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"Vigili del fuoco: la definizione di manifestazione temporanea"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
15/06/2015 -
Riportiamo la risposta del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile ad una richiesta del Comando VVF
di Trapani sulla definizione di "
manifestazione temporanea" ai fini dell'applicazione o meno del D.P.R. n.151/2011.
Infatti nell’allegato I al p.to 69 "Locali adibiti ad esposizione e/o
vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con
superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e
depositi" si indica che "sono escluse le manifestazioni temporanee, di
qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al
pubblico".
Ministero
dell’Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile - Circolare n. prot. 5918 del 19 maggio 2015 -
Definizione di manifestazione temporanea.
Con l'esclusione delle
manifestazioni temporanee indicata all'allegato I del D.P.R.
151/2011, il normatore ha inteso implicitamente confermare l'abrogazione
dell'art. 15 co. 1 punto 5 del D.P.R. 577/82, già operata dall'art. 9 del
D.P.R. 37/98.
In tale ottica, il normatore ha altresì
voluto esplicitare tale orientamento anche per le attività di cui al p.to 69
del D.P.R.
151/2011 che, infatti, per loro stessa natura, possono, più di sovente di
altre, concretizzarsi con attività a spiccato carattere occasionale e
temporaneo.
Relativamente poi al richiamato
concetto di temporaneità, risulta evidente l'impossibilità di procedere ad una
quantificazione dello stesso in termini temporali, proprio alla luce della
pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.
In generale. comunque. per
attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si
possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non
stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.
In buona sostanza, infatti, per
le attività come sopra descritte risulterebbe illogico e contrario ai primari
obiettivi di buona amministrazione, l'inserimento delle stesse nell'ambito di
procedimenti tecnico amministrativi che, nel concreto, potrebbero svilupparsi
con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse.
RPS
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