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"Professionisti, nessuna agevolazione per i Suv immatricolati come autocarri"

fonte www.edilportale.com / Professioni e Professionisti

31/08/2015 - I professionisti e gli imprenditori che acquistano un Suv non possono ottenere le detrazioni fiscali se immatricolano il mezzo come autocarro ma non lo usano esclusivamente per motivi di lavoro. Con la sentenza 14218/2015, la Cassazione ha spiegato che, oltre ai requisiti di peso, posti a sedere e superficie, deve essere rispettato il criterio dell’inerenza.

Suv, quando i costi sono deducibili

Nel caso preso in esame, dopo aver acquistato un fuoristrada, un professionista del settore edile aveva usufruito dell’agevolazione fiscale per investimenti nelle aree svantaggiate riconosciuta dalla Legge 388/2000. L’agevolazione gli era però stata revocata. Aveva quindi presentato ricorso contro la decisione del Fisco affermando che il mezzo era destinato all’attività di impresa.
 
La Cassazione ha confermato le decisioni delle Commissioni tributarie competenti e respinto il ricorso spiegando che in base alle caratteristiche possedute, il veicolo non poteva essere considerato un autocarro dal momento che lo spazio per il trasporto delle cose era inferiore al 50% di tutta la superficie dell’automezzo.
 
La Corte ha anche ricordato che la Legge 388/2000 incentiva gli investimenti produttivi nelle aree svantaggiate. Si tratta dell’acquisto di beni strumentali, cioè beni mobili e immobili destinati esclusivamente e in modo durevole all’attività di impresa. Spetta poi al contribuente, hanno aggiunto i giudici, l’onere di dimostrare il rispetto di tutti questi requisiti.
 
Nel caso in questione, invece, il fuoristrada era usato in modo promiscuo. Ma non solo, perché, hanno concluso i giudici, l’acquisto non era giustificato, dato l’esiguo volume di affari e la mancanza di dipendenti da trasportare. Ne consegue che è possibile portare in detrazione i costi per l’acquisto di un autocarro solo se c’è il requisito dell’inerenza.
 

Autocarri, come funziona la normativa

La Corte ha osservato anche che il Testo unico delle imposte sui redditi ( Dpr 917/1986) e il Dpr 633/1972 sull’Iva non fanno riferimento agli autocarri, ma distinguono solo tra veicoli esclusivamente strumentali, deducibili al 100%, e aziendali, deducibili al 20%.
 
Date le norme poco dettagliate, alcuni professionisti per ragioni fiscali hanno immatricolato come autocarri anche altre tipologie di veicoli. In questo modo hanno potuto considerarli mezzi strumentali e usufruire della deducibilità al 100%.
 
Per fare maggiore chiarezza, l’Agenzia delle Entrate ha dettato nel 2006 le caratteristiche che gli autocarri devono possedere. In particolare, il rapporto tra la potenza espressa in kW e quella espressa in tonnellate deve essere maggiore o uguale a 180. Se non rispettano determinati parametri i veicoli devono quindi essere considerati auto aziendali, con deducibilità al 20% delle spese, indeducibilità della parte di costo eccedente 18.075,99 euro e detraibilità Iva al 40%.

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