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"Jobs act: nuove semplificazioni e modifiche del D.Lgs. 81/2008"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
18/06/2015 - Sono stati pubblicati finalmente, sul sito della Camera, i testi relativi agli ultimi
decreti attuativi della legge delega per la riforma del lavoro, il cosiddetto “Jobs Act”, che hanno avuto il via libera nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri.
E alcuni di questi decreti, come più volte ricordato in questi mesi
dal nostro giornale, riguardano non solo il tema dei contratti di
lavoro e del riordino degli ammortizzatori sociali, ma anche
direttamente e concretamente il mondo della tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. Decreti che dovrebbero dare concretezza
alla più volte dichiarata volontà di semplificare e razionalizzare i
vari adempimenti e alla volontà di creare un’ Agenzia unica delle ispezioni del lavoro.
Segnaliamo, a questo proposito, quanto indicato dal Jobs Act riguardo alla
delega sulla sicurezza:
(...)
5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e
razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei
rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro,
il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti
legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e
razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di
cittadini e imprese.
(...) |
Ricordando che stiamo parlando di
schemi di decreti legislativi, cioè di decreti
non ancora promulgati e in vigore, e che sono, ad oggi,
atti del Governo in attesa di parere (la
legge prevede che su determinati atti del Governo sia espresso il
parere del Parlamento, parere espresso dopo l’assegnazione e l’esame
delle Commissioni competenti), ci soffermiamo su uno schema di decreto
che riguarda in particolare le possibili
modifiche al D.Lgs. 81/2008.
Lo “
Schema di decreto legislativo recante
disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di
rapporto di lavoro e pari opportunità” prevede infatti un Capo III dedicato
espressamente alla “Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro”.
Due gli articoli:
-
art. 20: modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
-
art. 21: semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ci soffermiamo oggi in
particolare sul contenuto dell’
articolo
20 che analizziamo con l’aiuto della “
relazione
illustrativa” ufficiale dello schema di decreto:
-
il comma 1, lett. a) modifica l'articolo 3 (Campo di applicazione) del
TU: “si prevede (comma 8) che in caso di lavoratori che prestano lavoro
accessorio in favore di committenti che non siano imprenditori o professionisti
si applichino le disposizioni di cui all'articolo 21 in materia di sicurezza
per i lavoratori autonomi. Si
riformula (comma 12 bis), inoltre, la norma che prevede l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 21 ai volontari, ricomprendendovi i volontari
delle associazioni religiose e i volontari accolti nell'ambito dei programmi
internazionali di educazione non formale”;
-
il comma 1, lett. b) modifica l'articolo 5 del TU relativo al
Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il
coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro: “si prevede una revisione nella composizione del
Comitato, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei
membri, consentendo l'individuazione automatica dei componenti istituzionali
per funzione e non in virtù di designazione nominativa individuale, eliminando
cosi possibili ritardi ed interruzioni per l'attività deliberativa del Comitato
nei casi di trasferimento ad alto incarico, pensionamento o altro”;
-
il comma 1, lett. c) modifica l'articolo 6 del TU relativo alla
Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro: “tale norma disciplina la composizione, la
procedura di ricostituzione, le modalità di funzionamento e i compiti della
Commissione medesima. Tuttavia, sin dal suo insediamento, il predetto organismo
ha dimostrato di non riuscire, a causa della sua composizione pletorica„ ad
assicurare il raggiungimento delle finalità per le quali è stata costituita.
Pertanto, è stata prevista una riduzione dei suoi componenti, una nuova
procedura di ricostituzione ed un aggiornamento delle funzioni ad essa
istituzionalmente attribuite”;
-
il comma 1, lett. d)
modifica l'articolo 12 (Interpello) del TU: “si prevede che i quesiti di
ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza del lavoro possano essere presentati alla Commissione per gli
interpelli anche dalle Regioni e dalle Province autonome;
-
il comma 1, lett. e) modifica l'articolo 28 (Oggetto della valutazione
dei rischi) del TU: “si prevede che ai fini della valutazione dei rischi,
l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite
del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e
specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende
sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
-
il comma 1, lett. t) modifica l'articolo 29 (Modalità di effettuazione
della valutazione dei rischi) del TU: “si è ritenuto opportuno introdurre
una modifica dell'articolo 29, comma 5, al fine di prevedere che vengano
individuati e/o elaborati strumenti di supporto alla valutazione dei rischi -
compresi gli strumenti informatizzati, sulla base del prototipo O.I.R.A. da
adottarsi con decreto ministeriale. Ciò al fine di agevolare il datore di
lavoro nella valutazione dei rischi presenti in azienda e nella conseguente
predisposizione del documento di valutazione dei rischi;
-
il comma 1 lett g) modifica l'articolo 34 (Svolgimento diretto da parte
del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) del TU:
“si prevede che lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di
evacuazione, viene consentita anche nelle imprese o unità produttive che
superano i cinque lavoratori. La formazione specifica per svolgere tali compiti
viene comunque assicurata al comma 2-bis”;
-
il comma 1, lett. modifica l'articolo 41 del TU in materia di
sorveglianza sanitaria: “si prevede l'abrogazione del comma 2, lettera
e-bis), atteso che è già prevista nel T.U. una visita medica preventiva intesa
a constatare l'assenza di controindicazioni ad una specifica mansione”;
-
il comma 1, lett. i) modifica l'articolo 53 (Tenuta della
documentazione) del TU: “si prevede la soppressione del riferimento al
registro infortuni. La disposizione in esame è da leggersi in coordinamento con
quanto previsto all'articolo 20, comma 4, del presente provvedimento, che
abolisce l'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal novantesimo
giorno successivo all'entrata in vigore del medesimo”;
-
il comma 1, lett. l) modifica l'articolo 55 (Sanzioni per il datore di
lavoro e il dirigente) del TU: “la prima modifica garantisce omogeneità di
comportamenti da parte degli organi
di vigilanza su aspetti sanzionatori non interpretati in maniera omogenea. Il
contravventore che con una sola azione od omissione commette più violazioni
della medesima disposizione di legge, per potere essere punito con la pena
prevista per la violazione più grave, aumentata al massimo fino al triplo, deve
proseguire l'iter giudiziario. La modifica prevede una sanzione progressiva in
relazione al numero di lavoratori coinvolti, infatti in caso di violazione
delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, previste dall'articolo
18, comma 1, lettera g), e quelle relative alla formazione previste
dall'articolo 37, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli
importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di
dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati. La seconda
modifica prevede che in caso di violazione di più disposizioni inerenti la
valutazione dei rischi, contenute nei titoli diversi dal Titolo I, l'importo
derivante dall'applicazione di più sanzioni non può superare l'importo di cui
al comma 1 che è l'importo per la violazione più grave in materia di
valutazione dei rischi”;
-
il comma 1, lett. m) modifica l'articolo 69 (Definizioni) del TU
in relazione al Titolo III relativo ad
attrezzature e DPI: “ai fini della definizione di ‘operatore’ incaricato
dell'uso di una attrezzatura di lavoro si introduce il riferimento al datore di
lavoro che ne fa uso. Tale modifica trova fondamento nella necessità di colmare
una lacuna legislativa già superata dall'interpretazione comune dello spirito
sotteso al T.U. continuamente oggetto di richiesta di pareri”;
-
il comma 1, lett.
n) inserisce un nuovo articolo 73 bis al TU in tema di generatori di vapore,
al fine di legittimare ancora oggi l'attività di conduzione di generatori di
vapore ed il rilascio delle relative abilitazioni, essendosi verificato in
materia un vuoto normativo;
-
il comma 1, lett.
o) modifica l'articolo 87 del TU relativo alle sanzioni del Capo IV: “al
fine di correggere alcune disposizioni sanzionatorie;
-
il comma 1, lett. p) modifica l'articolo 88 del TU, relativo al campo
di applicazione del Titolo IV: “si prevede che le disposizioni del TU
relative alle misure di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili non si
applicano ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas,
acqua, condizionamento e riscaldamento purché questi non comportino lavori
edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X del predetto decreto. La
modifica è volta ad evitare una procedura di infrazione;
-
il comma 1, lett. q) modifica l'articolo 98 (Requisiti professionali
del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori) del TU: “si prevede un semplificazione in materia di formazione
dei coordinatori. Al momento la formazione dei coordinatori è l'unica non
demandata agli accordi Stato-Regioni”. In particolare il comma 1, lett. q) recita:
“
l'allegato XIV è aggiornato con accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato XIV, solo
per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono
svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto
dall'allegato I dell’ Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21
dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo
37, comma 2";
-
il comma 1, lett. r) modifica l'articolo 302 bis (Potere di
disposizione) del TU: “si prevede una riformulazione dell'articolo al fine
di consentire un più agevole utilizzo del potere di disposizione”;
-
il comma 1, lett. s) modifica l'allegato IV del TU: “si prevede
l'obbligo di dotarsi di uno o più ambienti da utilizzare per la consumazione
dei pasti solo qualora non sia istituito un servizio mensa o un servizio
sostitutivo di mensa (quale ad esempio il buono pasto da utilizzare in un
esercizio convenzionato in prossimità del luogo di lavoro)”.
Infine, sempre riguardo all’articolo
20, il
comma 2 “introduce una
disposizione transitoria, al fine di salvaguardare l’operatività degli
organismi di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 (Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il
coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro), la cui composizione è stata modificata dalle lettere b)
e c) del comma 1, già costituiti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo. Essi continuano ad operare nell'attuale composizione fino
alla loro naturale scadenza”.
Per concludere, rimandando a
futuri articoli di PuntoSicuro l’approfondimento e il commento degli altri schemi
di decreto che riguardano direttamente o indirettamente la tutela della
sicurezza e salute, ricordiamo molto brevemente che l'
articolo 21 reca diverse semplificazioni in materia di adempimenti
formali “concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
al fine dì ridurre gli oneri amministrativi per i datori di lavoro”. E a tal
fine “vengono apportate alcune modifiche al D.P.R. n. 1124 del 1965 (Testo
unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie
professionali)”.
Tiziano Menduto
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