Tali accertamenti
sono a carico dell'azienda (art. 41, comma 4 del D.Lvo 81/08). Sarebbe
opportuno che il medico competente ricorresse sempre ad un centro per il
disagio lavorativo; sia perché viene effettuata una valutazione globale, sia
perché si tratta di un istituto pubblico che offre garanzie di professionalità e
di autorevolezza.
3) può decidere di avere già
elementi utili per valutare il caso sia ai fini della idoneità sia ai fini
della valutazione del nesso di causa.
Nel caso emergano fattori di
rischio lavorativi che possano aver prodotto o favorito la patologia
psico-fisica, essi devono essere esclusi nell'ambito delle limitazioni.
Facciamo un esempio: una sindrome ansiosa determinata o concausata da un
rapporto conflittuale richiede, nell'ambito della idoneità del lavoratore, l'eliminazione
del fattore di rischio: spostamento del lavoratore? gestione dei conflitti? Il
medico competente segnala al datore di lavoro, a mezzo del giudizio di
idoneità, il o i fattori di rischio stress lavoro correlati a cui il lavoratore
non può essere esposto. Il datore di lavoro elabora la strategia da attuare per
mettere in atto quanto indicato dal giudizio di idoneità.
La valutazione dei fattori di
rischio stress lavoro correlati.
Il caso lavorativo impone una
riflessione nell'ambito della valutazione dei rischi. Sarebbe opportuno quindi
indire una riunione del gruppo di lavoro stress lavoro correlato per elaborare
una strategia di intervento sia valutativo che organizzativo anche solo
nell'ambito del gruppo omogeneo del lavoratore interessato. Ad es. una
valutazione più approfondita dei fattori di rischio anche per mezzo di
strumenti che valutino il percepito dei lavoratori anche solo nel gruppo
omogeneo (questionari validati)
La malattia professionale.
Qualora si evidenzi, dalle visite
specialistiche, la correlazione tra l'attività lavorativa e lo stato di salute
psico-fisica del lavoratore il medico competente, se non l'ha fatto il
sanitario che ha effettuato la diagnosi,
è tenuto ad assolvere gli obblighi di denuncia/referto/rilascio del I certificato di
malattia professionale.
Può rifiutarsi il medico
competente? No, non può. L'omissione è un reato di natura penale.
Infatti, come sopra detto, il
D.M. 10 giugno 2014, prevede l'obbligo di denuncia di malattia
professionale nel caso di
1) MALATTIE PSICHICHE E
PSICOSOMATICHE: DISTURBO DELL'ADATTAMENTO CRONICO (con ansia, depressione,
reazione mista, alterazione della condotta e/o della emotività, disturbi
somatoformi)
2) MALATTIE PSICHICHE E
PSICOSOMATICHE: DISTURBO POST-TRAUMATICO CRONICO DA STRESS
correlate a
DISFUNZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO
(costrittività organizzative:
marginalizzazione dalla attività lavorativa, svuotamento delle mansioni,
mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata, mancata
assegnazione, prolungata attribuzione di compiti dequalificanti o con eccessiva
frammentazione esecutiva, rispetto al profilo professionale posseduto,
prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi, anche in relazione
ad eventuali condizioni di handicap psico-fisico, impedimento sistematico e
strutturale all’accesso a notizie, inadeguatezza strutturale e sistematica
delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro, esclusione
reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione
e aggiornamento professionale, esercizio esasperato ed eccessivo di forme di
controllo, altre assimilabi).
Dott. Cristiano Ravalli
Fonte: medicocompetente.blogspot.it
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