News
"Una proposta congiunta per una procedura in materia di alcol e droghe"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
02/09/2015 - Più volte in questi anni si è accennato alle
criticità della normativa relativa alla
prevenzione e sicurezza sul lavoro in materia di
assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti,
con riferimento sia ai ritardi del legislatore che alle differenze tra
Regione e Regione negli indirizzi applicativi. Ricordiamo infatti
l’inascoltato D.Lgs. 81/2008 che all’articolo articolo 41 comma 4-bis)
riporta: “
entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza
Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali,
vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della
tossicodipendenza e della alcol dipendenza”. E dal 31 dicembre 2009 di acqua (forse si potrebbe dire, in questo caso, di alcol) sotto i ponti ne è passata...
Tuttavia la necessità di
intervenire con urgenza su questa materia è rimasta.
Tanto da spingere le parti
sociali, o meglio le principali rappresentanze sia dei lavoratori (Cgil, Cisl e
Uil) che dei datori di lavoro (Confindustria), a firmare insieme una “
Proposta congiunta recante la proposta di
una procedura per l’accertamento dell’assunzione di alcool e di sostanze
stupefacenti”.
Una proposta che parte dalla
constatazione che ad oggi l’attuale regolamentazione della
sorveglianza sanitaria relativa alla assunzione
di alcol e droga da parte di lavoratori adibiti ad alcune mansioni ritenute
maggiormente rischiose è “rimessa a tre accordi Stato-regioni e alla difforme
interpretazione ed applicazione da parte delle Regioni e degli organismi di
vigilanza”. Ed è dunque necessario, “in linea con le scelte di semplificazione
perseguite dal Governo, e confermando l’esigenza di una disciplina che
garantisca il rispetto di tutti gli obblighi di legge ai fini della salute e
sicurezza sul lavoro, di
proporre
un'unica procedura, notevolmente semplificata e integralmente sostitutiva di
tutte quelle esistenti e di automatica applicazione sul territorio”.
In realtà non sono mancate nei
mesi scorsi tentativi normativi ministeriali.
Nel mese di dicembre 2014 c’è stata
una proposta del Ministero della Salute che voleva unificare la legislazione
introducendo anche alcuni aspetti nuovi, come il riferimento allo ‘
stile di
vita’ dei lavoratori e delle lavoratrici. Proposta che alcune parti sociali
avevano criticato come lesivi dei diritti dei lavoratori e della funzionalità
delle aziende. Ed infatti a quel documento era seguita una “
Nota di Cgil, Cisl e Uil” che
contestava gli aspetti più controversi del documento del Ministero.
Arriviamo poi alla nuova “
Proposta congiunta recante la proposta di
una procedura per l’accertamento dell’assunzione di alcool e di sostanze
stupefacenti”, documento che sottolinea “la correttezza della estensione
della sorveglianza
sanitaria alle questioni afferenti l’alcool e la droga”. Nella proposta si
ritiene inoltre “che le procedure afferenti la sorveglianza sanitaria,
attribuita al medico competente,
debbano essere connotate da semplicità e
brevità, oltre a dover distinguere (ai fini del giudizio di idoneità legato al
rapporto di lavoro) gli aspetti di rilievo per la sicurezza sul lavoro da
profili di esclusivo rilievo personale”.
E premesso che i lavoratori
adibiti a determinate mansioni “non devono assumere né alcool né sostanze
stupefacenti o psicotrope”, le parti sottoscrittrici del documento propongono specifiche
“
procedure per l’accertamento dell’ assunzione
di alcool e di sostanze stupefacenti, riferite alle mansioni indicate
nell’allegato A)”. E le parti ritengono che “spetti al medico competente
esclusivamente l’accertamento dell’assunzione di alcool e sostanze
stupefacenti ai fini del giudizio di idoneità lavorativa e che lo stesso
debba rinviare il lavoratore alle strutture competenti in caso di positività
degli esami finalizzati all’accertamento dell’assunzione di alcol e/o
stupefacenti per l’accertamento di situazioni di dipendenza e per i successivi
trattamenti”.
Rimandando ad una lettura
integrale del documento e dell’allegato con le “
Attività lavorative che
comportano un elevato rischio per la
sicurezza, l’incolumità e la salute per
i lavoratori e per i terzi”, presentiamo brevemente la
proposta di procedura per l’accertamento dell’assunzione di alcool.
La
fase preliminare prevede:
-
fase di prevenzione: “informazione (anche durante ogni visita
medica periodica, incontro programmato dal datore di lavoro, consegna di
informativa all’assunzione);
-
fase di audit concordata e programmata sul tema dell’alcool tra
medico competente, RSPP e RLS”.
È prevista poi una
fase di controllo con accertamenti
consistenti in alcoltest con apparecchi automatici.
Questi alcuni punti delle
procedura:
- “il datore di lavoro comunica
al medico competente i nominativi dei lavoratori adibiti alle mansioni
ricomprese nell’allegato A);
- le verifiche sono disposte dal
medico competente secondo la programmazione sanitaria ritenuta opportuna, senza
preavviso, e comunque almeno una volta l’anno;
- i lavoratori per i quali sia
stato emesso un giudizio
di inidoneità per più di due volte nell’arco di un mese vengono avviati dal
medico competente al servizio sanitario nazionale per visita specialistica
alcologica ed eventuale programma di recupero nell’ambito dell’accertamento di
situazioni di dipendenza;
- trattandosi di un comportamento
palesemente contrario ai doveri di legge, penalmente e contrattualmente
sanzionato, in tutte le ipotesi di assenza dal lavoro a seguito del giudizio di
inidoneità, al lavoratore verrà comminata una sanzione disciplinare secondo
quanto previsto dalla contrattazione collettiva”.
E la procedura si sofferma anche
sui
provvedimenti. In caso di “riscontro
di positività ad uno degli accertamenti di cui sopra (tasso differente da 0%),
il medico competente emana un giudizio di inidoneità alla mansione a rischio,
indicando anche la durata della inidoneità, secondo quanto previsto dai
protocolli sanitari. Al termine del periodo di inidoneità, il lavoratore è
sottoposto a nuova verifica. In caso di accertamento negativo, è riammesso alle
mansioni. In caso positivo, il medico competente avvia il lavoratore al
servizio sanitario nazionale per visita specialistica alcologica ed eventuale
programma di recupero nell’ambito dell’accertamento di situazioni di dipendenza”.
Si sottolinea che il lavoratore “non può rifiutare la sorveglianza sanitaria.
In caso di rifiuto ingiustificato, il lavoratore – ferme restando le sanzioni
di legge e di contratto - è sospeso cautelativamente dal servizio senza
retribuzione fino a che non si sottoponga alla sorveglianza
sanitaria”.
Rimandando alla lettura degli
altri particolari sui provvedimenti e le prassi in caso di valori accertati
superiore o inferiore a 0,5%, riportiamo alcuni aspetti della
procedura per l’accertamento
dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Procedura che al di là della fase
di prevenzione e di audit, prevede una
fase
di controllo con accertamenti consistenti in (a discrezione del medico
competente):
- “droga test con apparecchi
automatici;
- prelievo della saliva”.
Concludiamo questa presentazione
della proposta segnalando che, nelle considerazioni generali, le parti
sottoscrittrici del documento indicano che il datore di lavoro deve svolgere
una “
preventiva attività di informazione
sui divieti di legge, sulle sanzioni conseguenti e sulle conseguenze sulla
salute del consumo di alcool e di droga con riferimento a tutti i lavoratori e,
per i lavoratori adibiti alle mansioni di cui all’allegato A), una
adeguata formazione, nell’ambito di
quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni relativi alla formazione dei
lavoratori”.
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil,
“ Proposta congiunta recante la proposta di una procedura per l’accertamento
dell’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti”, agosto 2015 (formato PDF,
161 kB).
Cgil, Cisl e Uil, “Nota di
CGIL-CISL-UIL su ‘ Bozza di indirizzi per la prevenzione di infortuni correlati
all’assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti’”, 4 dicembre 2014 (formato
PDF, 496 kB).
Tiziano Menduto
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1106 volte.
Pubblicità