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"Sulla non adeguata formazione del lavoratore sul rischio specifico"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

29/06/2015 - Una sentenza della Corte di Cassazione, questa riguardante la formazione di un lavoratore, impartita ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ritenuta non idonea in relazione al rischio che lo stesso ha corso nello svolgimento della propria attività lavorativa. E’ relativa all’infortunio occorso ad un lavoratore durante le operazioni, in corso in un bosco, di “scosciamento” del ramo di un albero e cioè del taglio di un ramo allorquando lo stesso si trova in una posizione orizzontale. Secondo la suprema Corte l’infortunio era accaduto per non essere stato istruito sufficientemente il lavoratore sulle tecniche da utilizzare per il taglio dei rami di un albero nel caso che questi fossero inclinati tecniche diverse da quelle per il taglio di tronchi in posizione verticale, né era risultato che una valutazione del rischio specifico fosse stata fatta preventivamente dal datore di lavoro.

Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha condannato il responsabile legale di una ditta in ordine al reato di cui all'articolo 590 comma 1, 2 e 3 alla pena di euro 300 di multa, concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all'aggravante contestata, con il beneficio della non menzione ex art.175 c.p.. All'imputato era stato contestato di avere cagionato per colpa generica e specifica lesioni personali comportanti una malattia guarita in giorni 61 a un lavoratore dipendente ed in particolare di non avere adottato e di non avere fatto adottare nell'esercizio delle attività lavorative le misure necessarie a tutelare la sua integrità fisica ponendo altresì in essere condotte contravvenzionali già definite in via amministrativa e meglio descritte nei capi di imputazione. Il giorno dell’infortunio, infatti, verso le ore 7.40 il lavoratore sopra indicato, mentre stava operando nel cantiere forestale, impegnato nel taglio di una pianta, veniva investito e travolto da una parte del tronco che si era spaccato longitudinalmente.
 
Avverso la sentenza emessa dal Tribunale il difensore dell'imputato ha fatto ricorso alla Corte di Appello che ha comunque confermata la sentenza emessa nel giudizio di primo grado. I giudici della Corte territoriale hanno ritenuto che al lavoratore non fosse stata data una adeguata formazione ed informazione a proposito delle tecniche di taglio delle piante inclinate, hanno fatto osservare che nel documento di valutazione dei rischi non si leggeva alcuna valutazione a proposito del cosiddetto rischio di "scosciamento" che può insorgere nel caso di taglio di piante inclinate con una tecnica sbagliata ed hanno escluso che nel caso in esame vi fosse stato un comportamento anomalo ed imprevedibile del lavoratore.
 
Avverso la sentenza della Corte di Appello l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e censurando la stessa per diversi motivi. Secondo la difesa i giudici di merito, sia quello di primo, sia quelli di secondo grado avevano sostanzialmente negato che al lavoratore infortunato fosse stato impartito l'ordine di procedere con un determinato tipo di taglio qualora la pianta da abbattere risultasse inclinata, ma non avevano negato che tale "indicazione tecnica" fosse stata effettivamente fatta conoscere all'infortunato e pertanto, secondo la difesa  stessa, ci sarebbe stata una violazione dell'art.20 del D. Lgs. n. 81/2008 che impone al lavoratore di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro. Il mancato rispetto della norma comportamentale enucleata dall'art.20 del T.U.S.L., ha sostenuto ancora la difesa, ha rappresentato di per sé una condotta abnorme tale da escludere la responsabilità datoriale o comunque ridurla significativamente.
 
Come altra motivazione del ricorso l’imputato ha sostenuto che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la tecnica di taglio che doveva essere adottata in caso di piante inclinate (diversa da quella per le piante "dritte") non fosse acquisita in quanto lo stesso lavoratore infortunato aveva dato contezza di avere piena coscienza del fatto che le "piante storte" dovevano essere tagliate secondo una determinata tecnica per cui, pur consapevole della necessità di un più laborioso taglio nel caso di pianta inclinata, avrebbe voluto "semplificarsi il lavoro" effettuando un taglio semplice, contravvenendo alle indicazioni che aveva ricevuto e che ben conosceva.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. La stessa, con riferimento alle motivazioni addotte dall’imputato, ha fatto presente che i giudici della Corte di Appello avevano chiaramente evidenziato che “ al lavoratore non erano stati impartiti degli adeguati corsi di preparazione a proposito delle differenti tecniche di taglio nel caso di piante dritte e nel caso di piante inclinate, in quanto i corsi di formazione a cui il lavoratore infortunato aveva partecipato riguardavano il taglio in prossimità di linee elettriche, non essendo certo sufficiente a garantire la conoscenza delle tecniche di taglio il possesso del manuale del boscaiolo. I giudici della Corte territoriale evidenziavano altresì che il documento di valutazione dei rischi si preoccupava soltanto di evidenziare come il boscaiolo debba garantire uno spazio di caduta dell'albero tale da non creare pericolo per le persone, ma nessuna valutazione specifica del rischio di ‘scosciamento’ era riportata”.
 
Sulla base di tali considerazioni, ha fatto altresì osservare la Sez. IV, e della circostanza che l'imputato ed un suo collega avevano fornito in dibattimento una spiegazione delle tecniche di taglio degli alberi inclinati totalmente confusa, i giudici di merito erano giunti alla conclusione che tale tecnica non fosse stata né acquisita né collaudata, tanto più che un teste aveva più volte ribadito che, allorquando non si sentiva sicuro, non tagliava le piante e si rivolgeva ai colleghi più esperti.
 
In merito infine al sostenuto mancato rispetto da parte del lavoratore delle disposizioni date dal datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 20 del D. Lgs n. 81/2008 la Corte suprema ha sostenuto che giustamente i giudici di merito non avevano ritenuto abnorme il comportamento del lavoratore infortunato per non avere proceduto con un taglio normale pur in presenza di una pianta inclinata perché non si poteva pretendere che lo stesso obbedisse ad un ordine a proposito della tecnica da seguire nel taglio delle piante inclinate, senza ben conoscere, in quanto non gli erano state adeguatamente spiegate, le modalità di esecuzione, né i rischi a cui poteva andare incontro in caso di esecuzione del taglio con modalità errate.
 
 
 
Corte di Cassazione  - Penale Sezione IV - Sentenza n. 22837 del 28 maggio 2015 (u. p. 14 maggio 2015) -  Pres. Brusco – Est. Marinelli – Ric. C.A.. - La formazione del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro deve essere idonea rispetto al rischio corso. condannato un datore di lavoro per non avere informato un lavoratore del rischio di scosciamento nel taglio dei rami inclinati di un albero.
 
 
Gerardo Porreca

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