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"Medico competente ed incompatibilità"

fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria

12/05/2015 -
Pubblichiamo un articolo tratto da  “ Articolo 19” n.  01/2015, bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna realizzato dal  SIRS  (Servizio Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia di Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).

Medico competente ed incompatibilità
di Leopoldo Magelli
 
Per continuare con la serie dei quesiti “sorprendenti”, cioè di quesiti che dopo tanti anni dall’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 ci si aspetterebbe non venissero più proposti, in questo numero di ARTICOLO 19 ci occupiamo di un aspetto particolare che riguarda il Medico Competente, e nello specifico se un medico che fa parte dell’organo di vigilanza (SPSAL dell’Azienda USL) possa svolgere la funzione di Medico Competente per conto di un Datore di Lavoro (pubblico o privato che sia).
Non dovrebbero sussistere dubbi, visto quello che dice il 3° comma dell’art. 39 del citato decreto, che di seguito si riporta integralmente:
“Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.”
 
La legge disegna dunque un’incompatibilità assoluta, senza se e senza ma, senza possibilità di deroghe, valida per tutto il territorio nazionale.
E, si badi bene, non si parla di dipendente con qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria o specificamente addetto allo svolgimento di attività di vigilanza: è sufficiente l’appartenere ad un ufficio (quindi anche servizio o struttura o unità operativa…) incaricato delle attività di vigilanza.
Il motivo è ovvio: evitare un clamoroso conflitto di interessi, quale si avrebbe se chi vigila è nel contempo al servizio di chi è oggetto della sua vigilanza.
Oggi, il tutto è ulteriormente chiarito dalla risposta all’interpello n. 27/2014, del 31 dicembre 2014 (Prot. 37 / 0022088 / MA007.A001), anche se il contenuto dell’interpello (promosso dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, FNOMCECO) era diverso: infatti si poneva il dubbio che, proprio ai sensi del citato articolo 3, i datori di lavoro potessero avvalersi della prestazione di medici delle ASL per l’affidamento delle attività del medico competente, in particolare per la sorveglianza sanitaria.
La risposta è molto chiara: un datore di lavoro e un’Azienda Sanitaria Locale possono stipulare tra loro una convenzione per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e del complesso delle attività che spettano al medico competente.
L’ASL metterà a disposizione i propri dipendenti in possesso dei requisiti necessari e previsti, escluse ovviamente le situazioni di incompatibilità previste dalla normativa.
Tra queste incompatibilità, ovviamente, la più importante, esplicitamente richiamata nella risposta all’interpello, è quella prevista al comma 3 dell’art. 39 D.Lgs 81/08.
Se un medico ASL è in possesso dei requisiti previsti dalla legge e non è assegnato ad un ufficio (o servizio o struttura o unità operativa…) che svolge attività di vigilanza, può tranquillamente svolgere, senza incompatibilità né conflitti d’interesse, la funzione di medico competente per un’azienda del territorio: si rientra infatti nella condizione prevista al punto a) del 2° comma dello stesso articolo 39 , che prevede le tre modalità/fattispecie sotto cui può operare il medico competente, ovvero “dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore”.
Si coglie l’occasione, concludendo, per ribadire che neanche il medico competente di un’ASL può essere un medico “assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza”.
 
 

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